Testo

Nota all’art. 8

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752 è il seguente:

«Art. 8 - Autorizzazione alla raccolta

(omissis)

3. L’autorizzazione è concessa mediante rilascio di apposito tesserino di idoneità a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo. Essa è subordinata all’esito favorevole di un esame volto ad accertare nel candidato la conoscenza delle specie e varietà dei tartufi, delle modalità di raccolta dei medesimi, della legislazione statale e regionale vigente in materia. L’esame consiste in una prova basata su risposte a quesiti posti sugli argomenti sopra indicati.».

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ultima modifica 2011-04-04T14:11:06+02:00

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