1) il testo del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752 è il seguente:
«Art. 8 - Autorizzazione alla raccolta
(omissis)
3. L’autorizzazione è concessa mediante rilascio di apposito tesserino di idoneità a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo. Essa è subordinata all’esito favorevole di un esame volto ad accertare nel candidato la conoscenza delle specie e varietà dei tartufi, delle modalità di raccolta dei medesimi, della legislazione statale e regionale vigente in materia. L’esame consiste in una prova basata su risposte a quesiti posti sugli argomenti sopra indicati.».