Testo

Note all’art. 6

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è il seguente:

«Art. 5 - Collaudo e riconoscimento

1. L’ente delegato, entro un anno dalla data di ultimazione dell’impianto, effettua il collaudo volto ad accertare che esso sia conforme alla domanda, abbia le caratteristiche richieste dal punto 2 dell’allegata tabella e risponda alle prescrizioni eventualmente impartite ai fini ella messa a dimora. Può richiedere allo scopo la esibizione di ogni opportuna documentazione e certificazione.».

Comma 2

2) il testo del comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è il seguente:

«Art. 5 - Collaudo e riconoscimento

(omissis)

4. Coloro che conducono le tartufaie controllate o coltivate hanno diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse, ai sensi dell’art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.»

Comma 3

3) il testo del comma 4-bis dell’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è il seguente:

«Art. 5 - Collaudo e riconoscimento

(omissis)

4-bis. Ai soggetti privati non è consentita in alcun caso l’apposizione di tabelle di divieto della ricerca e della raccolta dei tartufi negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i terreni che essi conducono. A tal fine, gli Enti delegati provvedono a redigere la carta dei corsi d’acqua demaniali.».

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ultima modifica 2011-04-04T14:11:06+02:00

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