1) il testo dell’articolo 2 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752 era il seguente:
«Art. 2 - Deleghe
1. Le funzioni amministrative regionali previste dalla presente legge e non riservate espressamente alla competenza di organi regionali sono delegate alle Province che le esercitano secondo le disposizioni del Titolo III della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6.
2. La Giunta regionale esercita la necessaria azione di promozione, indirizzo e coordinamento anche mediante emanazione di direttive da adottarsi secondo quanto previsto dall’art. 35 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6.
3. Per l’espletamento delle funzioni previste dalla presente legge gli enti delegati possono avvalersi:
a) dei Servizi provinciali e circondariale per l’Agricoltura e l’Alimentazione di cui alla L.R. 18 agosto 1984, n. 44;
b) dei Servizi provinciali e circondariale per la Difesa del suolo, le Risorse idriche e le Risorse forestali di cui alla citata L.R. n. 44 del 1984;
c) dei Coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato nei limiti delle vigenti convenzioni tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna.
4. Per l’assolvimento dei compiti di carattere tecnico connessi alla applicazione della presente legge, gli enti delegati provvedono a dotare i propri uffici o i servizi di cui alla lettera a) del comma 3 di un congruo numero di esperti in tartuficoltura anche qualificando all’uopo tecnici già in servizio. A tale fine la Regione istituisce periodicamente corsi di specializzazione e di aggiornamento.».