Testo

Nota all’art. 2

Comma 1

1) il testo delle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752 era il seguente:

« Art. 1 - Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, disciplina con la presente legge la raccolta, la coltivazione ed il commercio dei tartufi nel proprio territorio assumendo i seguenti criteri ispiratori:

a) promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartuficolo nell’ambito della necessaria tutela e conservazione ambientale dei territori interessati;

b) promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo pubblico».

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ultima modifica 2011-04-04T13:11:06+01:00

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