Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Decisione C(2007) n. 3875 del 7 agosto 2007, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma operativo regionale (in seguito POR) FESR 2007-2013 dell’Emilia-Romagna nel suo testo definitivo;

- la deliberazione di Giunta n. 1343 del 10 settembre 2007, con la quale si è preso atto della sopra citata decisione della Commissione Europea;

Viste inoltre:

- la Legge regionale 3 aprile 1999, n. 3, recante “Riforma del sistema regionale e locale”, in particolare l’art. 99 che prevede che, al fine di stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela e al risanamento dell’ambiente da attuarsi attraverso l’utilizzo di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la Regione si dota del Programma triennale regionale per la tutela dell’ambiente (PTRTA);

- la Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26, recante “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;

Richiamate:

- la deliberazione dell’Assemblea legislativa 14 novembre 2007, n. 141, recante “Approvazione del Piano Energetico Regionale (proposta della Giunta regionale in data 10 gennaio 2007, n. 6);

- la deliberazione dell’Assemblea legislativa 3 dicembre 2008, n. 204, recante “Piano Azione Ambientale per un futuro sostenibile della Regione Emilia-Romagna 2008-2010 ‘Proposta della Giunta regionale in data 28 luglio 2008, n. 1328’”;

Premesso:

- che nell’ambito del POR 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna è previsto l’Asse 3 recante “Qualificazione energetico-ambientale e sviluppo sostenibile”, il cui obiettivo specifico è quello di promuovere la competitività energetica e la riqualificazione energetico-ambientale del sistema produttivo;

- che il suddetto obiettivo viene perseguito attraverso tre specifiche attività tra le quali l’Attività III.1.2, avente come finalità quella del sostegno a progetti innovativi nel campo delle tecnologie energetico-ambientali volti al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili;

- che, in particolare, la suddetta attività è finalizzata, tra gli altri obiettivi, al sostegno della qualificazione del sistema produttivo regionale attraverso interventi puntuali, nelle singole pmi e nelle loro forme associate, che promuovano il risparmio e l’autoproduzione energetica e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, anche nell’ottica della riduzione delle emissioni inquinanti;

Premesso altresì che, nell’ambito del “Piano Azione Ambientale per un futuro sostenibile della Regione Emilia-Romagna 2008-2010”:

- sono state previste le principali linee di intervento e azione, a livello regionale, nel campo delle politiche rivolte al raggiungimento della sostenibilità ambientale;

- è stata prevista la possibilità, in relazione alle suddette linee di intervento e di azione, di erogare ecoincentivi per le imprese finalizzati a promuovere sistemi di produzione a minore impatto ambientale e da corrispondere tramite specifici bandi, i cui contenuti devono essere definiti sulla base delle analisi delle criticità ambientali, di valutazioni ed esigenze sui principali impatti per tematismo e devono prevedere gli obiettivi da perseguire, le tipologie di azioni e di spese ammissibili al contributo regionale nonché il regime di aiuto da individuare, con particolare riferimento alla nuova normativa europea in materia di aiuti di stato in campo ambientale;

Considerato:

- che tra gli obiettivi prioritari che la Regione Emilia-Romagna ha individuato nel Piano Energetico Regionale nonché nel POR FESR 2007/2013 hanno assunto particolare importanza quelli intesi a favorire il risparmio energetico nonché lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia e dei sistemi di autoproduzione di elettricità e di calore, anche al fine di promuovere l’uso efficiente delle risorse energetiche e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti in atmosfera;

- che uno degli obiettivi prioritari che la Regione Emilia-Romagna ha individuato nel Piano di Azione Ambientale è quello di preservare e tutelare la salute dei lavoratori, tramite la corresponsione di ecoincentivi al sistema delle imprese, finalizzati alla rimozione dei manufatti contenenti amianto in matrice cementizia e/o resinosa dagli edifici adibiti a luoghi di lavoro;

Dato atto che la Giunta dell’Emilia-Romagna, con la delibera di Giunta n. 15/2011, ha approvato, in coerenza con gli obiettivi prioritari sopra citati e d’intesa tra l’Assessorato “Attività produttive. Piano energetico e Sviluppo sostenibile. Economia verde. Autorizzazione unica integrata” e l’Assessorato “Ambiente, Riqualificazione urbana”, un apposito bando di agevolazione finalizzato a supportare e incentivare la realizzazione di interventi di rimozione e smaltimento del cemento amianto, coibentazione e installazione di impianti fotovoltaici su edifici, immobili e/o stabilimento in cui vengono svolte attività d’ufficio, artigianali, industriali e/o produttive;

Dato atto, in particolare, che per quanto attiene agli interventi di installazione e messa in esercizio degli impianti fotovoltaici, il suddetto bando prevede:

- che i contributi previsti nel bando medesimo possano essere concessi - in coerenza con quanto disposto nell’art. 5 del D.M. 6 agosto 2010, che fissa la disciplina in materia di cumulabilità tra incentivi e contributi pubblici con il conto energia – solo per la installazione e messa in esercizio di “impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative” e di “impianti fotovoltaici a concentrazione”;

- che i contributi previsti nel bando medesimo non possono essere concessi per l’installazione e messa in esercizio di impianti tradizionali, la cui realizzazione rimane, perciò, a completo carico delle imprese; 

Dato altresì atto che il suddetto bando ha previsto che la presentazione delle domande dovrà essere effettuata, con le modalità descritte nel bando medesimo, nel periodo intercorrente tra la data dell’1 aprile 2011 e le ore 16 del giorno 2 maggio 2011;

Preso atto tuttavia:

- che il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta del 3 marzo 2011, uno schema di decreto legislativo contenente il riordino degli incentivi alle fonti rinnovabili e di recepimento della direttiva 2009/28/CE;

- che il suddetto schema di decreto prevede rilevanti modifiche in materia, fra l’altro di tariffe incentivanti e cumulabilità, in particolare:

~ che le disposizioni contenute nel D.M. 6 agosto 2010 (terzo conto energia), comprese quelle concernenti la disciplina sul cumulo degli incentivi pubblici con il conto energia, potranno applicarsi solo a quegli impianti che entreranno in esercizio entro la data del 31 maggio 2011;

~ nuove regole in materia di cumulabilità degli incentivi pubblici con il conto energia che, ad una prima lettura, potrebbero consentire alla Regione più ampie e variegate possibilità di agevolazione, rispetto a quelle definite nel bando approvato con la delibera di Giunta n. 15/2011;

~ che l’incentivazione della produzione di energia da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio successivamente alla data del 31 maggio 2011 sarà disciplinata con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del mare, sentita la Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del DLgs 281/97, entro il 30 aprile 2011, determinando allo stato attuale l’assenza di un quadro normativo certo anche per quanto attiene le tariffe incentivanti riconoscibili per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, elemento di valutazione imprescindibile per quegli operatori del settore e per le imprese che intendano installare pannelli fotovoltaici;

Considerato, quindi:

- che per gli impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio successivamente alla data del 31 maggio 2011 dovrebbe applicarsi la nuova disciplina sul cumulo degli incentivi pubblici con il conto energia contenuta nello schema di decreto legislativo sopra citato;

- che tale disciplina potrebbe, tuttavia, essere integrata e/o totalmente o parzialmente corretta dal decreto ministeriale che verrà adottato entro la data del 30 aprile 2011;

- che prima di tale data, non sarà pertanto possibile verificare se le nuove regole sul cumulo degli incentivi che saranno vigenti alla data del 30 aprile 2011 confermeranno le attuali regole definite nel terzo conto energia (D.M. 6 agosto 2010) oppure saranno migliorative o peggiorative rispetto alle stesse;

Valutata, pertanto, l’opportunità - in considerazione delle possibili ripercussioni che l’incertezza sul futuro quadro normativo sul cumulo tra incentivi pubblici e il conto energia potrebbe avere in relazione all’attuazione del bando approvato con la delibera di Giunta n. 15/2011 - di posticipare i termini per la presentazione delle domande di contributo previsti dallo strumento agevolativo regionale, al fine di nuovi termini e contenuti delle previste disposizioni normative in corso di emanazione, come descritto in precedenza;

Ritenuto altresì opportuno, con il presente provvedimento:

- provvedere alla fissazione di nuovi termini di presentazione delle domande di contributo a valere sul bando approvato con la delibera di Giunta n. 15/2011, stabilendo che le stesse dovranno essere presentate alla Regione, nel periodo intercorrente tra la data del 16 maggio 2011 e le ore 16 del giorno 16 giugno 2011;

- stabilire che le suddette domande debbano essere presentate secondo le modalità che sono attualmente stabilite nel bando approvato con la delibera di Giunta n. 15/2010 e che potranno essere ulteriormente modificate, specificate e/o integrate attraverso eventuali propri provvedimenti successivi e/o apposite linee guida da approvarsi con provvedimento dei dirigenti regionali competenti per materia;

- demandare ad un comunicato congiunto, a firma dei Direttori generali alle Attività produttive, Commercio e Turismo e all’Ambiente, Difesa del suolo e della costa, la diffusione della notizia in merito all’avvenuta posticipazione dei termini di presentazione delle domande;

Ritenuto altresì opportuno - in considerazione del fatto che la nuova disciplina in materia di cumulabilità degli incentivi pubblici con il contro energia, quale risulterà dal nuovo quadro normativo, potrebbe anche consentire alla Regione più ampie e/o diverse possibilità di intervento - stabilire che la Giunta, con proprio successivo provvedimento, da adottare prima della data di apertura del termine per la presentazione delle domande di contributo, possa apportare alcune modifiche ai contenuti del bando;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;

Richiamate:

- le deliberazioni di Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1150 del 31 luglio 2006 e 1663 del 27 novembre 2006;

- la deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore “Attività produttive. Piano energetico e Sviluppo sostenibile. Economia verde. Autorizzazione unica integrata” e dell’Assessore “Ambiente, Riqualificazione urbana”; 

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di posticipare, per le considerazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, i termini per la presentazione delle domande di contributo previsti dal bando approvato con delibera di Giunta n. 15/2011;

2. di stabilire, pertanto, che le domande di contributo a valere sul bando approvato con delibera di Giunta n. 15/2001 dovranno essere presentate alla Regione, nel periodo intercorrente tra la data del 16 maggio 2011 e le ore 16 del giorno 16 giugno 2011;

3. di stabilire che le domande di contributo dovranno essere presentate secondo le modalità stabilite nel bando approvato con la delibera di Giunta n. 15/2010 così come ulteriormente modificate, specificate e/o integrate attraverso eventuali propri provvedimenti successivi e/o apposite linee guida da approvarsi con provvedimento dei dirigenti regionali competenti per materia;

4. di demandare ad un comunicato congiunto a firma dei Direttori generali alle Attività produttive, Commercio e Turismo e all’Ambiente, Difesa del suolo e della costa, la diffusione della notizia in merito all’avvenuta posticipazione dei termini di presentazione delle domande stabilita con il presente provvedimento;

5. di stabilire, per le ragioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, che, con proprio successivo provvedimento da adottare prima della data di apertura del termine per la presentazione delle domande di contributo, la Giunta regionale potrà apportare alcune modifiche al contenuto del bando;

6. di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione e del comunicato congiunto di cui al n. 4 del presente dispositivo, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e nel sito Internet della Regione ai seguenti indirizzi: http://emilia-romagna.si-impresa.it, http://fesr.regione.emilia-romagna.it e www.ermesambiente.it.

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ultima modifica 2011-03-28T11:10:26+01:00

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