PATTO DI STABILITÀ TERRITORIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
Art. 1 Finalità ed obiettivi generali
Art. 2 Oggetto
Art. 3 Funzioni della Regione
Art. 4 Enti destinatari
Art. 5 Principio della competenza pura
Art. 6 Rimodulazione dell’obiettivo di competenza pura
Art. 7 Compensazioni degli obiettivi di competenza pura
Art. 8 Misure per la riduzione del debito
Art. 9 Rispetto dell’obiettivo determinato dalla normativa statale
Art. 10 Rimodulazione dell’obiettivo determinato dalla normativa statale
Art. 11 Disposizioni per i Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti
Art. 12 Monitoraggi e certificazioni
Art. 13 Sanzioni ed incentivi
Art. 14 Rendicontazione al Consiglio delle Autonomie locali
Art. 15 Rapporti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
Art. 16 Commissione tecnica interistituzionale per l’applicazione del patto di stabilità territoriale
Art. 1
Finalità ed obiettivi generali
1. La presente legge ha la finalità di introdurre un sistema di regolazione e di coordinamento della finanza pubblica del territorio della regione che, in armonia con i principi e con le norme in materia di federalismo fiscale e con il coinvolgimento del sistema delle Autonomie locali, consenta di accrescere il livello di efficienza e di flessibilità dell’utilizzo delle risorse finanziarie e di valorizzare le opportunità di investimenti strategici per il sostegno all’economia locale, per la tutela ambientale, per lo sviluppo della qualità delle condizioni sociali e culturali in Emilia-Romagna.
2. La presente legge ha inoltre la finalità di ridefinire il sistema di relazioni finanziarie che intercorrono tra Regione, Province e Comuni che, nel rispetto dei principi e delle norme dell’ordinamento statale in materia di federalismo fiscale, individui la Regione quale Ente di garanzia nei confronti della Stato e del territorio in ordine al rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica regionale e locale.
3. La presente legge ha altresì la finalità di riportare nell’ambito delle scelte politiche e programmatiche gli indirizzi espressi da ciascun Ente del territorio relativamente all’attività di controllo e di monitoraggio esercitata per il rispetto delle norme e dei vincoli di finanza pubblica.
Art. 2
Oggetto
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la presente legge disciplina il patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna garantendo il rispetto di un unico obiettivo programmatico regionale, introducendo modalità di compensazione sia di tipo orizzontale che di tipo verticale tra gli obiettivi programmatici degli Enti afferenti i diversi comparti, sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, nel rispetto delle regole e dei vincoli posti dal legislatore nazionale.
2. La presente legge, inoltre, definisce gli obiettivi dei saldi ai fini del patto di stabilità territoriale in termini di competenza pura per le entrate e le spese finali e, limitatamente alla fase transitoria, saldi obiettivo di competenza mista sulla base di criteri coerenti a ricondurre a livelli fisiologici l’ammontare dei residui passivi per spese di investimento.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la presente legge detta altresì una specifica disciplina per il coordinamento del livello d’indebitamento del territorio diretta a tutti gli Enti locali della regione, compresi i Comuni con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti.
Art. 3
Funzioni della Regione
1. La Regione si pone quale Ente di coordinamento e di garanzia, nei rapporti con lo Stato, ai fini dell’applicazione, anche per gli Enti locali del proprio territorio, delle regole inerenti il patto di stabilità territoriale e per il rispetto dell’obiettivo unico territoriale, complessivamente determinato, in applicazione della normativa nazionale per gli Enti della regione.
2. L’obiettivo unico territoriale di cui al comma 1, è costituito dalla sommatoria degli obiettivi dei singoli Comuni e delle singole Province del territorio emiliano-romagnolo che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell’articolo 77-bis, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché dall’obiettivo determinato per la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’articolo 77-ter.
3. La Regione definisce le regole applicative del patto di stabilità territoriale per Comuni e Province con riguardo alle differenti situazioni finanziarie ed economiche presenti nel territorio.
4. Il patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna prevede, a garanzia della tenuta complessiva dei conti pubblici e degli impegni istituzionali assunti, un sistema premiale e sanzionatorio e le procedure necessarie per effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari.
Art. 4
Enti destinatari
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, la presente legge si applica alle Province e ai Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell’articolo 77-bis, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008.
2. Ai fini della presente legge, la popolazione è calcolata nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme nazionali che regolano il patto di stabilità interno per i Comuni e le Province.
3. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli Enti locali commissariati ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
Art. 5
Principio della competenza pura
1. Per ricondurre l’attività di indirizzo e di controllo, finalizzata al rispetto dell’obiettivo del patto di stabilità interno, nell’ambito delle scelte politiche e programmatiche espresse da ciascun Ente locale, la Regione garantisce il rispetto dell’obiettivo unico territoriale, di cui all’articolo 3, comma 2, attraverso un sistema di regole incentrate sul controllo delle grandezze finanziarie, proprie della competenza, del bilancio e della gestione finanziaria.
2. Nell’ambito dell’obiettivo unico territoriale, la Regione quantifica, per ogni Comune e Provincia di cui all’articolo 4, obiettivi espressi in termini di competenza. I singoli obiettivi finanziari sono calcolati sulla base di criteri e parametri volti a garantire il conseguimento di un saldo finanziario obiettivo di competenza annuale tendenzialmente positivo, nonché un livello massimo di indebitamento quantificato in relazione agli obiettivi di finanza pubblica e correlato all’importo complessivo della restituzione di quote di capitali per prestiti.
3. Il saldo finanziario di cui al comma 2 è costituito dalla differenza tra le entrate e le spese finali al netto delle riscossioni e concessioni di crediti ed è stabilito in relazione al livello del debito pro-capite rilevato in ciascun Ente locale, rapportato alla media regionale, e in relazione all’entità della restituzione annua della quota di capitale per prestiti in essere.
4. Entro il mese di ottobre di ogni anno, la Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali e sentita la competente Commissione assembleare, stabilisce per il successivo triennio di riferimento, i criteri e i parametri per la quantificazione degli obiettivi di competenza. A tal fine, la Regione richiede preventivamente le informazioni necessarie ai Comuni e alle Province destinatarie della presente legge con le modalità e le forme previste dall’articolo 12.
5. La Giunta regionale, in sede di approvazione della deliberazione di cui al comma 4, può ricomprendere nella quantificazione del saldo finanziario di cui al comma 2 anche il risultato di amministrazione o parte di esso, specificando in tal caso quali componenti dell’avanzo debbono essere computati ai fini della quantificazione dell’obiettivo di competenza.
Art. 6
Rimodulazione dell’obiettivo di competenza pura
1. Fermo restando il rispetto dell’obiettivo unico del patto di stabilità territoriale, la Giunta regionale può, con propria deliberazione, sentita la competente Commissione assembleare, ridefinire l’obiettivo di competenza quantificato per il singolo ente locale ai sensi dell’articolo 5, al fine di:
a) consentire la realizzazione di interventi di investimento coerenti con la programmazione regionale ed, in particolare, per sostenere e garantire la realizzazione di opere e altri interventi di investimento di rilevanza strategica per l’economia locale e territoriale, la tutela ambientale e del territorio, la mobilità, l’istruzione, la qualità delle condizioni abitative, sociali e culturali della regione;
b) effettuare le compensazioni finanziarie tra gli obiettivi assegnati agli Enti locali.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), la Giunta regionale può autorizzare, entro il 30 settembre dell’anno di riferimento, i Comuni e le Province ad escludere dal saldo del patto di stabilità territoriale assegnato ai sensi dell’articolo 5 i correlati impegni di spesa assunti ai sensi dell’articolo 183 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Contestualmente, la Giunta procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico per un ammontare pari all’entità complessiva degli importi autorizzati.
Art. 7
Compensazioni degli obiettivi di competenza pura
1. I Comuni e le Province che prevedono di conseguire nell’anno di riferimento un differenziale positivo rispetto all’obiettivo di competenza assegnato ai sensi dell’articolo 5, comunicano alla Regione, entro il 30 settembre di ciascun anno, l’entità dei minori impegni da assumere nell’esercizio di riferimento.
2. I Comuni e le Province, per i quali si manifesta nel corso di un esercizio finanziario la necessità o l’opportunità di assumere impegni di spesa, per interventi di spesa destinati ad investimenti, tali da non consentire il rispetto dell’obiettivo assegnato, possono comunicare alla Regione l’entità dei relativi fabbisogni entro il 30 settembre richiedendo la ridefinizione del proprio obiettivo ai sensi del comma 3.
3. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre, ridistribuisce l’importo determinato dalla sommatoria dei differenziali comunicati ai sensi del comma 1, compensando prioritariamente le richieste di fabbisogni, o parte di queste, espresse ai sensi del comma 2. Qualora l’entità delle richieste superi l’ammontare delle disponibilità, la Giunta provvede alla distribuzione secondo il principio di proporzionalità e quello di adeguatezza finanziaria rispetto agli interventi. La Giunta regionale modifica i saldi finanziari dei Comuni e delle Province interessati da movimenti finanziari compensativi entro il limite delle disponibilità acquisite.
4. In qualità di garante del rispetto dell’obiettivo unico territoriale, la Giunta regionale, in relazione alle opportunità finanziarie relative alla gestione del proprio patto di stabilità, può riconoscere il fabbisogno o assorbire l’eccedenza derivante da eventuali differenze tra offerte e domande di cui ai commi 1 e 2, rimodulando conseguentemente il proprio obiettivo programmatico.
Art. 8
Misure per la riduzione del debito
1. Quale misura di sostegno all’investimento pubblico, la Giunta regionale è autorizzata, nei limiti dello stanziamento di spesa iscritto nel bilancio di previsione, così come finanziato con legge finanziaria regionale di cui all’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) ad adottare misure per favorire l’estinzione anticipata di mutui e prestiti a carico dei bilanci dei Comuni e delle Province mediante l’erogazione di un contributo da parte della Regione a copertura degli indennizzi correlati alle operazioni di estinzione anticipata del debito contratto.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, definisce i criteri e i parametri per il riconoscimento del contributo e le modalità procedurali in relazione a specifiche situazioni finanziarie degli Enti locali, ad eventi o situazioni gestionali aventi carattere di eccezionalità, alla programmazione regionale, al livello del debito di ciascun Comune e Provincia della Regione.
Art. 9
Rispetto dell’obiettivo determinato dalla normativa statale
1. Per garantire il rispetto dell’obiettivo unico territoriale di cui all’articolo 3, comma 2, che per i Comuni e le Province è definito dalla normativa statale in base al principio della competenza mista, ai sensi dell’articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, e fino al superamento delle problematiche determinate dalle gestioni dei flussi di cassa degli anni precedenti il 2011 relative, in particolare, all’accumulazione dei residui passivi in conto capitale, ogni Ente locale di cui all’articolo 4 è tenuto al rispetto di un saldo obiettivo calcolato utilizzando il principio della competenza mista.
2. Al fine di tendere progressivamente ad un equilibrio e ad una sostanziale convergenza tra l’obiettivo calcolato con il sistema della competenza pura di cui all’articolo 5 e l’obiettivo di competenza mista, la Giunta regionale quantifica il saldo obiettivo di competenza mista da assegnare a ciascun Comune e a ciascuna Provincia assumendo, come criteri di riferimento per la determinazione, il rimborso della quota capitale sui prestiti in essere, come previsto all’articolo 5, la popolazione residente, il livello del debito e la consistenza dei residui passivi riferiti alle spese in conto capitale escluse le concessioni di crediti.
3. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all’articolo 5, definisce annualmente entro il mese di ottobre i criteri applicativi per la quantificazione dei singoli saldi obiettivi di competenza mista per ogni Ente locale in coerenza con i criteri di cui al comma 2.
4. In via transitoria, per gli anni 2011 e 2012 e comunque fino al realizzarsi del processo di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), la Giunta regionale introduce misure correttive di rimodulazione dei saldi obiettivi calcolati in applicazione del comma 2 per compensare integralmente eventuali peggioramenti rispetto agli obiettivi definiti dalla normativa statale.
Art. 10
Rimodulazione dell’obiettivo determinato dalla normativa statale
1. L’obiettivo di competenza mista di cui all’articolo 9, assegnato a ciascun Ente locale, può essere oggetto di rimodulazione nei seguenti casi:
a) per consentire compensazioni tra gli obiettivi di competenza mista assegnati ai diversi Enti locali;
b) per il pagamento degli interventi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a);
c) per favorire il pagamento dei residui passivi, relativi a spese in conto capitale escluse le concessioni di crediti.
2. Ai fini del comma 1, lettera a), i Comuni e le Province che prevedono di conseguire, nel corso di un esercizio finanziario, un differenziale positivo rispetto all’obiettivo di competenza mista assegnato ai sensi dell’articolo 9, comunicano tempestivamente e comunque entro il 15 novembre di ciascun anno alla Regione l’entità del differenziale. La sommatoria dei differenziali comunicati dagli Enti locali costituisce una disponibilità per gli Enti del sistema territoriale regionale da impiegare per interventi di spesa da realizzarsi nell’esercizio finanziario.
3. I Comuni e le Province, per i quali si manifesta nel corso di un esercizio finanziario la necessità di superare il limite dell’obiettivo espresso in termini di competenza mista, assegnato ai sensi dell’articolo 9, possono comunicare alla Regione l’entità di tali fabbisogni entro il 15 novembre.
4. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione, entro il 25 novembre, a ridistribuire l’importo determinato dalla sommatoria dei differenziali comunicati ai sensi del comma 2 compensando prioritariamente le richieste di fabbisogni, o parte di queste, espresse dai Comuni e dalle Province ai sensi del comma 3 per il pagamento di residui passivi a fronte di impegni regolarmente assunti negli esercizi precedenti per spese in conto capitale, escluse le concessioni di crediti. Contestualmente la Giunta regionale provvede a modificare i saldi finanziari dei Comuni e delle Province interessati da movimenti finanziari compensativi entro il limite delle disponibilità acquisite.
5. Ulteriori disponibilità positive rispetto all’ammontare dell’obiettivo unico territoriale di cui all’articolo 3, comma 2, formatesi dalle gestioni finanziarie dei Comuni e delle Province debbono comunque essere comunicate alla Regione e da quest’ultima possono essere impiegate, fino al 31 dicembre di ciascun anno, rimodulando il proprio obiettivo programmatico. Differenziali di saldi finanziari positivi rispetto all’obiettivo di competenza mista assegnato, di entità significativa, non comunicati alla Regione, costituiscono una sottrazione di risorse al sistema territoriale e come tali determinano la non applicabilità, per l’anno successivo, dei benefici derivanti dalle fattispecie di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10 così come previsto dall’articolo 13, comma 4.
6. Ai fini del comma 1, lettera b), la Giunta regionale, per consentire il pagamento di impegni per spese in conto capitale, escluse le concessioni di crediti, assunti in relazione a specifiche autorizzazioni di superamento del saldo di competenza pura di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), può rimodulare l’obiettivo di competenza mista, secondo un profilo temporale concordato con l’Ente interessato, riducendo contestualmente il proprio obiettivo programmatico.
7. Ai fini del comma 1, lettera c), per accelerare lo smaltimento dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, escluse le concessioni di crediti, derivanti dalla gestione finanziaria degli anni precedenti il 2011, la Giunta regionale può autorizzare i Comuni e le Province ad eseguire i relativi pagamenti, rimodulando gli obiettivi loro assegnati con deliberazione da adottarsi entro il 10 dicembre di ciascun anno, riducendo contestualmente, per il rispetto dell’obiettivo unico territoriale, il proprio obiettivo programmatico. Gli Enti locali di cui all’articolo 4 dichiarano di essere in grado di effettuare i maggiori pagamenti nei limiti delle disponibilità di cassa e senza il ricorso ad anticipazioni e comunicano alla Giunta regionale entro il 30 novembre l’entità dei pagamenti che possono essere effettuati nel corso di ciascun anno.
Art. 11
Disposizioni per i Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti
1. I criteri ed i parametri applicativi per regolare l’entità di ricorso all’indebitamento, stabiliti dalle deliberazioni della Giunta regionale con il provvedimento di cui all’articolo 5, comma 2, si applicano anche ai Comuni con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti.
2. Si applicano altresì, ai Comuni con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti, le norme di cui all’articolo 8 relative a misure per la riduzione del debito.
3. Ai fini del comma 1 e 2, i Comuni di cui al presente articolo sono tenuti al rispetto degli obblighi di informazione alla Regione, disciplinati dall’articolo 12. Il mancato rispetto di tali disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste all’articolo 13, comma 10.
Art. 12
Monitoraggi e certificazioni
1. Per il monitoraggio delle grandezze finanziarie rilevanti ai fini del rispetto dell’obiettivo unico territoriale, i Comuni e le Province di cui all’articolo 4 trasmettono, nei termini indicati dalla presente legge e con le modalità procedurali definiti dalla Giunta regionale, alla direzione generale regionale competente in materia di finanze e bilancio le informazioni dettagliate utilizzando il sistema informativo e di comunicazione web al tal fine predisposto.
2. Sono altresì tenuti all’osservanza dell’obbligo di comunicazione e trasmissione dati, con le modalità indicate al comma 1, i Comuni con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti limitatamente alle informazioni necessarie per garantire il monitoraggio del livello del debito, ai sensi dell’articolo 11.
3. Entro il termine perentorio del 15 marzo di ciascun anno, ogni Ente locale di cui all’articolo 4 trasmette alla direzione generale regionale competente in materia di finanze e bilancio una certificazione relativa al saldo finanziario in termini di competenza pura e del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguiti nel corso dell’esercizio, sottoscritta dal legale rappresentate e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale. Eventuali variazioni dei dati debbono essere comunicate entro un mese dalla data ultima prevista per l’approvazione del rendiconto della gestione.
4. La Giunta regionale, per favorire il più ampio scambio informativo con il territorio, impiega le tecnologie necessarie per garantire ai Comuni e alle Province l’acquisizione delle informazioni in tempo reale relativamente all’andamento delle diverse fasi dei processi di spesa gestiti dalla Regione aventi come beneficiari gli stessi enti locali.
Art. 13
Sanzioni ed incentivi
1. In caso di mancato rispetto dell’obiettivo di competenza pura assegnato a Comuni e Province ai sensi dell’articolo 5, eventualmente rimodulato in applicazione degli articoli 6 e 7 o di mancato rispetto dell’obiettivo determinato dalla normativa statale così come disciplinato dall’articolo 9 ed eventualmente rimodulato in applicazione dell’articolo 10, l’ammontare della differenza tra saldo programmatico e saldo effettivo è portata a correzione dei rispettivi saldi obiettivo da conseguire nell’anno successivo.
2. L’esecuzione dei pagamenti a qualsiasi titolo disposti dalla Regione a favore del singolo Ente locale è sospesa, per un importo corrispondente al differenziale di cui al comma 1, fino alla dimostrazione del conseguimento dell’obiettivo nell’anno successivo.
3. Ai Comuni e alle Province che non rispettano gli obiettivi del patto di stabilità territoriale non si applicano i benefici derivanti dagli articoli 6, 7, 8 e 10.
4. Ai Comuni e alle Province, che pur rispettando l’obiettivo programmatico di competenza non comunicano alla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 9, i differenziali positivi che si prevedono di conseguire, non possono applicarsi, nell’anno successivo, i benefici derivanti dalle norme di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10 qualora tale differenziale sia di entità significativa e comunque superiore al limite a tal fine determinato con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 5, comma 2.
5. La sospensione dei pagamenti di cui al comma 2 si applica, senza limiti di importo, nei seguenti casi:
a) mancata trasmissione alla Giunta regionale della certificazione di cui all’articolo 12, comma 3;
b) mancato inoltro delle informazioni necessarie per l’effettuazione dei monitoraggi di cui all’articolo 12, commi 1 e 2;
c) comunicazioni gravemente discordanti rispetto ai risultati attestati dal rendiconto della gestione dell’anno di riferimento.
6. Qualora un Comune o una Provincia, per una o più annualità, non rispetti l’obiettivo assegnato di competenza mista, creando pregiudizio al rispetto dell’obiettivo unico territoriale di cui all’articolo 3, comma 2, o violi gli obblighi di certificazione o quelli di comunicazione cui all’articolo 12, la Regione, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, ne dà comunicazione entro 5 giorni allo Stato ai fini delle sanzioni previste dalla normativa statale in vigore.
7. Il rispetto degli obiettivi assegnati di competenza pura e di competenza mista, l’osservanza delle norme che regolano la trasmissione delle informazioni tra territorio e Regione, la comunicazione della sussistenza di eventuali disponibilità per interventi compensatori ai sensi dell’articolo 9, rispondono all’impegno di leale collaborazione interistituzionale e come tale sono incentivati mediante il riconoscimento di titoli di priorità nell’applicazione delle norme di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10.
8. Ai Comuni e alle Province il cui obiettivo di competenza pura, per effetto delle compensazioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), è modificato dalla Giunta regionale in senso peggiorativo è riconosciuto, nell’anno successivo, in fase di determinazione del saldo obiettivo di competenza di cui all’articolo 5, un miglioramento del saldo di importo pari alla quota ceduta a favore del sistema territoriale regionale. Parallelamente, ai Comuni e alle Province il cui obiettivo di competenza pura è modificato in senso migliorativo per effetto delle compensazioni, nell’anno successivo è riconosciuto un saldo obiettivo peggiorato per un importo pari alla quota ricevuta dal sistema territoriale regionale.
9. Ai Comuni e alle Province il cui obiettivo di competenza mista, per effetto delle compensazioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), è modificato dalla Giunta regionale in senso peggiorativo è riconosciuto, nell’anno successivo in fase di determinazione del saldo obiettivo di competenza mista cui all’articolo 9, un incremento positivo del saldo di importo pari alla quota ceduta a favore del sistema territoriale regionale. Parallelamente, ai Comuni e alle Province il cui obiettivo di competenza mista è modificato in senso migliorativo per effetto delle compensazioni, nell’anno successivo è riconosciuto un saldo obiettivo peggiorato per un importo pari alla quota ricevuta dal sistema territoriale regionale.
10. La sospensione dei pagamenti a qualsiasi titolo, di cui al comma 2, si applica anche ai Comuni con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti in caso di mancato rispetto delle norme sul controllo dell’indebitamento di cui all’articolo 6. Si applica altresì la sanzione prevista dal comma 5 in caso di mancata comunicazione delle informazioni richieste dalla Giunta regionale o in caso di comunicazioni gravemente discordanti rispetto ai dati desunti dal rendiconto della gestione.
Art. 14
Rendicontazione al Consiglio delle Autonomie locali
1. La Giunta regionale annualmente trasmette al Consiglio delle Autonomie locali una relazione sull’applicazione del patto di stabilità territoriale contenente:
a) le necessarie evidenziazioni riferite ai singoli Enti locali;
b) la determinazione dei risultati complessivamente conseguiti rispetto all’obiettivo unico territoriale;
c) l’analisi degli eventuali elementi di criticità.
2. La Giunta regionale trasmette, altresì, entro 10 giorni dalla data di adozione le deliberazioni assunte per l’applicazione delle norme riferite al patto di stabilità territoriale, comprese quelle per le quali la presente legge non prevede l’acquisizione del parere preventivo espresso dallo stesso Consiglio.
Art. 15
Rapporti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
1. La Regione quantifica l’obiettivo unico territoriale, sulla base della comunicazione annuale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, di cui all’articolo 77-ter, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, e definisce la sua articolazione analitica per Ente e per comparto.
2. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per fornire gli elementi informativi utili per il coordinamento della finanza pubblica, la Regione trasmette al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti la gestione di competenza e di cassa del complesso degli Enti del territorio emiliano-romagnolo tenuti all’osservanza delle norme del patto di stabilità interno ai sensi degli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008.
3. La Regione trasmette, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente e dal direttore generale alle finanze e bilancio nella quale sono riportati gli elementi necessari per la verifica del rispetto dell’obiettivo unico territoriale.
4. Le modalità, i tempi e i contenuti delle attività di monitoraggio e di certificazione dovute dalla Regione sono definiti nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
Art. 16
Commissione tecnica interistituzionale per l’applicazione del patto di stabilità territoriale
1. E’ istituita una commissione tecnica interistituzionale per l’applicazione del patto di stabilità territoriale, presieduta dal direttore generale regionale competente in materia di finanza e bilancio e composta altresì da:
a) quattro esperti designati dalla Giunta regionale, di cui tre in materie economico-finanziarie e uno in materie giuridiche;
b) sei esperti in materia di finanza locale e gestione dei bilanci pubblici designati dal Consiglio delle Autonomie locali.
2. La commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni.
3. La commissione formula proposte tecniche in ordine alla definizione dei parametri e delle modalità di gestione delle risorse disponibili, nei casi espressamente previsti dalla presente legge. In particolare, la commissione formula proposte tecniche preventive alla Giunta regionale in relazione alle deliberazioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, comma 1, lettere a) e c), e 12.
4. La commissione viene convocata dal presidente almeno 3 giorni prima della data fissata per la seduta, anche mediante il ricorso a strumenti di comunicazione elettronica e decide a maggioranza dei presenti. In assenza del direttore generale regionale competente in materia di finanza, la commissione è presieduta da un suo delegato scelto fra i componenti di cui alla lettera a) del comma 1.
5. L’istituzione e il funzionamento della commissione, di cui al presente articolo, non comportano alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione.
6. Entro 20 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio delle Autonomie locali designa i componenti per la commissione. Decorso tale termine, la commissione può comunque essere nominata e decide con i componenti in carica, fino alla sua integrazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 23 dicembre 2010 VASCO ERRANI