Nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 18226/2004 R.V.G.
promosso da:
BARBIERI MARCO, (omissis) RICORRENTE
Contro
REGIONE EMILIA-ROMAGNA, (omissis) RESISTENTE
MONTANI DANIELA, (omissis) RESISTENTE
e con l’intervento del
Pubblico Ministero in data 22 luglio 2010;
avente per oggetto: accertamento causa di ineleggibilità
(omissis)
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, in accoglimento del ricorso proposto dal Signor Marco Barbieri,
Accerta la causa di ineleggibilità a Consigliere regionale di Daniela Montani.
Dichiara, conseguentemente, la nullità della deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 3 giugno 2010 nella parte in cui ha convalidato l’elezione a Consigliere Regionale della dott.ssa Daniela Montani.
Dichiara il diritto del ricorrente dott. Marco Barbieri ad essere proclamato eletto in sostituzione della candidata Montani.
Compensa interamente fra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 17 settembre 2010.