NOTE
Note all’art. 7
Comma 1
1) Il testo dell’articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 15, che concerne Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013, è il seguente:
«Art 10 - Variazioni di bilancio a norma dell’articolo 31, comma 2, lettera d) e comma 3 della legge regionale n. 40 del 2001.
1. In attuazione dell’articolo 31, comma 2, lettera d) e comma 3, della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l’ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con mezzi propri della Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l’esercizio finanziario 2011, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa, esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito specifico accantonamento nell’ambito dei fondi speciali e nel rispetto degli equilibri economico - finanziari del bilancio.».
Comma 2
2) Il testo dell’ articolo 37 dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4, è il seguente:
«Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti.
1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell’entità della relativa spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l’entità della spesa da eseguire».