Sistema Regionale IEFP - Accesso all'esame per il rilascio di una qualifica o un diploma professionale A.S. 2023-2024 - art. 4 dell'Accordo RER - USR del 05/08/2022
Vista la Legge Regionale n. 5 del 30/06/2011, “Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale” e s.m.i.;
Visti:
- il D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale contenuta nel Capo III;
- l’Accordo del 20 febbraio 2014 tra Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano “Riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)”;
- il D.Lgs. 13 aprile 2017, n.61 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- il Decreto Ministeriale 24 maggio 2018, n. 92 “Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- il Decreto Ministeriale 17 maggio 2018 “Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’Istruzione Professionale e il sistema di Istruzione e Formazione Professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”;
- l’Accordo 18 dicembre 2019 fra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l’assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Repertorio Atti n.19/210/CR10/C9;
- il Decreto interministeriale 7 luglio 2020, n. 56 – Recepimento dell’Accordo in Conferenza tra Stato, Regioni e PP.AA. di Trento e Bolzano, del 1 agosto 2019, Rep. Atti 155/CSR, riguardante l’integrazione e la modifica del Repertorio Nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di IeFP, di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- l’Intesa, Rep. Atti 155/CSR del 10 settembre 2020, ai sensi dell’articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 sullo schema di decreto ministeriale recante "Regolamento recante rimodulazione dell'Allegato 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92, recante la correlazione tra le figure di Operatore e Tecnico del nuovo Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali di cui all'Accordo Stato/Regioni del 1^ agosto 2019, Rep. Atti n. 155/CSR, e gli indirizzi di istruzione professionale, nonché integrazione dei codici ATECO degli indirizzi di studi contenuti nell'Allegato 2 del suddetto decreto”;
Vista in particolare la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n.190 del 20/12/2018 “Programmazione triennale in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale aa.ss. 2019/20 2020/21 e 2021/22. (Proposta della Giunta regionale in data 26 novembre 2018, n.2016)”;
Richiamato l’art. 6 della Legge Regionale n. 8/2021, che al comma 1 stabilisce che “Il Programma triennale in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, in attuazione del comma 1 dell’articolo 44 della legge regionale n.12 del 2003 e del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2011, n.5 (Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale), è prorogato fino al 30 giugno 2023”;
Vista la propria deliberazione n. 1344 dell'1/08/2022 “Approvazione schema di accordo fra Regione Emilia-Romagna e Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti professionali dell'Emilia-Romagna, in attuazione dell'art.7, c.2 del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 61. aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025” sottoscritto in data 5/08/2022;
Richiamata la propria deliberazione n. 17/2020 “Sistema di IeFP di cui alla L.R. n. 5/2011 e ss.mm.ii. - Integrazione e aggiornamento dell'elenco degli Istituti professionali accreditati e dell'offerta di percorsi per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 di cui alla delibera di Giunta regionale n. 2429/2019”;
Viste inoltre, con riferimento al sistema regionale di certificazione, le proprie deliberazioni:
- n. 739/2013 “Modifiche e integrazioni al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze, di cui alla D.G.R. n. 530/2006”;
- n. 533/2014 “Commissione d'esame del sistema regionale di istruzione e formazione professionale: determinazione del gettone a giornata per esperto dei processi Valutativi (Epv)”;
- n. 582/2021 “Sistema di Istruzione e Formazione Professionale - approvazione degli standard formativi e standard di certificazione dei percorsi a.s. 2021/2022 e seguenti”;
Dato atto che l’Accordo tra Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna del 05/08/2022 sopra citato ha disposto le modalità per la realizzazione in via sussidiaria di percorsi di IeFP da parte degli Istituti professionali accreditati nonché nel merito della realizzazione degli interventi integrati da parte degli Istituti Professionali non accreditati;
Visto in particolare che l’Accordo all’art.4 “Interventi integrati realizzati dagli Istituti Professionali non accreditati per la IeFP” ha disposto che:
- nell’ambito della propria autonomia progettuale, gli Istituti Professionali non accreditati possono predisporre e realizzare, nell’ambito del Progetto Formativo Individuale, gli interventi integrati di cui al c. 2 dell’art. 3 del Decreto 17 maggio 2018, finalizzabili anche all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze riconoscibili in termini di credito formativo per il conseguimento di una qualifica o un diploma professionale di IeFP coerente con l’indirizzo di IP frequentato;
- a partire dal terzo anno gli alunni possono fare domanda di accesso, come candidati esterni, ad un esame per l’acquisizione della qualifica professionale o di un diploma professionale già autorizzato dalla Regione in esito ad un percorso di IeFP e che a tal fine l’Istituto Professionale dovrà rilasciare agli alunni interessati la documentazione dettagliata sul percorso formativo svolto per una sua valorizzazione come evidenza per l’accesso al servizio di formalizzazione e certificazione;
Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 212/2022 “Sistema regionale di IeFP - Accesso all'esame per il rilascio di una qualifica professionale - art. 4 dell'Accordo RER - USR del 29/11/2018”;
- n. 633/2023 “Sistema regionale di IeFP - Accesso all'esame per il rilascio di una qualifica o un diploma professionale - art. 4 dell'Accordo RER - USR del 05/08/2022”;
Dato atto che in attuazione di quanto previsto dall’art. 4 dell’Accordo e in attuazione delle procedure di cui alle sopra citate proprie deliberazioni n. 212/2022 e n. 633/2023, hanno potuto accedere quali candidati esterni agli esami e conseguire una qualifica professionale del sistema IeFP, negli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 complessivamente 448 allievi frequentanti Istituti professionali non accreditati;
Valutato opportuno, anche tenuto conto degli esiti conseguiti nei precedenti anni scolastici di dare continuità anche per l’a.s. 2023/2024, di attivare le procedure che permettano di garantire agli studenti frequentanti percorsi di Istruzione professionale realizzati da Istituti non accreditati, l’accesso all’esame per l’acquisizione di una qualifica professionale o di un diploma professionale;
Ritenuto necessario specificare, tenuto conto di quanto disposto all’art. 4 del suddetto Accordo, che potranno accedere all’esame gli studenti che sono in possesso della documentazione dettagliata, rilasciata dall’Istituto professionale frequentato, sul percorso formativo svolto, al fine della valorizzazione come evidenza per l’accesso al servizio di formalizzazione e certificazione;
Ritenuto inoltre di specificare che potranno accedere all’esame per l’acquisizione:
- di una qualifica professionale (III liv. EQF), gli studenti che nell’a.s. 2021/2022 hanno iniziato il proprio percorso di Istruzione professionale presso un Istituto professionale non accreditato e che, in quanto non accreditato, nello stesso a.s. 2021/2022 non ha avviato percorsi triennali di IeFP;
- di un certificato di qualifica (EQF IV LIV.) con valore di diploma professionale, gli studenti che nell’a.s. 2022/2023 hanno acquisito una qualifica professionale IeFP (III liv. EQF) coerente e nell’a.s. 2023/2024 hanno frequentato un quarto anno di Istruzione professionale presso un Istituto professionale non accreditato alla realizzazione di percorsi di IV anno IeFP;
Dato atto che, per quanto esposto, risulta necessario:
- attivare la ricognizione della potenziale domanda da parte degli studenti di accesso agli esami prevedendo che sia nella responsabilità degli Istituti professionali provvedere alla acquisizione delle domande di accesso da parte dei propri studenti nei casi in cui, nella propria responsabilità abbiano realizzato i percorsi integrativi e garantiscano il rilascio agli stessi della necessaria documentazione prevista dall’Accordo;
- prevedere che in esito alla ricognizione, e pertanto a fronte della puntuale quantificazione della domanda di accesso all’esame per ciascuna qualifica professionale e diploma professionale e per ciascun territorio provinciale, siano con proprio successivo atto disposte le modalità per garantire l’accesso attivando ulteriori commissioni d’esame, individuandone la copertura finanziaria, e al tempo stesso, in un’ottica di efficacia ed efficienza, valorizzare la possibilità di partecipazione degli studenti quali candidati esterni a commissioni di esami istituite dagli Enti di formazione professionale accreditati e/o dagli Istituti professionali accreditati;
Ritenuto di autorizzare il Responsabile del Settore “Educazione, Istruzione, Formazione, Lavoro” a richiedere agli Istituti professionali non accreditati la quantificazione della potenziale domanda di accesso al Servizio di Certificazione nel rispetto dei requisiti e delle condizioni sopra specificate;
Richiamati:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la determinazione dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
- la propria deliberazione n. 2077/2023 “Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”;
Richiamate inoltre le Leggi regionali:
- n. 40/2001 "Ordinamento contabile della Regione Emilia- Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n.4" per quanto applicabile;
- n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia- Romagna” e ss.mm.ii.;
Viste le proprie deliberazioni:
- n. 325/2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426/2022 “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- n. 2360/2022 “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi della Giunta regionale e soppressione dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale. Provvedimenti”;
- n. 2317/2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;
- n. 2319/2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
- n. 157/2024 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione”;
Richiamate inoltre:
- la propria deliberazione n. 80/2023 “Assunzione della vincitrice della selezione pubblica per il conferimento di incarico dirigenziale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii., presso la Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese”;
- la determinazione dirigenziale n.5595/2022 “Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022.Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa”;
- la determinazione dirigenziale n. 1652/2023 “Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese” con la quale si è proceduto, tra l’altro, al conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore “Educazione, istruzione, Formazione, Lavoro”;
Viste:
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 "Il Sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di attivare, in attuazione di quanto previsto all’art. 4 dell’Accordo tra Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna del 05/08/2022, le procedure che permettano di garantire agli studenti frequentanti nell’a.s. in corso percorsi di istruzione professionale realizzati da Istituti non accreditati, l’accesso all’esame per l’acquisizione di una qualifica professionale o di un diploma professionale, specificando che è nella responsabilità degli Istituti professionali stessi provvedere alla acquisizione delle domande di accesso da parte dei propri studenti nei casi in cui, nella propria responsabilità abbiano realizzato i percorsi integrativi e garantiscano il rilascio agli stessi della necessaria documentazione prevista dall’Accordo medesimo;
2. di specificare, tenuto conto di quanto disposto all’art. 4 del suddetto Accordo, che potranno accedere all’esame gli studenti che sono in possesso della documentazione dettagliata, rilasciata dall’Istituto professionale frequentato, sul percorso formativo svolto, al fine della valorizzazione come evidenza per l’accesso al servizio di formalizzazione e certificazione;
3. di specificare che potranno accedere all’esame per l’acquisizione:
- di una qualifica professionale (III liv. EQF), gli studenti che nell’a.s. 2021/2022 hanno iniziato il proprio percorso di Istruzione professionale presso un Istituto professionale non accreditato e che, in quanto non accreditato, nello stesso a.s. 2021/2022 non ha avviato percorsi triennali di IeFP;
- di un certificato di qualifica (EQF IV LIV.) con valore di diploma professionale, gli studenti che nell’a.s. 2022/2023 hanno acquisito una qualifica professionale IeFP (III liv. EQF) coerente e nell’a.s. 2023/2024 hanno frequentato un quarto anno di Istruzione professionale presso un Istituto professionale non accreditato alla realizzazione di percorsi di IV anno IeFP;