Istruzioni tecnico-operative per la verifica dei requisiti previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019 e delle modalità per la sua applicazione
Visti:
- il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, il quale, all'art. 2, comma 2, prevede che spettano alle Regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle medesime, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie;
- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale” e successive modifiche, mediante la quale questa Regione, nell’esercizio dell’autonomia conferita dalla riforma del Titolo V della Costituzione, definisce i princìpi ed i criteri generali di organizzazione e di funzionamento del Servizio sanitario regionale;
- la sentenza della Corte costituzionale 25 settembre 2019, n. 242, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27/11/2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione –, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente;
Dato atto che la Corte costituzionale ha sottolineato che la verifica delle condizioni che rendono legittimo l’aiuto al suicidio deve restare affidata a strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) previo parere del comitato tecnico territorialmente competente, e che a queste ultime spetta anche la verifica delle modalità di esecuzione che debbono essere tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze;
Richiamate:
- la nota del Ministro della Salute, inviata a tutti i Presidenti di Regione il 20 giugno 2022, con la quale è stato specificato che, nelle more dell’auspicato intervento legislativo sul tema del fine vita:
- le strutture del SSN sono chiamate a dare attuazione alla suddetta sentenza della Consulta;
- una volta che la rigorosa procedura di verifica delle condizioni individuate dalla Corte costituzionale sia stata attuata e completata, con il previsto coinvolgimento anche del Comitato etico competente, i costi del suicidio medicalmente assistito non possono ricadere sul paziente che, seguendo l’iter indicato dalla Consulta si sia rivolto al SSN;
- le spese mediche necessarie per consentire, al termine della procedura di verifica affidata alle strutture del SSN, il ricorso al suicidio medicalmente assistito ai pazienti che ne facciamo richiesta, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 194 del 5 febbraio 2024 “Costituzione del Comitato Regionale per l’Etica nella clinica”, mediante la quale si è costituito il Comitato Regionale per l’Etica nella Clinica (COREC) della Regione Emilia-Romagna avente le funzioni, tra le altre, di:
- fornire consulenza etica non vincolante su casi eticamente problematici e sui processi decisionali nei quali sono presenti dilemmi o conflitti etici che richiedono un supporto di tipo etico;
- fornire pareri relativi a richieste sul fine vita, per gli aspetti che esulano da quelli normati dalla Legge n. 219/2017;
- fornire pareri in merito agli aspetti bioetici connessi alle attività sanitaria e socio-sanitaria, all'allocazione e all’uso delle risorse, alla qualità delle cure e dei processi di umanizzazione della medicina;
Ritenuto opportuno, pur in assenza di disciplina legislativa nazionale o regionale sul tema, definire indicazioni tecnico-operative alla luce di quanto disposto dalla Corte costituzionale nella sentenza richiamata e procedere quindi all’approvazione del documento recante “Istruzioni tecnico-operative per la verifica dei requisiti previsti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019 e delle modalità per la sua applicazione”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 1) e la relativa Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (allegato 2);
Visti:
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 468 del 10/04/2017 “Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna” e le Circolari del capo di gabinetto del Presidente della Giunta Regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21/12/2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- n.325 del 7/03/2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426 del 23/03/2022 “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai direttori di agenzia”;
- n. 380 del 13/03/2023 “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione 2023-2025” così come modificata successivamente dalla D.G.R. n. 719 del 08/05/2023 e dalla D.G.R. n. 1097 del 26/06/2023;
- n. 2077 del 27/11/2023 “Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”;
- n. 2317 del 22/12/2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1°gennaio 2024”;
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
Richiamate, inoltre, le determinazioni dirigenziali:
- n. 2335 del 09 febbraio 2022, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022;
- n. 6229 del 31 marzo 2022, recante “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;
- n. 14385 del 29 giugno 2023, recante “Modifica dell'assetto delle aree della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Conferimento incarico”;
- n. 27228 del 29 dicembre 2023, recante “Proroga incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
1) di approvare il documento recante “Istruzioni tecnico-operative per la verifica dei requisiti previsti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019 e delle modalità per la sua applicazione”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 1) e la relativa Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (allegato 2);
2) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
3) di dare atto che, ai fini di quanto previsto in materia di pubblicità e trasparenza, si provvederà a pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013, così come previsto dalle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa.