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Reg. (UE) n.1305/2013 - PSR 2014-2022 Misura 13 Tipo di operazione 13.2.01 "Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi" DGR 704 del 22/04/2024 Bando annualità 2024 - Approvazione elenchi di ammissibilità e concessione dei contributi

LA DIRIGENTE FIRMATARIA

Richiamati:

-                il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

-                il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

-                il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

-                il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

-                il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

-                il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

-                il Regolamento (UE) n. 2220 del 23 dicembre 2020 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Richiamati i seguenti Regolamenti (UE) relativi al periodo di programmazione della PAC 2023-2027:

-                il Regolamento (UE) n. 2115 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

-                il Regolamento (UE) n. 2116 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;

-                il Regolamento delegato (UE) n. 1172 del 4 maggio 2022 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità, il quale, tra l’altro, abroga il Regolamento (UE) n. 640/2014;

-                il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1173 del 31 maggio 2022 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune, il quale, tra l’altro, abroga il Regolamento (UE) n. 809/2014;

-                il Regolamento delegato (UE) n. 2527 del 17 ottobre 2022 della Commissione, recante abrogazione del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per pagina 3 di 51 lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie, il quale, tra l’altro, abroga il Regolamento (UE) n. 807/2014;

-                il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2531 del 1° dicembre 2022 della Commissione, che abroga il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il quale, tra l’altro, abroga il Regolamento (UE) n. 808/2014;

Dato atto che i richiamati Regolamenti relativi allo sviluppo rurale 2014-2020, seppur abrogati, continuano ad applicarsi totalmente o parzialmente all’attuazione del P.S.R. relativo a tale periodo di programmazione nei modi e nei termini disposti dalle norme transitorie comprese nei Regolamenti che ne dispongono l’abrogazione, anch’essi sopra citati;

Rilevato, in particolare, che:

-                ai sensi dell’articolo 154, comma 1, del Regolamento (UE) n. 2021/2115, il Regolamento (UE) n. 1305/2013 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023, tuttavia continua ad applicarsi all’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del medesimo Regolamento fino al 31 dicembre 2025;

-                ai sensi dell’articolo 104, comma 1, del Regolamento (UE) n. 2021/2116, il Regolamento (UE) n. 1306/2013 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023, tuttavia talune disposizioni continuano ad applicarsi per il FEASR in relazione alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’organismo pagatori nel quadro dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

-                ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento delegato (UE) n. 1172/2022, il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023, tuttavia, continua ad applicarsi, fra le altre, alle domande di pagamento presentate in relazione a misure di sostegno attuate a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

-                ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1173/2022, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023, tuttavia continua ad applicarsi, fra le altre, alle richieste di pagamento effettuate in relazione alle misure di sostegno attuate ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 e quello transitorio 2021-2022 (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2022) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, adottato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 169 del 15 luglio 2014, nell’attuale formulazione (Versione 14.1) approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2024)3513 final del 21 maggio 2024, di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 1107 del 11/06/2024;

Considerato:

-                che la suddetta Versione del PSR ha previsto ulteriori risorse assegnate alla Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” del P.S.R. 2014-2022, in conformità a quanto previsto dal citato Reg. (UE) 2220/2020;

-                che in relazione alle risorse di cui sopra continuano ad applicarsi il Regolamento (UE) n. 1305/2013, il Regolamento (UE) n. 1306/2013 ed i relativi Regolamenti attuativi;

Richiamata, inoltre, la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001;

Atteso che:

-                la Misura 13 del P.S.R. 2014-2022 comprende il Tipo di operazione 13.1.01 “Pagamenti compensativi nelle zone montane” e il Tipo di operazione 13.2.01 “Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi”;

-                detta Misura contribuisce al perseguimento della Priorità 4 del medesimo Programma “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura” e della Focus Area P4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”;

-                i Tipi di operazione della Misura 13 prevedono una erogazione annuale di indennità per ettaro di superficie agricola al fine di compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata;

Rilevato:

-                che con Deliberazione della Giunta regionale n. 704 del 22 aprile 2024 sono stati approvati i bandi unici regionali per l’annualità 2024 relativi al Tipo di operazione 13.1.01 “Pagamenti compensativi nelle zone montane” e al Tipo di operazione 13.2.01 “Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi” della Misura 13 del PSR 2014-2022;

-                che i bandi di cui sopra erano condizionati all’approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al P.S.R. 2014_2022 e che pertanto negli stessi era indicato che le concessioni sarebbero state disposte solo a seguito di suddetta approvazione;

-                che tale approvazione è avvenuta da parte della Commissione con Decisione C(2024)3513 final del 21 maggio 2024, e pertanto si può procedere al rilascio delle concessioni; 

Atteso che:

-                per accedere al regime di sostegno del Tipo di operazione 13.2.01 è necessario possedere i seguenti requisiti di accesso:

a)      essere agricoltore/imprenditore agricolo “attivo”;

b)      condurre terreni agricoli nelle zone soggette a vincoli naturali significativi (diverse dalle zone montane) identificate tali in riferimento all’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, svolgendo su di esse attività agricola;

c)      essere beneficiari, per ogni annualità di pagamento delle indennità, di importi non inferiori a complessivi € 300. Nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per il Tipo di operazione 13.2.01 che per il Tipo di operazione 13.1.01, ai fini del rispetto della condizione di accesso, è da considerare la somma degli importi richiesti per entrambi i Tipi di operazione;

-                che il già menzionato bando indicava quale scadenza per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento, il termine fissato dall’art, 7 del Decreto Ministeriale 9 marzo 2023 n. 147385, il 15 maggio 2024;

-                che il termine di cui sopra è stato prorogato prima al 1° luglio 2024, successivamente al 31 luglio 2024 ed infine al 30 agosto 2024, rispettivamente con i decreti Ministeriali del 9 maggio 2024, del 28 giugno 2024 n. 289235 e 29 luglio 2024 n. 341205;

-                il termine di conclusione del procedimento istruttorio, entro il quale approvare l'elenco delle domande ammesse e la concessione delle indennità, è fissato al 5 novembre 2024;

-                il controllo amministrativo sulle domande di sostegno/pagamento ai fini della ammissibilità e della concessione del sostegno è effettuato dai Settori Agricoltura, caccia e pesca degli ambiti territoriali di competenza che adottano nei termini fissati dal bando l'atto di approvazione dell'elenco delle domande ammissibili e di concessione delle indennità, indicando anche le istanze non ammissibili;

Rilevato che:

-                sono pervenute n° 768 domande di sostegno/pagamento con riferimento alla Misura 13 Tipo di Operazione 13.2.01 “Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi” presentate nei termini previsti;

-                l'Ufficio preposto ha verificato la completezza delle domande ed i requisiti di ricevibilità ed ha provveduto alla definizione degli esiti dell'ammissibilità, alla quantificazione degli importi ed ai necessari controlli, in base alle istruttorie agli atti e registrati sul Sistema informativo Agrea (SIAG);

-                le domande ammissibili e ammissibili con riserva sono elencate nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto e che per le aziende prive di partita iva è stata predisposta l’allegata scheda privacy;

-                le domande che non soddisfano i requisiti di ammissibilità stabiliti dal CoPSR 2023-2027 e dal bando sono elencate nell’allegato n. 2;

-                relativamente a tali domande il Responsabile del procedimento ha svolto gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l’interessato circa i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza:

  • nei casi in cui non sono state presentate dall’interessato osservazioni, è stata confermata l’inammissibilità per le motivazioni espresse nei verbali istruttori SIAG (acquisiti a protocollo dei rispettivi Uffici dei Settori Agricoltura, caccia e pesca) ovvero nei preavvisi di diniego, i cui estremi sono riportati accanto a ciascun richiedente in questione richiamato nell’elenco dell’allegato n. 2;
  • nei casi in cui sono pervenute osservazioni ritenute non accoglibili, è stata confermata l’inammissibilità per le motivazioni richiamate nelle determinazioni dei competenti Dirigenti, i cui estremi sono riportati accanto a ciascun richiedente in questione nell’elenco dell’allegato n. 2;

-                sono pervenute comunicazioni relative a rinunce da parte dei richiedenti indicati sempre nell’allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che:

-                il P.S.R. 2014-2022 non prevede l’attivazione di processi selettivi con riguardo al Tipo di operazione 13.2.01;

-                per quanto sopra, si può procedere all’approvazione dell'elenco delle domande ammissibili e alla concessione delle indennità;

Ritenuto, pertanto, con il presente atto approvare l'elenco delle domande ammesse, quale allegato 1, e procedere contestualmente alla concessione delle relative indennità, nonché l'elenco delle domande non ammesse o ritirate, quale allegato 2, precisando che:

-                per le posizioni ammesse estratte a campione per il controllo delle autodichiarazioni opera la condizione risolutiva di cui al D.Lgs. 159/2011;

-                per le stesse, nei casi in cui non si dispone ancora dell’esito dell’informazione antimafia e non risultano ancora decorsi 30 giorni dalla richiesta, la concessione è condizionata dall’esito della stessa informazione;

-                alcune domande, indicate nell’allegato 1, sono ammesse con riserva in attesa che siano presentati i subentri totali a seguito di decesso del beneficiario: domande nn. 5795734 e 5796385;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

-                il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

-                la deliberazione di Giunta regionale n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2024-2026. Approvazione” (di seguito PIAO) e s.m.i;

-                la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Dato atto che il presente provvedimento:

-                contiene dati personali comuni (la cui diffusione è prevista dall’art 14 comma 1 del Reg. 2/2007 e s.m.i.);

-                sarà oggetto di pubblicazione ulteriore, ai sensi dell’art.7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013 e per quanto previsto dal PIAO e successivi aggiornamenti;

Attestato che la sottoscritta Dirigente non si trova in alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Preso atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1.     di approvare l’elenco delle domande ammesse e ammesse con riserva al bando unico regionale per l’annualità 2024 relativo al Tipo di Operazione 13.2.01 “Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi” della Misura 13 del P.S.R. 2014-2022, nella formulazione di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente alla concessione delle relative indennità alle domande medesime precisando che per alcune di esse opera la condizione risolutiva di cui al D. Lgs. 159/2011;

2.     di non ammettere al Tipo di Operazione 13.2.01 “Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi” della Misura 13 del P.S.R. 2014-2022, annualità 2024, le domande riportate nell'allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3.     di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, precisando che con la suddetta pubblicazione si intendono adempiuti gli obblighi di comunicazione del presente provvedimento ai soggetti interessati;

4.     di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, e per quanto previsto nel sopra richiamato Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2024-2026 (PIAO) e successivi aggiornamenti;

5.     di rendere noto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 (sessanta) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni, entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

La Responsabile di Area
Elissa Piantini
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