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Evento meteorico ottobre 2024 - Disposizioni urgenti per la gestione dei materiali e dei rifiuti

LA PRESIDENTE f.f.  

Visti:

-  il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 191 che prevede che qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale possa emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

-  il D.Lgs. 13/1/2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

Considerato che nel mese di ottobre ulteriori eventi meteorici eccezionali hanno provocato il verificarsi di fenomeni alluvionali e franosi nei territori dell’intera regione Emilia-Romagna;

Rilevato che:

-  tali eventi meteorici hanno determinato una situazione di estrema gravità sul territorio regionale, che ha comportato esondazioni di fiumi e l’attivazione di frane e smottamenti e, conseguentemente, ha provocato danni ad edifici, cose e persone, con il rischio di gravi conseguenze relative all’ambiente e alla salute pubblica;

Dato atto che l’evento in corso segue a quello accaduto nel mese di settembre per il quale erano state emanate le ordinanze nn. 125/2024 e 144/2024 per la gestione dei rifiuti e, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, per la gestione delle infrastrutture ambientali del servizio idrico integrato, attualmente vigenti relativamente ai territori della Città Metropolitana di Bologna e delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e Ferrara;

Ritenuto che sulla base di una prima ricognizione dello stato dei luoghi sussiste la necessità di estendere gli effetti delle richiamate ordinanze a tutto il territorio regionale per le modalità di gestione dei rifiuti al fine di provvedere con la massima tempestività alla rimozione degli stessi e dei materiali derivanti dai fenomeni meteorici in corso, affinché sia assicurato - quanto prima - il ritorno a livelli di sicurezza e a condizioni di vita normali;

Ritenuto che sussistano quindi le condizioni per l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 in relazione all’eccezionalità e gravità della situazione in atto, alla dimensione regionale dell’evento, e ai rischi sopradescritti, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;

Dato atto che:

-  il presente provvedimento ha effetto esclusivamente per i Comuni interessati dagli eventi;

-  gli interventi possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei Comuni di cui al punto che precede, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi alluvionali;

Acquisito formalmente con Prot.20/10/2024.1185418.E il parere dell’Agenzia regionale prevenzione ambiente energia (ARPAE), secondo quanto stabilito al comma 3 del citato articolo 191, Dlgs. n. 152/2006, quale organo tecnico della Regione in merito alle conseguenze ambientali del presente provvedimento;

Dato atto dei pareri allegati;

ordina:  

1)    di estendere a tutto il territorio regionale le disposizioni delle proprie ordinanze nn. 125/2024 e 144/2024 relativamente alle modalità di gestione dei rifiuti derivanti dagli eventi in corso, al fine di provvedere con la massima tempestività alla rimozione degli stessi e dei materiali derivanti dai fenomeni meteorici, affinché sia assicurato - quanto prima - il ritorno a livelli di sicurezza e a condizioni di vita normali;

2)    ARPAE Emilia-Romagna e le AUSL territorialmente competenti, nell’ambito delle proprie competenze, assicurano la vigilanza per il rispetto della presente ordinanza;

3)    la presente ordinanza ha efficacia per un periodo pari a quello delle ordinanze richiamate ed è pubblicata integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

4)    la presente ordinanza è comunicata ai sensi dell’articolo 191, D.lgs. n. 152/2006, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro della salute, al Ministro delle imprese e del Made in Italy, alle Prefetture, ad ATERSIR;

5)    la presente ordinanza è inoltre comunicata ai Comuni, alle Province/Città Metropolitana, ad ARPAE, alle AUSL e alla Sezione regionale dell’Albo dei gestori ambientali, nonché ai concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato e ai gestori degli impianti di termovalorizzazione e di discarica ubicati nel territorio della regione Emilia-Romagna.

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