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Disposizione attivazione fase di preallarme e dichiarazione stato di grave pericolosità per rischio incendi boschivi sul territorio delle province di Reggio Emilia e Modena dal 10 agosto 2024 al 01 settembre 2024 compresi

IL DIRETTORE 
Visto:
-  la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” la quale prevede che le regioni approvino il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sulla Basel delle linee guida e delle direttive deliberate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile;
-  la L. R. 7/2/2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile” ed in particolare l’art. 13, che attribuisce alla Giunta regionale la competenza all’approvazione del piano regionale in materia di incendi boschivi, nel rispetto dei principi della legge n. 353/2000;
-  il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione civile» convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
-  il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
-  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, relativo alla “Organizzazione e funzionamento di Sistema presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2009, n. 41;
-  la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 concernente “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2009;
-  la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di “Lotta attiva agli incendi boschivi” del 1 luglio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2011, n. 208;
-  il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 12 gennaio 2012 in tema di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2012, n. 82;
-  la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, inerente gli “Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2013, n. 27;
-  il D.Lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente) ed in particolare l’art. 182 comma 6 bis così come integrato dall’art. 14 comma 8 del D.L. n. 91 del 24 giugno 2014 convertito in Legge 11/08/2014 n. 116, riportante: “Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”;
-  la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.;
-  il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, così come integrato e corretto dal decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228;
-  il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”, così come modificato e integrato dal Decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4, e, in particolare, gli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 17 e 18;
-  la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2020 recante “Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2020, n. 56;
-  il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155 “Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;
-  il “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex Legge 21 novembre 2000, n. 353. Periodo 2022-2026” approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1211 del 18 luglio 2022 ed aggiornato con deliberazione della Giunta regionale n. 1142 del 17 giugno 2024, ed in particolare il capitolo 5 recante “La lotta attiva – Modello d’intervento”;
-  il Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 01/08/2018, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1226 del 30/07/2018, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122 del 30/7/2018 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 244 del 1/8/2018;
-  la Convenzione-quadro triennale tra l‘ Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e il Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile – Direzione Regionale Emilia-Romagna, per la reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 890 del 06/06/2022 e sottoscritta in data 22/06/2022;
-  la Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali per l’impiego delle unità Carabinieri Forestali nell’ambito delle materie di competenza regionale approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 2158 del 20/12/2021 e sottoscritta in data 05/05/2022;
-  le singole Convenzioni sottoscritte a far data dal 08/04/2022 con le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile, secondo lo schema approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 452 del 28/03/2022;
Richiamate:
-  la propria nota prot. 2024/0041184.U del 21/6/2024 mediante la quale si dispone l’attivazione della fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale nel periodo dal 1 luglio 2024 al 15 settembre 2024 compresi;
-  la propria nota prot. 2024/0042521.U del 26/06/2024 in cui viene disposta l’attivazione generale del personale dei coordinamenti provinciali di Volontariato di protezione civile in stato di pre-allertamento, dal giorno 1° luglio al 15 settembre 2024 compresi per le seguenti attività:
a.  in ambito di prevenzione: avvistamento fisso tramite vedette e mobile tramite pattuglie in perlustrazione (nelle giornate di sabato, domenica e festivi);
b.  in ambito di lotta attiva: attività operative di spegnimento, bonifica e altre necessità;
-  le proprie note prot. 2024/0041046.U, 0041049.U, 0041063.U, 0041085.I del 21/06/2024, mediante le quali si dispone l’attivazione in servizio h12 (con reperibilità h24) della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) con la presenza di personale qualificato dell’Agenzia medesima, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell’Arma dei Carabinieri Forestale e dei Volontari di Protezione Civile, per il periodo dal 1° luglio 2024 al 1 settembre 2024 compresi;
      Vista la propria determinazione n. 2369 del 31/07/2024 (pubblicata nel BURERT n. 256 del 01/08/2004) mediante la quale è stata disposta l‘attivazione della fase di preallarme per gli incendi boschivi sul territorio delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini per il periodo dal giorno 03/08/2024 fino al giorno 01/09/2024 compresi;
Dato atto che in data 06/08/2024 si è tenuto un incontro di coordinamento in videoconferenza convocato su disposizione del Direttore dell’Agenzia medesima, alla presenza dei rappresentanti della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Emilia-Romagna, del Comando Regione Carabinieri Forestale “Emilia-Romagna“ e dell’ARPAE-SIMC Centro funzionale, nel corso del quale, per le motivazioni e le valutazioni espresse e riportate nell'apposito verbale conservato agli atti dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, anche sulla base dell’andamento delle condizioni meteo climatiche, si è concordato di proporre l‘attivazione della fase di pre allarme per il rischio di incendi boschivi sul territorio delle province di Reggio Emilia e Modena a partire dal giorno 10/08/2024 e fino al giorno 01/09/2024 compresi, dichiarando così nel contempo lo stato di grave pericolosità per il rischio di incendi boschivi per il medesimo periodo;
Dato atto, altresì che:
-  le convenzioni in essere tra la Regione Emilia-Romagna, i Coordinamenti provinciali e le Associazioni regionali di Volontariato di Protezione civile, sottoscritte in applicazione della richiamata deliberazione di Giunta regionale n. 452/2022, prevedono il concorso delle medesime organizzazioni alle attività di lotta attiva agli incendi boschivi;
-  sulla base degli strumenti convenzionali vigenti è possibile attivare, nel periodo sopra indicato e sul territorio regionale interessato, squadre di personale volontario destinate all'attività di spegnimento degli incendi boschivi;
Richiamato il punto 5 del dispositivo della deliberazione di Giunta Regionale n. 1172 del 2 agosto 2017 che demanda all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, la individuazione, con apposito atto, delle aree e dei periodi a maggior rischio di incendio boschivo in cui verrà dichiarato lo stato di grave pericolosità, nei quali troveranno applicazione i divieti, nonchè le sanzioni, di cui all’art. 10, commi 6 e 7, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 s.m.i., all’art. 182 comma 6 bis D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e al D.L. n. 91 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, dalla L 11 agosto 2017, n.116; 
Ravvisata conseguentemente la necessità di dichiarare lo stato di grave pericolosità sul territorio delle province di Reggio Emilia e Modena, per il periodo dal giorno 10/08/2024 fino al giorno 01/09/2024 compresi, considerato a maggior rischio di incendi boschivi;
Richiamate:
-  la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavori nella Regione Emilia-Romagna“ e ss.mm.ii;
-  la D.G.R. n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” unitamente alle relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13.10.2017 e PG/2017/779385 del 21.12.2017, concernenti indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;
-  la D.D. n. 700 del 28 febbraio 2018 dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile “Recepimento della deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
-  la D.D. n. 2657 del 1 settembre 2020 “Adozione sistema controlli interni all’Agenzia in attuazione della DGR 468/2017 e della DD 700/2018”;
-  la D.D. n. 180 del 24 gennaio 2024 “Adozione del piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - anno 2024”;
-  la D.G.R. n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
-  la D.D. n. 1049 del 25/03/2022 “Riorganizzazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile a seguito del nuovo modello organizzativo e gestione del personale. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative”;
-  la D.G.R. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi;
-  la D.G.R. 1276 del 24 giugno 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1 luglio 2024”;
Richiamate altresì:
-  il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
-  la D.G.R. n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione” e ss.mm.ii.;
-  la D.D. n. 2335 del 09 febbraio 2022 contenente la “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1.  di disporre l‘attivazione della fase di preallarme per gli incendi boschivi sul territorio delle province di Reggio Emilia e Modena, per il periodo dal giorno 10/08/2024 fino al giorno 01/09/2024 compresi, ai sensi di quanto stabilito nel Piano indicato in premessa, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1211/2022 ed aggiornato con deliberazione della Giunta regionale n. 1142/2024;
2.  di dichiarare pertanto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, nel periodo dal giorno 10/08/2024 fino al giorno 01/09/2024 compresi, sul territorio delle province di Reggio Emilia e Modena, fatte salve eventuali revoche o ulteriori proroghe sulla base anche dell'andamento delle condizioni meteoclimatiche;
3.  di dare atto che durante il periodo a rischio di incendio boschivo gli organi cui è attribuita dalla normativa vigente la competenza in materia di controllo e vigilanza sono incaricati di far rispettare il Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 01/08/2018, nonchè le ulteriori norme vigenti in materia relative a divieti (in particolare il divieto di cui all’art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006 così come integrato dall’art. 14 comma 8 del D.L. n. 91/2014 – convertito in Legge 11/08/2014 n. 116, riportante: “ Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”), obblighi e sanzioni, fatte salve le esclusioni ivi previste;
4.  di dare atto che la violazione dei divieti previsti al precedente dispositivo punto 3) con particolare riferimento al periodo a rischio di incendio boschivo per il quale viene dichiarato lo stato di pericolosità, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa a partire dal giorno successivo dalla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
5.  di dare atto che le suddette sanzioni amministrative sono state inasprite dal richiamato decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155 “Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;
6.  di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito dell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile al seguente indirizzo internet: http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/.

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