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Attuazione del D.M. del Ministro della Salute 19 dicembre 2022. Approvazione criteri di selezione delle strutture private accreditate

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

 Richiamati:

-    il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e, in particolare l'art. 8-quater, che stabilisce che:

·       l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione delle cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

·       la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;

-    il DPR del 14 gennaio 1997, recante “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”, che definisce le attività di valutazione e miglioramento della qualità delle prestazioni erogate in termini metodologici e che prevede, tra i requisiti generali richiesti alle strutture pubbliche e private, che le stesse siano dotate di un definito insieme di attività e procedure riguardanti la gestione, valutazione e miglioramento della qualità;

-    l’Intesa approvata in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul documento recante “Disciplina per la revisione della normativa dell’accreditamento” del 20 dicembre 2012;

-    l’Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo le Regioni e le Province autonome in materia di adeguamenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie del 19 febbraio 2015, che definisce le modalità e i tempi di attuazione del “Disciplinare tecnico”, documento finalizzato alla revisione del sistema di accreditamento, già sancito con l’Intesa del 20 dicembre 2012;

-   il Decreto 2 aprile 2015, n. 70 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”;
-   il Decreto 23 maggio 2022, n. 77 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”;

Richiamate inoltre:

-       le seguenti deliberazioni di Giunta regionale che delineano, nel loro complesso, il sistema di accreditamento della Regione Emilia-Romagna e che individuano i requisiti generali e specifici di accreditamento applicabili alle strutture sanitarie regionali pubbliche e private:

·       n. 327/2004 e successive modifiche e integrazioni, con cui questa Giunta ha definito i requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie e dei professionisti dell’Emilia-Romagna;

·       n. 1648/2009 “Prime modifiche al sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM) nella Regione Emilia-Romagna in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni concernente “Riordino del Sistema di Formazione continua in medicina” del 1 agosto 2007: istituzione dell’Osservatorio regionale per l’Educazione Continua in Medicina”;

·       n. 1332/2011 "Accreditamento della funzione di governo aziendale della formazione continua: approvazione dei requisiti. Integrazioni alla DGR n. 327/2004 e modifiche alla DGR n. 1648/2009";

·       n. 1333/2011 “Accreditamento della funzione di provider ECM: approvazione dei requisiti. Ulteriori modifiche alla DGR n. 1648/2009”;

·       n. 286/2014 “Programmazione del percorso di allineamento delle residenze sanitarie psichiatriche già accreditate, gestite da enti non profit, ai nuovi requisiti e tariffe (DGR n. 1830/2013 e DGR n. 1831/2013) e domande di accreditamento di nuove residenze sanitarie psichiatriche (ai sensi della DGR n. 624/2013)”;

·       n. 865/2014 “Modifica deliberazioni n. 53/2013 e n. 624/2013 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

·       n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

·       n. 1314/2015 “Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

·       n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”, con la quale sono stati approvati i nuovi requisiti generali di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private della Regione e si è stabilito che tali requisiti si applicano ai processi direzionali e trasversali dell’intera organizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private; 

·       n. 886/2022 “Approvazione di nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della l.r. n. 22/2019”, con la quale sono state fornite indicazioni applicabili, tenuto conto delle specificità di ciascun percorso, alla disciplina generale dell’accreditamento ed alle indicazioni in materia di rilascio, rinnovo e variazione dell’accreditamento di attività sanitarie al fine di dare piena attuazione alla legge regionale n. 22/2019 e di  garantire  condizioni di qualità, sicurezza, equità e trasparenza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, nel rispetto dei bisogni di salute della collettività, che la l.r. individua come proprie finalità;

·     n. 990/2024 “Indirizzi di programmazione regionale dei fabbisogni per l'assistenza sanitaria della salute mentale adulti e neuropsichiatria di cui alla DGR 973/2019 e dei fabbisogni per l'accreditamento posti letto di hospice pediatrico. Definizione criteri di invio degli assistiti e tariffe hospice pediatrico”;

·     n.1314/2024 che ha approvato i nuovi requisiti generali di accreditamento in attuazione di quanto disposto dal D.M. 19 dicembre 2022;

·     le determinazioni del Direttore generale sanità e politiche sociali e per l’integrazione:

-   n. 3306/2012 "Accreditamento istituzionale della funzione di governo aziendale della formazione continua di cui alla DGR n. 1332/2011: definizione modalità di presentazione della domanda - Fase transitoria";

-   n. 3307/2012 "Accreditamento della funzione di provider ECM di cui alla DGR n. 1333/2011. Definizione del procedimento di verifica dei requisiti, delle attribuzioni e delle modalità organizzative e procedurali per l'espletamento delle relative attività istruttorie e del rilascio dei provvedimenti di accreditamento";

Richiamati:

-    la Legge 5 agosto 2022, n. 118 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” e, in particolare, l’art. 15, comma 1, lettera a), che ha sostituito il comma 7 dell’art. 8-quater del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ha previsto che l’accreditamento istituzionale possa essere concesso dalle Regioni, oltre che in base al possesso dei requisiti definiti dall’Intesa Stato-Regioni n. 32/CSR del 19 febbraio 2015, anche “in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell’attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131”;

-    il D.M. del Ministro della Salute 19 dicembre 2022, che ha dato attuazione a quanto disposto dal testo novellato dell’art. 8-quater del D.Lgs. 502/1992 sopra citato, definendo i criteri che le Regioni devono adottare nei propri ordinamenti per la valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate, per l’accreditamento e per la stipula degli accordi contrattuali con le strutture sanitarie;

-    l’art. 5, comma 1, del D.M. sopra richiamato, il quale stabiliva inizialmente che le Regioni, entro 9 mesi dalla data della sua pubblicazione, dovessero adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni del D.M. medesimo, termine successivamente prorogato al 31 dicembre 2024; 

Considerato che con la propria delibera n.1314/2024 questa Regione,  in attuazione di quanto disposto dal D.M. 19/12/2022, ha approvato i nuovi requisiti generali di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private regionali:

-   stabilendo che essi si applicano a tutte le tipologie di strutture ivi comprese le strutture di salute mentale, dipendenze patologiche e neuropsichiatria, ADI e hospice e che  i requisiti generali devono essere posseduti dalla struttura al momento della presentazione della domanda di rinnovo o variazione o nuovo accreditamento e comunque entro e non oltre il 31/12/2024, ad esclusione del requisito relativo alla presenza di una valida ed idonea copertura assicurativa che dovrà essere posseduto nel rispetto delle tempistiche indicate nel Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 232/2023;
-   confermando che essi si applicano ai processi direzionali e trasversali dell’intera organizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private, cioè prioritariamente a livello delle Direzioni delle diverse organizzazioni sanitarie; 

Richiamata inoltre la legge regionale n. 22/2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004  e  n. 4 del 2008” e, in particolare il  CAPO V  “Programmazione regionale ed accordi contrattuali” che prevede:

- All’art. 20  “ Programmazione regionale”, al comma 1:

“La Giunta regionale, nel rispetto delle normative nazionali e regionali in materia e delle eventuali limitazioni introdotte dalle stesse, stabilisce periodicamente gli indirizzi di programmazione sanitaria ai quali è subordinata la concessione dell'accreditamento con la finalità di individuare una pluralità di produttori di servizi sanitari articolata e flessibile per soddisfare il fabbisogno del Servizio sanitario regionale. (omissis)” 

- All’art.  21 “Selezione delle strutture accreditate e accordi contrattuali”

comma 1. “Le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale instaurano i rapporti contrattuali per le funzioni e discipline accreditate, assicurando il rispetto della programmazione regionale e dei vincoli economico-finanziari imposti dagli obiettivi regionali.

Comma 2. “La Regione, le aziende sanitarie e gli enti del Servizio sanitario regionale selezionano le strutture accreditate con le quali instaurare i rapporti contrattuali per la remunerazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale. La selezione avviene tra le strutture accreditate secondo criteri che garantiscano:

a) trasparenza, pubblicità, parità di trattamento;

b) coerenza con la programmazione regionale ed aziendale in termini di fabbisogno e qualità dei risultati e con

il rispetto dei vincoli di bilancio;

c) appropriatezza e accessibilità dei servizi e delle strutture;

d) comparazione valutativa dei servizi offerti.

(omissis”; 

      Considerato inoltre che l’art. 1 “Ambito di applicazione” del D.M. 19 dicembre 2022, in attuazione delle  disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7 e 8-quinquies, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  così  come  modificati dall'art. 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 5 agosto 2022,  n. 118, individua le modalità di valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate, da applicarsi:
    a) in caso di richiesta  di  accreditamento  da  parte  di  nuove strutture pubbliche e private o per l'avvio  di  nuove  attività  in strutture preesistenti, sulla base degli elementi di cui all'Allegato A del presente decreto, per  quanto  compatibili  in  relazione  alla tipologia di struttura considerata;  
  b) per la selezione dei soggetti privati ai  fini  della  stipula degli  accordi  contrattuali,  sulla  base  degli  elementi  di   cui all'Allegato B  del  presente  decreto,  per  quanto  compatibili  in relazione alla tipologia di struttura considerata che devono essere individuati;

Ritenuto necessario, al fine di dare piena attuazione a quanto disposto dal D.M. 19 dicembre 2022, stabilire, con il presente provvedimento, che le Aziende sanitarie regionali, previa emanazione periodica di un avviso pubblico per la manifestazione di interesse (di seguito avviso) rivolto alle strutture private accreditate interessate alla sottoscrizione di contratti per l’acquisizione di prestazioni sanitarie a carico del SSR, devono selezionare le strutture con cui sottoscrivere i contratti di fornitura  sulla base:

  - dei   criteri oggettivi di selezione, individuati, in  relazione  alla tipologia di struttura considerata, elencati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- degli indicatori riportati nel medesimo Allegato, in relazione ai criteri di selezione.  Gli indicatori elencati presentano le seguenti caratteristiche:

- sono quantificabili;

- sono verificabili, con modalità oggettive sulla base di banche dati e/o informazioni, comunque rese disponibili e/o condivise tra tutti i soggetti interessati;

- sono “pesati” in base al loro livello di implementazione (base e avanzato). 

I livelli base e avanzato degli indicatori non prevedono  un valore minimo, né un valore massimo raggiungibile, ma piuttosto individuano un sistema dinamico in cui il “livello base” rappresenta la soglia di partenza, che consente l’accesso all’avviso, mentre il “livello avanzato” è espressione di una compliance superiore all’indicatore,  al fine di generare un modello di confronto competitivo basato sul principio del  miglioramento continuo. 

Ogni struttura sanitaria privata accreditata che intende concorrere  all’avviso, fornisce, per ogni indicatore selezionato dall’Azienda sanitaria in relazione alla tipologia di prestazione, un’autodichiarazione relativa alla valutazione quali-quantitativa di aderenza ai livelli base o avanzato degli indicatori, che sarà verificata dall’Azienda sanitaria.

Gli indicatori “pesati” concorrono al raggiungimento di un punteggio cumulativo. 

Visti:

-       il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-       la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"; 

Richiamate le proprie deliberazioni:

-  n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria delibera n. 468/2017;

-  n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

-  n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

-  n. 2114 del 5 dicembre 2022 “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l.r. 22/2019, del coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”;

-  n. 2077 del 27/11/2023 “Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza”;

-  n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;

-  n. 157 del 29 gennaio 2024, recante “Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione 2024 – 2026. Approvazione”;

-  n. 1276 del 24 giugno 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024”; 

Richiamate infine le determinazioni dirigenziali:

-       n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

-       n. 7162 del 15 aprile 2022 “Ridefinizione dell’assetto delle Aree di lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed approvazione di alcune declaratorie”;

-  n. 27228 del 29 dicembre 2023, recante “Proroga incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”; 

Considerati gli esiti del confronto con le strutture sanitarie regionali pubbliche e private e con le associazioni di categoria delle strutture sanitarie private accreditate sviluppatosi  a partire dell’anno 2023 e finalizzato a raccogliere eventuali osservazioni in merito disciplinati dal presente provvedimento; 

Su proposta del Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie; 

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi; 

Dato atto dei pareri allegati; 

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute; 

A voti unanimi e palesi 

delibera 

Sulla base di quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato 

1. di approvare, in attuazione di quanto disposto dal D.M. 19 dicembre 2022, i criteri oggettivi di selezione delle strutture private accreditate, individuati in  relazione  alla tipologia di struttura considerata, ed i relativi indicatori riportati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che le Aziende sanitarie regionali in relazione a: fabbisogno regionale e locale, ubicazione delle strutture, rispetto dei vincoli di bilancio, emanino gli  avvisi di interesse al fine di selezionare  periodicamente le strutture private accreditate  con cui successivamente stipulare accordi contrattuali annuali e/o pluriennali, sulla base dei  criteri oggettivi  e dei relativi indicatori riportati nell’Allegato 1 secondo le modalità descritte in premessa; 

3. di stabilire che i criteri e relativi indicatori di cui all’Allegato 1 dovranno essere previsti negli avvisi di interesse per la  selezione e l’affidamento dei contratti di fornitura di prestazioni sanitarie di nuove strutture accreditate o di ampliamento di discipline/attività in strutture già accreditate, a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R.E.R.T. regionale del presente provvedimento e fino al 31/12/2025; 

4. di stabilire che a decorrere dal 1/1/2026 i criteri e relativi indicatori di cui all’Allegato 1 dovranno essere previsti negli avvisi di interesse per la  selezione e l’affidamento dei contratti di fornitura di prestazioni sanitarie di tutte le tipologie di strutture sanitarie private accreditate; 

5. di approvare l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che delinea le fasi e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nel processo di avviso e successiva selezione; 

6. di dare mandato al Direttore Generale Cura della persona, salute e welfare di aggiornare periodicamente i criteri e i relativi indicatori per la valutazione comparativa delle strutture, sulla base delle caratteristiche dettagliate in premesse; 

7. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa; 

8.  di pubblicare la presente delibera, completa dei suoi allegati, nel B.U.R.E.R.T. (Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna).

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