Disposizioni comuni in merito all'individuazione di infrazioni e relative sanzioni in ordine a impegni per misure a superficie/capo, assunti ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 2021/2115, (UE) n. 1305/2013 e (CE) n. 1698/2005, ancora vigenti e per i quali sono dovuti pagamenti a valere sulla programmazione 2023-2027, e approvazione del quadro sanzionatorio. Modifiche alle deliberazioni n. 2170/2023 e n. 1291/2023
Richiamati:
- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC ed al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC, per il periodo dal 2023 al 2027, a norma di tale Regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022, che integra il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione ed il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2023/744 della Commissione del 2 febbraio 2023, che rettifica il Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad agevolare i controlli della condizionalità inerenti a taluni pagamenti basati sulle superfici nell’ambito della politica agricola comune;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
Visti:
- il “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Piano strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna” (di seguito per brevità indicato come CoPSR 2023-2027), adottato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 99 del 28 settembre 2022, come modificato dal PSP 2023-2027;
- il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) ai fini del sostegno dell'Unione, finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Dato atto che:
- con Decisione di esecuzione della Commissione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023 è stato approvato, nella versione 2.1, il già menzionato Piano che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione, finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001);
- il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con nota n. 0693655 del 18 dicembre 2023 recante “Piano Strategico italiano della PAC 2023-2027: trasmissione della quarta notifica con le richieste di emendamenti al testo ai sensi dell’articolo 119.9 del Regolamento (UE) 2021/2115” ha comunicato alla Commissione Europea alcune modifiche agli interventi di sviluppo rurale del Piano Strategico della PAC vigente, al fine di garantire la loro corretta esecuzione, in vigore a decorrere dalla data di ricezione delle stesse da parte dei servizi della Commissione europea, avvenuta sempre in data 18 dicembre 2023;
Viste, altresì, le disposizioni regionali di programmazione dello sviluppo rurale approvate in attuazione dei previgenti Regolamenti (CE) n. 1257/1999, (CE) n. 1698/2005 e (UE) n. 1305/2013 che prevedono impegni su Misure agroambientali ancora vigenti;
Viste, inoltre, le seguenti proprie deliberazioni con le quali sono stati approvati gli specifici bandi unici regionali per gli interventi di sviluppo rurale ambiente di cui all’articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115:
- n. 2375 del 27 dicembre 2022 e sue successive modifiche ed integrazioni, con la quale, tra l’altro, sono stati approvati i bandi unici regionali per impegni decorrenti dal 1 gennaio 2023 con riferimento ai seguenti interventi:
- SRA01-ACA1 - produzione integrata;
- SRA03-ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli;
- SRA04-ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli;
- SRA07-ACA7 - conversione seminativi a prati e pascoli;
- SRA08-ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti;
- SRA13-ACA13 - impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola;
- SRA14-ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità;
- SRA15-ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità;
- SRA19-ACA19 - riduzione impiego fitofarmaci;
- SRA26-ACA26 - ritiro seminativi dalla produzione;
- SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica;
- n. 2133 del 4 dicembre 2023 e sue successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono stati approvati i bandi unici regionali per impegni decorrenti dal 1° gennaio 2024 con riferimento ai seguenti interventi:
- SRA–ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità;
- SRA–ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità;
- SRA–ACA26 - ritiro seminativi dalla produzione;
- n. 2170 del 12 dicembre 2023 e sue successive modifiche ed integrazioni, con la quale, tra l’altro, sono stati approvati i bandi unici regionali per impegni decorrenti dal 1° gennaio 2024 con riferimento ai seguenti interventi:
- SRA–ACA10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche;
- SRA–ACA12 - colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche;
- SRA–ACA22 - impegni specifici risaie;
- n. 2246 del 18 dicembre 2023 e sue successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono stati approvati i bandi unici regionali per impegni decorrenti dal 1° gennaio 2024 con riferimento ai seguenti interventi:
- SRA–ACA25 - tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica;
- SRA–ACA28 - sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali;
Visto il Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune” ed in particolare il Capo VI che disciplina le sanzioni per la violazione di disposizioni specifiche in materia di sviluppo rurale;
Dato atto, quanto alla disciplina contenuta nel citato Decreto Legislativo n. 42/2023 applicabile agli interventi in materia di ambiente e di clima, che:
- ai sensi dell’articolo 11, in caso di violazione accertata in via definitiva dei criteri di ammissibilità non connessi alla dimensione delle superfici o al numero degli animali, stabiliti dal PSP, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente;
- in relazione alle percentuali di riduzione previste, tra l’altro, dagli articoli 12, 13 e 14, le disposizioni attuative ed i criteri di determinazione sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell’articolo 25;
- in base all’articolo 17:
- alle misure agro-climatico-ambientali o di imboschimento dei terreni agricoli relative a domande ammesse entro il 31 dicembre 2006, ai sensi, tra l’altro, del Regolamento (CE) n. 1257/1999, continuano ad applicarsi i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi previsti nei contratti agro-ambientali o di imboschimento sottoscritti;
- alle misure relative ai programmi di sviluppo rurale dei periodi 2007-2013 e 2014-2022, finanziate con risorse FEASR afferenti a uno dei periodi suindicati, continua ad applicarsi la disciplina già definita ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 dalle Regioni e Provincie autonome, ovvero dalle Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale, in materia di violazioni, nonché di parametri di individuazione dei relativi livelli di gravità, entità, durata e ripetizione, e di casistiche comportanti l’esclusione o la revoca dal sostegno;
Visto il Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024, recante “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027” ed in particolare:
- l’articolo 12 che, in attuazione dell’articolo 12 del Decreto Legislativo n. 42/2023, individua le modalità di applicazione delle riduzioni o esclusioni dei pagamenti in caso di mancato rispetto:
a) degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell’aiuto per gli interventi connessi alla superficie e agli animali del Regolamento (UE) n. 2021/2115,
b) oppure degli altri obblighi dell’intervento, se pertinenti, stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale o previsti dal PSP (es. requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e del benessere animale; “mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione”),
e demanda a provvedimenti delle Autorità di gestione regionali/provinciali del PSP, sentito l’Organismo Pagatore competente, l’individuazione:
a) delle fattispecie di inosservanza di impegni collegati ai montanti riferiti a intervento/azione/macrogruppo/ coltura/unit amount (gruppo coltura/coltura/parcella /UBA o capo), impegni pertinenti di condizionalità;
b) dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna inosservanza ai sensi dell’Allegato 4 dello stesso Decreto;
c) di ulteriori fattispecie di inosservanze che costituiscono violazioni gravi;
d) di eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di intervento che comportano l’esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall’intervento stesso;
- l’articolo 14, il quale determina il parametro per la definizione dell’inadempienza grave e della ripetizione dell’infrazione, in attuazione dell’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 42/2023;
Dato atto che, al paragrafo 13 “Controlli e sanzioni” dei bandi unici regionali approvati con le citate deliberazioni n. 2375/2022, n. 2133/2023, n. 2170/2023, n. 2246/2023 e loro successive modifiche ed integrazioni, si demandava ad un successivo atto regionale la definizione delle disposizioni per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze agli impegni, relativi agli interventi a superficie/capo per le domande riferite al CoPSR e alle precedenti programmazioni;
Rilevato che in attuazione dell’articolo 17 del già citato Decreto Legislativo n. 42/2023, la nuova disciplina è applicabile anche ai tipi di operazione ancora vigenti e per i quali sono dovuti ancora pagamenti relativi ai programmi di sviluppo rurale dei periodi 2007-2013 e 2014-2022, qualora finanziati con risorse FEASR 2023-2027, così come individuati per l’annualità 2023 al paragrafo 6.1 delle “Disposizioni comuni” della deliberazione n. 2375/2022 e, per le annualità successive, da atti dell’Autorità di Gestione del CoPSR 2023-2027;
Atteso che i referenti degli interventi di che trattasi hanno elaborato una specifica disciplina denominata “Disposizioni comuni in merito all’individuazione di infrazioni e livelli di riduzioni dei sostegni previsti per determinati impegni di misure agroambientali, assunti ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 2021/2115, (UE) n. 1305/2013 e (CE) n. 1698/2005, ancora vigenti e per i quali sono dovuti ancora pagamenti a valere sulla programmazione 2023-2027” che definisce le prescrizioni trasversali con riferimento al nuovo quadro sanzionatorio, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 57 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e dagli articoli 12, 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 42/2023, per quanto concerne:
- gli impegni di sviluppo rurale assunti ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 2021/2115, (UE) n. 1305/2013 e (CE) n. 1698/2005, ancora vigenti e per i quali sono dovuti ancora pagamenti;
- le condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell’articolo 4, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, di cui al Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 660087 del 23 dicembre 2022 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- gli altri requisiti nazionali definiti nel PSP 2023-2027;
Rilevato che alle misure relative ai programmi di sviluppo rurale dei periodi 2007-2013 e 2014-2022, finanziate con risorse FEASR afferenti a uno dei periodi suindicati, continua ad applicarsi, in materia di sanzioni, la disciplina previgente, in attuazione dell’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 42/2023;
Rilevato, in particolare, che le precedenti disposizioni sanzionatorie di cui alla propria deliberazione n. 133 del 28 gennaio 2019 continuano ad applicarsi:
- alle misure relative a domande ammesse entro il 31 dicembre 2006, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/1999;
- alle misure relative ai programmi di sviluppo rurale dei periodi 2007-2013 e 2014-2022, finanziate con risorse FEASR afferenti ad uno dei periodi suindicati;
Rilevato, altresì, che la precedente disciplina sanzionatoria di cui alla propria deliberazione n. 1042 del 4 luglio 2016 continua ad applicarsi alle misure di imboschimento finanziate con risorse FEASR dei programmi di sviluppo rurale riferiti ai periodi 2007-2013 e 2014-2022;
Ritenuto pertanto opportuno approvare, nella formulazione di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le “Disposizioni comuni in merito all’individuazione di infrazioni e livelli di riduzioni dei sostegni previsti per determinati impegni di misure agroambientali, assunti ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 2021/2115, (UE) n. 1305/2013 e (CE) n. 1698/2005, ancora vigenti e per i quali sono dovuti ancora pagamenti a valere sulla programmazione 2023-2027”;
Attesa inoltre la necessità di definire le specifiche infrazioni e i relativi livelli di gravità, entità, durata e ripetizione che comportano la riduzione o l’esclusione dagli aiuti riferiti agli interventi di sviluppo rurale ambiente approvati con le deliberazioni n. 2375/2022, n. 2133/2023, n. 2170/2023, n. 2246/2023 e loro successive modifiche;
Ritenuto, altresì, opportuno approvare un nuovo quadro delle violazioni agli impegni e agli altri requisiti stabiliti nel PSP e nel CoPSR, con i relativi livelli di gravità, entità, durata e ripetizione, che comportano la riduzione o l’esclusione dagli aiuti per inadempienze commesse dai beneficiari delle politiche di sviluppo rurale in relazione agli impegni vigenti e mantenuti in atto, che individua specificamente:
- le infrazioni ai requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, stabiliti come pertinenti nel PSP 2023-2027, relativi ai tipi di operazione delle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2022 e alle Azioni della Misura 214 del PSR 2007-2013 per impegni ancora vigenti e per i quali sono dovuti ancora pagamenti finanziati con risorse FEASR 2023-2027, nonché agli interventi di sviluppo rurale ambiente del PSP 2023-2027, con l’esplicitazione dei livelli di gravità dei livelli di gravità, entità, durata di ciascuna infrazione, nella formulazione di cui all’Allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- il quadro delle violazioni che comportano la riduzione o l’esclusione dagli aiuti, con i relativi livelli di gravità, entità, durata, per gli impegni che devono essere rispettati dai beneficiari aderenti ai seguenti interventi di sviluppo rurale ambiente di cui all’articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, nonché agli analoghi tipi di operazione delle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2022 e alle Azioni della Misura 214 del PSR 2007-2013, ancora vigenti e per i quali sono dovuti ancora pagamenti finanziati con risorse FEASR 2023-2027:
- SRA01-ACA1 - produzione integrata;
- SRA03-ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli;
- SRA04-ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli;
- SRA07-ACA7 - conversione seminativi a prati e pascoli;
- SRA08-ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti;
- SRA10–ACA10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche;
- SRA13-ACA13 - impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola;
- SRA14-ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità;
- SRA15-ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità;
- SRA19-ACA19 - riduzione impiego fitofarmaci;
- SRA25–ACA25 - tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica;
- SRA28–ACA28 - sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali;
- SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica;
rispettivamente nelle formulazioni di cui agli Allegati 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
Ritenuto di rinviare ad un successivo atto l’individuazione delle infrazioni agli impegni e delle connesse riduzioni/esclusioni in attuazione dei richiamati Decreto Legislativo n. 42/2023 e Decreto Ministeriale n. 93348/2024, per quanto concerne gli altri interventi di sviluppo rurale ambiente di cui all’articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, nonché per gli analoghi tipi di operazione della Misura 10 del PSR 2014-2022 e le analoghe Azioni della Misura 214 del PSR 2007-2013, per impegni ancora vigenti e per i quali sono dovuti ancora pagamenti finanziati con risorse FEASR 2023-2027, non contemplati dal presente atto e per i quali sono ancora in corso le necessarie valutazioni da parte del Settore competente;
Dato atto che con la già citata deliberazione n. 2170/2023, come modificata dalla successiva deliberazione n. 528 del 25 marzo 2024, sono state altresì approvate in Allegato 1) le “Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2024” che definiscono alcune prescrizioni trasversali agli interventi di sviluppo rurale ambiente a superficie del CoPSR 2023-2027, alle Misure a superficie del PSR 2014-2022, del PSR 2007-2013 e delle precedenti programmazioni;
Rilevata la necessità di inserire un ulteriore impegno trasversale alle Misure a superficie/capo di che trattasi per consentire la raccolta dei dati necessari allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione del CoPSR, ai sensi del Titolo VII del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
Rilevato inoltre che, per mero errore materiale, nell’Allegato 1) della citata deliberazione n. 2170/2023 è stata prevista una cumulabilità parziale tra l’intervento SRA03 - ACA3 - Azione 03.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo/No tillage (NT) e l’intervento ES 4 - Eco - schema 4 Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento solo per le aziende zootecniche, anziché la completa cumulabilità tra tali interventi stabilita con la precedente deliberazione n. 1291 del 26 luglio 2023;
Ritenuto pertanto opportuno modificare l’Allegato 1) della citata deliberazione n. 2170/2023 al fine di prevedere:
- l’obbligo, per i beneficiari delle misure a superficie/capo, di rendere disponibili all’amministrazione regionale o ai suoi incaricati i dati necessari allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione del CoPSR, sanzionabile in caso di mancata ottemperanza in applicazione del Decreto Legislativo n. 42/2023;
- la completa cumulabilità tra gli interventi SRA03 – Azione 03.1 ed Ecoschema 4;
Dato atto che con la richiamata deliberazione n. 1291/2023 è stata altresì approvata la scheda “Analisi cumulabilità – Interventi SRA/Ecoschemi”, come riportata nell’Allegato 1) parte integrante del suddetto atto, contenente la valutazione svolta dagli uffici regionali per la determinazione della sovrapponibilità degli impegni per ogni singolo intervento a superficie/capo (SRA o ecoschema);
Rilevato che, nel corso dell’implementazione degli applicativi e dei controlli per evitare il doppio finanziamento, sono emerse, nell’Allegato 1) alla citata deliberazione n. 1291/2023, previsioni in difformità, per mero errore materiale, rispetto alle indicazioni approvate nei rispettivi bandi unici regionali relativi agli interventi SRA13, SRA15, SRA19 e SRA29, e precisamente:
- l’errata indicazione delle sigle abbreviative di alcuni interventi, nell’ambito dell’analisi di cumulabilità tra ECO1-SRA29, ECO2-SRA13 e ECO3-SRA13;
- l’indicazione di completa cumulabilità anziché della cumulabilità parziale limitatamente alle colture arboree, per ECO5-SRA19;
- la mancata indicazione che dalla cumulabilità parziale di ECO5-SRA15 limitata all’applicazione per le sole colture arboree sono “escluse superfici occupate da tare e alberi isolati e in filare”;
Ritenuto pertanto di rettificare l’Allegato 1) della deliberazione n. 1291/2023, conformemente a quanto previsto dai rispettivi bandi unici regionali;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 157 del 29 gennaio 2024, recante “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione”;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
Vista la Legge regionale 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” ed in particolare l'articolo 37, comma 4;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 recante “Organizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- n. 2317 del 22 dicembre 2023, recante “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;
- n. 2319 del 22 dicembre 2023, recante “Modifica degli assetti organizzativi della giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
Richiamate, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto, inoltre, dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;
1. di approvare, nella formulazione di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, le “Disposizioni comuni in merito all’individuazione di infrazioni e livelli di riduzioni dei sostegni previsti per determinati impegni di misure agroambientali, assunti ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 2021/2115, (UE) n. 1305/2013 e (CE) n. 1698/2005, ancora vigenti e per i quali sono dovuti ancora pagamenti a valere sulla programmazione 2023-2027” che definiscono le prescrizioni trasversali con riferimento al nuovo quadro sanzionatorio, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 57 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e dagli articoli 12, 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 42/2023, per quanto concerne:
- gli impegni di sviluppo rurale assunti ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 2021/2115, (UE) n. 1305/2013 e (CE) n. 1698/2005, ancora vigenti e per i quali sono dovuti ancora pagamenti;
- le condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell’articolo 4, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, di cui al Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 660087 del 23 dicembre 2022 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- gli altri requisiti nazionali definiti nel PSP 2023-2027;
2. di approvare, inoltre, il nuovo quadro delle violazioni agli impegni e agli altri requisiti stabiliti nel PSP e nel CoPSR, con i relativi livelli di gravità, entità, durata e ripetizione, che comportano la riduzione o l’esclusione dagli aiuti per inadempienze commesse dai beneficiari delle politiche di sviluppo rurale in relazione agli impegni vigenti e mantenuti in atto, che individua specificamente:
- le infrazioni ai requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, stabiliti come pertinenti nel PSP 2023-2027, relativi ai tipi di operazione delle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2022 e alle Azioni della Misura 214 del PSR 2007-2013 per impegni ancora vigenti e per i quali sono dovuti ancora pagamenti finanziati con risorse FEASR 2023-2027, nonché agli interventi di sviluppo rurale ambiente del PSP 2023-2027, con l’esplicitazione dei livelli di gravità, entità, durata di ciascuna infrazione, nella formulazione di cui all’Allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- il quadro delle violazioni che comportano la riduzione o l’esclusione dagli aiuti, con i relativi livelli di gravità, entità, durata, per gli impegni che devono essere rispettati dai beneficiari aderenti ai seguenti interventi di sviluppo rurale ambiente, di cui all’articolo 70 del Regolamenti (UE) n. 2021/2115, nonché agli analoghi tipi di operazione delle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2022 e alle Azioni della Misura 214 del PSR 2007-2013, ancora vigenti e per i quali sono dovuti ancora pagamenti finanziati con risorse FEASR 2023-2027:
- SRA01-ACA1 - produzione integrata;
- SRA03-ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli;
- SRA04-ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli;
- SRA07-ACA7 - conversione seminativi a prati e pascoli;
- SRA08-ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti;
- SRA10–ACA10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche;
- SRA13-ACA13 - impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola;
- SRA14-ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità;
- SRA15-ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità;
- SRA19-ACA19 - riduzione impiego fitofarmaci;
- SRA25–ACA25 - tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica;
- SRA28–ACA28 - sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali;
- SRA29 – pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica;
rispettivamente nelle formulazioni di cui agli Allegati 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
3. di rinviare ad un successivo atto l’individuazione delle infrazioni agli impegni e delle connesse riduzioni/esclusioni in attuazione dei richiamati Decreto Legislativo n. 42/2023 e Decreto Ministeriale n. 93348/2024, per quanto concerne gli altri interventi di sviluppo rurale ambiente di cui all’articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, nonché per gli analoghi tipi di operazione della Misura 10 del PSR 2014-2022 e le analoghe Azioni della Misura 214 del PSR 2007-2013, per impegni ancora vigenti e per i quali sono dovuti ancora pagamenti finanziati con risorse FEASR 2023-2027, non contemplati dal presente atto e per i quali sono ancora in corso le necessarie valutazioni da parte del Settore competente;
4. di disporre le seguenti modifiche alle “Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2024” di cui all’Allegato 1) alla deliberazione n. 2170 del 12 dicembre 2023 e sue successive modifiche:
- al paragrafo 1.1 “Beneficiari”, dopo l’ultimo capoverso è aggiunta la seguente frase: “I beneficiari, inoltre, hanno l’obbligo di rendere disponibili all’amministrazione regionale o ai suoi incaricati i dati necessari allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione del CoPSR. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applicano le riduzioni previste in applicazione del Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni.”;
- al paragrafo 4.2 “Cumulabilità fra Interventi SRA e Ecoschemi (artt. 31 e 97 Reg. (UE) n. 2115/2021)”, all’interno della Tabella 3 ed in calce alla stessa è eliminato il richiamo alla nota “(3)” ed il suo contenuto (“SRA03 cumulabile con ECO 4 solo per aziende zootecniche”), con conseguente previsione di cumulabilità completa tra gli interventi SRA03 – Azione 03.1 ed ECO4;
5. di rettificare l’Allegato 1) alla deliberazione n. 1291 del 26 luglio 2023 in conformità a quanto previsto dai rispettivi bandi unici regionali SRA13, SRA15, SRA19 e SRA29, prevedendo quanto segue per gli interventi indicati:
- nell’indicazione di cumulabilità relativa a “ECO1-SRA29”, la sigla “ECO2” è sostituita da “ECO1-livello 2”, pertanto la frase è sostituita dalla seguente: “… risultano tra loro cumulabili perché il limite di consistenza per ettaro massimo in ECO1-livello 2 è molto più alto rispetto a quello previsto da SRA29”;
- nelle indicazioni di cumulabilità relativa a “ECO2-SRA13 Azione 13.1” ed “ECO3-SRA13 Azione 13.1”, la sigla “SRA03” è sostituita da “SRA13”, pertanto ciascuna frase è sostituita dalla seguente: “… sono cumulabili solo relativamente all’impegno 1.01 lettera b di SRA13”;
- ECO5-SRA19 sono cumulabili parzialmente, limitatamente alle colture arboree;
- la cumulabilità parziale di ECO5-SRA15, solo su colture arboree, “escluse superfici occupate da tare e alberi isolati e in filare”;
6. di stabilire che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
7. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.