Eventi calamitosi di rilievo regionale verificatisi negli anni 2021 e 2022 nel territorio regionale. Approvazione delle direttive recanti disposizioni per la concessione di contributi a soggetti privati e attività economiche e produttive per i danni subiti. (art. 2, comma 1, lett. B), della L.R. n. 1/2005; art. 7, comma 1, lett. B) e art. 45 del D.Lgs. n. 1/2018)
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”, ed in particolare gli articoli:
- 1 “Definizione e finalità del Servizio nazionale di protezione civile” che al comma 3 dispone “Le norme del presente decreto costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell’esercizio della potestà legislativa concorrente.”;
- 7 “Tipologie di eventi emergenziali di protezione civile” che, alle lettere a), b) e c) del comma 1, individua e distingue gli eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività umana in base rispettivamente al loro rilievo locale, regionale e nazionale ovvero alla loro intensità ed estensione ed ai correlati mezzi e poteri per farvi fronte;
- 24 “Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale” che al comma 9 prevede “Le Regioni nei limiti della propria potestà legislativa definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b).”;
- 25 “Ordinanze di protezione civile” che al comma 11 prevede “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria potestà' legislativa, definiscono provvedimenti con finalità' analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalità' indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7.”
- 45 “Fondo regionale di protezione civile” che al comma 1 prevede “Il Fondo regionale di protezione civile, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b.” e al comma 2 prevede “Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio.”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022 (D.P.C.M.) “Decreto, ai sensi dell’articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante i criteri di riparto e le modalità di trasferimento del Fondo regionale di protezione civile”, pubblicato nella G.U. n. 231 del 03 ottobre 2022;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile” che ha disciplinato la materia della protezione civile nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalla previgente legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile” che distingueva gli eventi calamitosi secondo la stessa tipologia prevista dal citato articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
EVIDENZIATO che la legge regionale n. 1/2005:
- distingue all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) gli eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività umana in eventi rispettivamente di rilevo locale, regionale e nazionale, in conformità, quindi, a quanto previsto dalla previgente legge n. 225/1992 ed al vigente decreto legislativo n. 1/2018
- prevede all’articolo 8:
- comma 1, che al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di rilievo regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che colpiscono o minacciano di colpire il territorio regionale e che, per la loro natura ed estensione richiedano la necessità di una immediata risposta della Regione, il Presidente della Giunta regionale decreta lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale;
- comma 2, che sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 1 e limitatamente al perdurare dello stato di crisi, il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente: a) provvede, per l'attuazione degli interventi necessari, nell'ambito delle attribuzioni spettanti alla Regione, anche a mezzo di ordinanze motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti ai Sindaci ed alle altre Autorità di protezione civile; b) assume secondo le modalità di cui all'articolo 9 il coordinamento istituzionale delle attività finalizzate a superare lo stato di crisi, definendo appositi atti di indirizzo, obiettivi e programmi da attuare e specificando il fabbisogno di risorse finanziarie e strumentali necessarie;
CONSIDERATO che il citato D.P.C.M. del 13 luglio 2022 prevede:
- all’articolo 1:
- comma 1, i criteri di riparto tra le Regioni delle risorse del Fondo regionale di protezione civile;
- comma 2, che, sulla base di tali criteri, la Conferenza Unificata trasmette al Dipartimento della protezione civile il Piano generale di riparto delle risorse tra le Regioni entro 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo DPCM nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entro il 31 gennaio per le annualità successive;
- comma 3, che il Capo del Dipartimento della protezione civile con successivo decreto adotta annualmente il piano generale di riparto e dispone l’assegnazione delle relative risorse sulla base delle disponibilità finanziarie per l’annualità di riferimento a legislazione vigente;
- all’articolo 2:
- comma 1, che le risorse finanziarie sono utilizzate dalle Regioni per la realizzazione dei programmi connessi alle linee di intervento ivi specificate, tra cui, per quanto qui rileva: 1) quelle dirette a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze derivanti da eventi di tipo b) ovvero eventi di rilevo regionale, ivi compresi i contributi per privati e imprese per i danni subiti in conseguenza di tali eventi verificatisi nell’anno precedente, a condizione che le Regioni abbiano provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25,comma 11, del decreto legislativo n. 1/2018; 2) quelle dirette, per una quota non inferiore al 30% delle risorse del FRPC assegnate annualmente, al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, riservandone, di norma, a questi ultimi una quota non inferiore al 50%, sulla base delle effettive esigenze riscontrate dalle Regioni sul territorio;
- comma 2, che i programmi approvati dalle Regioni sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile; entro 30 giorni dall’adozione del Piano di riparto di cui all’articolo 1, comma 2;
- all’articolo 3:
- comma 1, che il Dipartimento della protezione civile trasferisce le risorse alle Regioni ovvero, ove esistenti, alle Agenzie regionali preposte allo svolgimento delle attività di protezione civile, sui relativi conti di tesoreria, nella misura del 70% a titolo di acconto all’avvenuta registrazione del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile di assegnazione delle risorse di cui al precedente articolo 1 e a saldo il 30% eventualmente rimodulato su richiesta delle Regioni corredata della relazione relativa al completamento degli interventi programmati e della documentazione che attesti l’avvenuta liquidazione delle precedenti anticipazioni nella misura non inferiore all’80% e dell’elenco delle somme necessarie a consentire la chiusura amministrativa di ciascuno degli interventi programmati;
- comma 2, che le risorse erogate per le quali non siano stati assunti impegni di spesa da parte delle Regioni entro un anno dalla data del loro trasferimento, ad eccezione delle risorse destinate agli interventi per gli eventi di tipo b), devono essere restituite al Dipartimento della protezione civile per essere ridistribuite tra le Regioni secondo criteri di premialità previsti al successivo articolo 4;
PRESO ATTO:
- che il Capo del Dipartimento della protezione civile con decreto del 24 maggio 2023 “Piano generale di riparto delle risorse finanziarie del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Annualità 2022-2023”, pubblicato nella G.U. n. 200 del 28.08.2023, ha ripartito ed assegnato alle Regioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023 la somma di € 10.000.000,00, per un totale di € 20.000.000,00, e che la somma complessiva assegnata alla Regione Emilia-Romagna per tali annualità è pari ad € 1.586.358,34;
- che l’ammontare complessivo delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna non consente di far fronte a tutte le linee di intervento previste all’articolo 2 del D.P.C.M. del 13 luglio 2022;
RILEVATO che, pertanto, il programma delle linee di intervento, inviato al Dipartimento della protezione civile con nota dell’Assessore regionale con delega alla protezione civile Prot. PG.07.11.2023.1102194.U, prevede di destinare a valere sulle risorse complessive di € 1.586.358,34:
- la somma di € 480.000,00 al potenziamento del sistema di protezione civile della Regione Emilia-Romagna e degli enti locali;
- la somma di € 1.106.358,34 alla copertura finanziaria dei contributi in favore dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive per i danni subiti a causa degli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2021 e 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi regionale con decreti del Presidente della Giunta regionale nn.130/2021; 143/2021; 125/2022 e 163/2022;
EVIDENZIATO che con L. 30 dicembre 2023, n. 13 (Legge di stabilità 2024) non è stato disposto per l’annualità 2024 il finanziamento del Fondo regionale di protezione civile di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 1/2028;
RAVVISATA la necessità di stabilire:
- come da Direttive di cui agli Allegati 1) e 2), parti integranti e sostanziali del presente atto, i criteri, le finalità e le modalità per la concessione dei contributi per i danni subiti dai soggetti privati e dagli esercenti un’attività economica e produttiva in conseguenza degli eventi sopra specificati, verificatisi nel 2021 e 2022;
- che alla gestione dell’attività istruttoria e di controllo delle domande di contributo ed alla relativa concessione ed erogazione, provvedano gli Organismi istruttori, individuati nelle Amministrazioni Comunali interessate o loro Unioni formalmente costituite, in ragione della prossimità ai propri territori e della conoscenza delle relative specificità ed ai fini, quindi, di una più efficace istruttoria;
- che agli Organismi istruttori potrà essere assicurata la necessaria assistenza tecnico-amministrativa dalle competenti strutture della Regione Emilia-Romagna e dalla sua Società in house Art-ER S.cons.p.a., in possesso del necessario bagaglio di conoscenze specialistiche in materia di attività economiche e produttive;
- che le domande di contributo devono essere presentate alle Amministrazioni comunali, nel cui territorio sono ubicati i beni danneggiati, entro il termine perentorio del 20 maggio 2024;
RITENUTO di stabilire che, con riferimento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per le attività economiche e produttive, si applicherà il “Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»”;
VISTI:
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 771 del 24 maggio 2021, “Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato n. 2335 del 9 febbraio 2022 recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013”;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;
- n. 325 del 07 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 ad oggetto “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- n. 2317 del 22 dicembre 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;
- n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026 Approvazione”;
RICHIAMATA, infine, la determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile n. 1049 del 25 marzo 2022 “Riorganizzazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile a seguito del nuovo modello organizzativo e gestione del personale. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative”;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
DATO ATTO dei pareri allegati;
Su proposta della Vicepresidente Assessore alla Transizione ecologica, Contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile;
1. di approvare le Direttive e la relativa modulistica di cui agli Allegati 1) e 2), parti integranti e sostanziali del presente atto, disciplinanti termini, finalità e modalità per la concessione dei contributi per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi di tipo b) - ovvero di rilievo regionale - verificatisi negli anni 2021 e 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi regionale con decreti del Presidente della Giunta regionale nn.130/2021, 143/2021, 125/2022 e 163/2022;
2. di evidenziare che le domande di contributo devono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio del 20 maggio 2024 alle Amministrazioni comunali, nel cui territorio sono ubicati i beni danneggiati;
3. di individuare nelle Amministrazioni Comunali interessate, o loro Unioni formalmente costituite, gli Organismi Istruttori per l’espletamento delle attività di controllo delle domande nonché per la concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive, assicurando a detti enti la necessaria assistenza tecnico-amministrativa dalle competenti strutture della Regione Emilia-Romagna e dalla sua Società in house Art-ER S.cons.p.a.;
4. di stabilire che, con riferimento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per le attività economiche e produttive, si applicherà il “Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»”;
5. di evidenziare che al finanziamento dei contributi di cui al punto 1. è destinata la somma di € 1.106.358,34, quota parte della complessiva somma di € 1.586.358,34, assegnata per le annualità 2022 e 2023 alla Regione Emilia-Romagna con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 24 maggio 2023 (G.U. n. 200 del 28.08.2023) a valere sulle risorse del Fondo regionale di protezione civile di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 1/2028;
6. di stabilire che, per gli eventi verificatisi negli anni 2021 e 2022 di cui al precedente punto 1. per i quali sia stato dichiarato, con Delibera del Consiglio dei Ministri, anche lo stato di emergenza nazionale negli stessi territori in cui è stato dichiarato lo stato di crisi regionale, le direttive approvate con il presente atto non possono trovare applicazione, mentre si applicano, esclusivamente, i provvedimenti nazionali e gli atti commissariali attuativi che disciplinano la concessione dei contributi per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive;
7. di evidenziare che, in riferimento ai decreti di cui al precedente punto 1:
- il decreto n. 130/2021 riguarda l’evento di tipo b) del 26 luglio 2021 (sistemi temporaleschi intensi con violente precipitazioni, grandine di notevoli dimensioni (dell’ordine di 4-6 cm), intensa attività elettrica, tromba d’aria e forti raffiche di vento) ed ha interessato i Comuni della pianura emiliana delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena e, in misura minore, di Bologna e Ferrara;
- il decreto n. 143/2021 riguarda l’evento di tipo b) del 19 settembre 2021 (tromba d’aria, con forti raffiche di vento) che ha interessato il Comune di Carpi (MO)
- il decreto n. 125/2022 riguarda i seguenti eventi di tipo b):
- 4 luglio 2022 (sistema temporalesco intenso con forti raffiche di vento e tromba d’aria, violente precipitazioni, grandine di notevoli dimensioni e intensa attività elettrica) che hanno interessato le Province di Piacenza, Modena, Parma, Reggio Emilia, Bologna e Ferrara;
- 7 luglio 2022 (intensi temporali con forti raffiche di vento, violente precipitazioni, grandine di notevoli dimensioni e intensa attività elettrica) che hanno interessato le Province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
- 25 - 27 luglio 2022 (intense precipitazioni accompagnate da forti raffiche di vento, locali grandinate e intensa attività elettrica) che hanno interessato le Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna e Forlì-Cesena;
- 28 - 30 luglio 2022 (fenomeni temporaleschi accompagnati da intense precipitazioni, forti raffiche di vento, grandinate e intensa attività elettrica) che hanno interessato l’intero territorio regionale;
- 6 - 7 agosto 2022 (intensi temporali accompagnati da forti raffiche di vento, precipitazioni intense, locali grandinate e fulminazioni) che hanno interessato le Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara;
- 17 - 19 agosto 2022 (sistema temporalesco intenso con forti raffiche di vento e tromba d ’aria, violente precipitazioni, grandine di notevoli dimensioni e intensa attività elettrica) che hanno interessato l’intero territorio regionale; il presente atto non si applica per la concessione dei contributi ai soggetti privati ed attività produttive residenti ed aventi sede nei territori delle Province di Ferrara, Modena e Parma, in quanto in tali territori per gli stessi eventi è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale con Delibera del Consiglio dei Ministri del 05.10.2022 e per essi trovano applicazione l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 940/2022 e il decreto commissariale attuativo n. 166/2022;
- il decreto n. 163/2022 riguarda gli eventi di tipo b) del 22-23 novembre 2022 (fenomeni meteo avversi ed in particolare intense precipitazioni, vento e mareggiate) che hanno interessato le Province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; il presente atto non si applica per la concessione dei contributi ai soggetti privati ed attività produttive residenti ed aventi sede nel territorio dei comuni di Comacchio, di Goro e di Codigoro, in provincia di Ferrara, di Cesenatico, di Gatteo e di Savignano sul Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena e del Comune di Ravenna, in quanto in tali territori per gli stessi eventi è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale con Delibera del Consiglio dei Ministri del 02.02.2023 e per essi trovano applicazione l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 966/2023 e il decreto commissariale attuativo n. 33/2023;
8. di pubblicare il presente atto:
- in forma integrale, nel BURER-T;
- nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 e, sulla base degli indirizzi regionali in materia, ai sensi dell’articolo 7-bis del predetto decreto legislativo.