Testo
Richiamati:
- il Regolamento UE n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione europea;
- il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 di adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE n. 1143/2014;
- il Decreto 28 settembre 2022 con il quale il Ministero della transizione ecologica ha adottato le misure di gestione degli esemplari della specie Testuggine palustre americana Trachemys scripta presenti nel territorio nazionale contenute nell’allegato Piano nazionale di gestione;
- la Legge Regionale 31 luglio 2015, n. 6 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna”;
- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 "Norme a tutela del benessere animale" che disciplina in Emilia-Romagna, tra l’altro, le modalità di detenzione degli animali da compagnia;
- il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, ed in particolare l’art. 47 relativo alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e l’art. 71 e successivi relativi ai controlli;
- la determinazione dirigenziale n. 3438 del 20 febbraio 2023 “Individuazione di due nuove vasche per la separazione dei sessi degli esemplari della specie esotica invasiva di rilevanza unionale tartaruga palustre americana (Trachemys scripta)detenuti presso le strutture dell'azienda agricola Riccò Federico site in località Tramuschio di Mirandola”;
Atteso che le norme transitorie di cui all’art. 27 del D.lgs. 230/2017 sopra richiamato dispongono, al comma 1, che i proprietari di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive, che ne erano in possesso prima della loro iscrizione negli elenchi dell'Unione europea, possono affidare gli esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate e, al comma 5, che le Regioni individuano le strutture autorizzate di cui al comma 1;
Visto il Piano nazionale per la gestione della testuggine palustre americana (Trachemys scripta) contenente le misure di gestione della specie, stabilite dal Ministero della transizione ecologica ai sensi dell’art. 22 comma 1 del D.lgs. 230/2017, che le Regioni e le aree protette nazionali devono applicare ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;
Verificato che in tali disposizioni, tra l’altro, viene specificato che:
˗ nei centri individuati dalle Regioni ai sensi dell’art. 27 comma 5 del D.lgs. 230/2017 sopra richiamato, possono essere ospitati anche individui ritrovati abbandonati in parchi urbani o aree naturali;
˗ i centri operano nel rispetto della normativa veterinaria e non necessitano di specifiche autorizzazioni in deroga ai sensi del D.lgs. 230/2017, essendo stabilito dall’art. 6 che la detenzione degli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale è vietata, tranne i casi in cui la detenzione avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del decreto stesso;
˗ relativamente alle caratteristiche dei centri di detenzione per testuggini esotiche, alla loro individuazione e alla loro gestione, si può fare riferimento anche alle raccomandazioni redatte da ISPRA in collaborazione con SHI nell’ambito del progetto LIFE ASAP, in cui è specificato che le vasche devono avere dimensioni sufficienti per ospitare gli animali (almeno 1 mq per individuo);
˗ nei centri di detenzione è consentita dal Piano nazionale di gestione la soppressione eutanasica degli individui malati in primis ma anche di individui catturati in natura in caso di sovraffollamento del centro;
Visti, inoltre, i seguenti documenti cui è possibile fare riferimento in merito alle caratteristiche dei centri di detenzione per le testuggini esotiche, sulla loro individuazione e sulla loro gestione:
- le linee guida pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica sul proprio sito internet https://www.mase.gov.it/pagina/linee-guida ai sensi dell'art. 27 comma 4, con una appendice dedicata alla testuggine palustre americana Trachemys scripta;
- il documento, prodotto da Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nell'ambito del progetto Life ASAP, contenente le "Raccomandazioni per la corretta detenzione degli animali da compagnia appartenenti a specie esotiche invasive di rilevanza unionale: la testuggine palustre americana Trachemys scripta";
- il documento prodotto nell’ambito del progetto Life Gestire “Azione A7 - Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri (Trachemys scripta ssp.) scaricabile dal seguente link https://naturachevale.it/documenti/;
Atteso che gli enti e le strutture, per essere riconosciuti idonei al confinamento definitivo degli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, tra cui è inclusa la tartaruga palustre americana (Trachemys scripta), devono essere in possesso dei requisiti minimi e devono poter operare secondo i criteri generali per la corretta detenzione degli animali, condizioni che in estrema sintesi, riguardano: la garanzia che le strutture siano organizzate e manutenute in modo da scongiurare ogni rischio di fuga degli animali e in modo da impedirne la riproduzione, e che siano rispettati i requisiti per il benessere animale ai sensi della normativa vigente;
Richiamata la propria determinazione n. 11683 del 09 luglio 2020, con la quale le strutture dell’Azienda agricola Riccò Federico site in località Tramuschio di Mirandola (MO), via Forcole angolo S.S. 12 Canaletto direzione Nord, sono state individuate come strutture autorizzate alla detenzione degli esemplari della specie esotica invasiva di rilevanza unionale Trachemys scripta, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel dispositivo, tra cui quelle del punto 2 e 3 in ordine alla necessità di impedire la riproduzione degli esemplari di tartarughe detenute nella vasca di confinamento permanente;
Richiamata la propria determinazione n. 3438 del 20 febbraio 2023 “Individuazione di due nuove vasche per la separazione dei sessi degli esemplari della specie esotica invasiva di rilevanza unionale tartaruga palustre americana (Trachemys scripta) detenuti presso le strutture dell'azienda agricola Riccò Federico site in località Tramuschio di Mirandola (MO) individuate con det. n. 11683/2020;
Vista la dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà presentata, Prot. 23.12.2024.1392246.E, con cui l’Azienda agricola di Riccò Federico richiede di poter attrezzare il centro con una modifica ed un ampliamento delle vasche di detenzione ai fini di aumentare lo spazio per ospitare le diverse tartarughe che i privati e le pubbliche amministrazioni consegnano al centro;
Dato atto che dall’esame della richiesta di modifica il centro ha dichiarato di aver delimitato un’area di circa 10.000 mq in cui ha svolto i seguenti lavori:
- dall’unione di 2 vasche per le femmine è stata realizzata una vasca denominata 2F, di dimensioni pari a 50m x 48m per una superficie totale di 2400mq, in grado di ospitare fino a 2400 individui;
- dall’unione di 2 vasche per i maschi è stata realizzata una vasca denominata 1M, di dimensioni pari a 50m x 48m per una superficie totale di 2400mq, in grado di ospitare fino a 2400 individui;
- dall’unione di 4 vasche per le femmine è stata realizzata una vasca denominata 3F, di dimensioni pari a 35m x 29m per una superficie totale di 1000mq, in grado di ospitare fino a 1000 individui;
- dall’unione di 4 vasche per i maschi è stata realizzata una vasca denominata 4M, di dimensioni pari a 35m x 29m per una superficie totale di 1000mq, in grado di ospitare fino a 1000 individui;
- una vasca denominata 5I, di dimensioni 33m x 5m per una superficie totale di 165mq, è stata realizzata per accogliere gli esemplari immaturi fino ad un massimo di 165 individui;
- una vasca denominata 6SD, di dimensioni 33m x 5m per una superficie totale di 165mq, è stata realizzata per accogliere gli esemplari di specie diverse da Trachemys scripta fino ad un massimo di 165 individui;
- gli interventi effettuati fanno sì che queste vasche ampliate e nuove siano nettamente separate tra di loro come da normativa vigente;
- sono adottate misure quali la piantumazione di essenze vegetali idonee tali a favorire l’ombreggiamento in tutto il perimetro;
- una recinzione realizzata in rete metallica sull'intero perimetro delle vasche di detenzione definitiva, di altezza fuori terra pari a 150 cm, posta in opera per impedire la fuga degli animali contestualmente ad una barriera, costituita da un telo in materiale plastico nero, liscio e resistente, interrata per 60 cm e di altezza fuori terra per 50 cm, collegata alla recinzione metallica;
Atteso che, al fine dei controlli e delle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445, è stato interpellato con Prot. 07.02.2025.0122955.U il Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria della Ausl di Modena;
Vista la nota del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria della AUSL di Modena, Prot. 13.03.2025.0256097.E, relativa all’accertamento dello stato dei luoghi, in ordine al quale i veterinari ufficiali riferiscono le modifiche previste dal progetto e che queste risultano conformi perché non vanno ad alterare la capacità della struttura di rispettare le norme previste per la detenzione di specie invasive come Trachemys scripta;
Preso atto, inoltre, delle prescrizioni impartite da parte dei veterinari ufficiali della Ausl di Modena, contenute nella nota sopra richiamata e di seguito fedelmente riportate:
- aggiungere dei paletti ogni 2 metri per mantenere stabili le barriere in plastica poste a separazione dei recinti non ancora utilizzati;
- separare in vasche diverse i maschi e le femmine delle tartarughe di specie differenti dalle Trachemys;
- inserire nella vasca di confinamento definitivo, e in quelle per la quarantena, arricchimenti ambientali per migliorare le condizioni di benessere delle testuggini e ulteriori superfici utili per la termoregolazione, sulle quali le testuggini possano facilmente accedere e sostare;
- non immettere nelle vasche più di 1 soggetto per mq;
- valutare l’applicazione di microchip per consentire un’adeguata identificazione delle tartarughe di proprietà che vengono lasciate in gestione alla struttura;
Visto il verbale redatto dal settore scrivente, Prot. 31.03.2025.0326718.U, relativo all’accertamento dello stato dei luoghi avvenuto in maniera congiunta con i veterinari ufficiali della Ausl di Modena e recante le medesime prescrizioni precedentemente richiamate;
Per quanto attiene la garanzia di impedimento della fuoriuscita degli animali dalle varie vasche, dall’esame della documentazione fotografica ricevuta con nota Prot. 25.03.2025.0301130.E in seguito all’esecuzione della prescrizione dell’AUSL di aggiungere dei paletti ogni 2 metri per mantenere stabili le barriere in plastica poste a separazione dei recinti non ancora utilizzati;
Richiamato per ogni ulteriore aspetto relativo alla gestione del centro quanto definito nelle determinazioni n. 11683 del 09 luglio 2020 e n. 3438 del 20 febbraio 2023 di individuazione quale centro autorizzato alla detenzione di esemplari di Trachemys scripta e relativo ampliamento;
Richiamati:
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 del “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta regionale del 21 marzo 2022, n. 426 “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la Deliberazione di Giunta regionale del 27 novembre 2023 n. 2077 “Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”;
- la Deliberazione di Giunta regionale del 29 gennaio 2024, n. 157 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026”;
- la Deliberazione di Giunta regionale 27 gennaio 2025, n. 110 “PIAO 2025. Adeguamento del PIAO 2024/2026 in regime di esercizio provvisorio”;
- la Deliberazione di Giunta regionale del 23 dicembre 2024, n. 2376 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025”;
- la Determinazione del 13/02/2025 n. 3058 ”Proroga incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione cura del territorio e dell'ambiente” con cui, tra l’altro, è stato prorogato al 31 ottobre 2025 l’incarico di Responsabile del Settore al Dott. Gianni Gregorio;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento amministrativo, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
1. di individuare, ai sensi dell’art. 27 comma 5 del decreto legislativo n. 230/2017, le vasche nella nuova configurazione descritta, realizzate ai fini di confinamento definitivo di esemplari di Trachemys scripta (vasche 2F, 1M, 3F, 4M, 5I descritte in premessa) e diverse specie da questa (vasca 6SD), presso la struttura sita in località Tramuschio di Mirandola (MO), via Forcole angolo S.S. 12 Canaletto direzione Nord, di proprietà dell’Azienda Agricola Riccò Federico, già individuata con determinazione n. 11683 del 09 luglio 2020 e n. 3438 del 20 febbraio 2023 per la detenzione delle tartarughe palustri americane appartenenti alla specie esotica invasiva di rilevanza unionale Trachemys scripta (Reg. UE 1143/2014);
2. di stabilire che l’individuazione delle nuove vasche di cui al punto 1 è subordinata al rispetto delle prescrizioni elencate nei successivi punti del dispositivo;
3. di rispettare tutte le prescrizioni impartite dai veterinari ufficiali della Ausl di Modena e riportate in premessa;
4. di rispettare la prescrizione di immettere in ogni vasca di confinamento definitivo il numero massimo di esemplari precisato in premessa, osservando la regola generale di densità massima corrispondente a 1 soggetto per mq;
5. di rispettare ogni altra prescrizione impartita nelle determinazioni n. 11683 del 09 luglio 2020 e n. 3438 del 20 febbraio 2023 di individuazione della struttura per la detenzione delle tartarughe palustri americane appartenenti alla specie esotica invasiva di rilevanza unionale Trachemys scripta;
6. di dare atto che l’individuazione delle strutture di cui al punto 1 potrà essere rivista a seguito di controlli e verifiche che l’amministrazione si riserva di fare in qualsiasi momento, rispetto al possesso dei requisiti minimi richiesti in ordine alla garanzia che non siano possibili fughe e/o la fuoriuscita degli animali, né eventi riproduttivi della specie all’interno della struttura e in ordine alla garanzia che sia rispettato il benessere animale ai sensi della normativa vigente;
7. di dare atto che a seguito dell’individuazione delle strutture di cui al punto 1 per il confinamento della specie esotica invasiva Trachemys scripta, non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale e che dalle attività del suo funzionamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
8. di precisare che la Regione Emilia-Romagna è sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni, danni, incidenti accorsi al personale dell’Azienda o a chiunque a vario titolo fosse accompagnato all'interno dell'area o per danneggiamenti alle attrezzature di proprietà del richiedente e di chiunque, di cui la Regione non si assume l'onere della manutenzione;
9. di trasmettere per opportuna conoscenza, il presente atto ai soggetti a vario titolo interessati;
10. di provvedere, infine, agli adempimenti previsti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa;
11. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.