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Approvazione della terza rimodulazione dei piani degli interventi urgenti relativi agli eventi meteorologici di giugno, luglio, agosto 2017 (OCDPC 511/2018); 8-12 dicembre 2017 (OCDPC 503/2018); 2 febbraio-19 marzo 2018 (OCDPC 533/2018); 27 ottobre-5 novembre 2018 (OCDPC 558/2018). Annualità 2021. DPCM del 27 febbraio 2019

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI SOGGETTO RESPONSABILE AI SENSI DELL’ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 842/2022 

VISTI:

- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e, in particolare, l’art. 19 che ha ridenominato l’Agenzia regionale di protezione civile in “Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile” (di seguito, per brevità, “Agenzia”), attribuendole le funzioni in materia di sicurezza territoriale e protezione civile;

- la determinazione dirigenziale del Direttore dell’Agenzia 9 novembre 2022, n. 4095 “Approvazione del nuovo regolamento di organizzazione e contabilità dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”, quest’ultimo approvato con la delibera della Giunta regionale 27 marzo 2023, n. 457, e, in particolare:

  • l’art. 38 secondo cui l’Agenzia provvede allo svolgimento di tutte le attività amministrativo-contabili connesse con la gestione delle contabilità speciali aperte a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza ed intestate, di norma, al Presidente della Regione in qualità di Commissario delegato o Soggetto attuatore o Soggetto responsabile, per fronteggiare situazioni di crisi o di emergenza di protezione civile, ai sensi della normativa statale vigente in materia;
  • l’art. 39 che attribuisce all’Agenzia sia l’istruttoria tecnica e gestionale dei piani degli interventi urgenti di protezione civile, comprensiva della programmazione e rimodulazione delle risorse finanziarie disponibili, sia i compiti di verifica e controllo sull’attuazione di tali piani da parte dei soggetti attuatori raccordandosi, a tal fine, con le altre strutture tecniche regionali, nell’ambito delle rispettive competenze;

PREMESSO che:

- con l’art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per realizzare, nell’arco di tale triennio, gli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti previsti dalle lettere d) ed e) dell’art. 25, comma 2 del d.lgs. 1/2018 “finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”;

- ai fini che qui strettamente rilevano, per la Regione Emilia-Romagna, lo stato di emergenza “ancora in corso” alla data di entrata in vigore della legge 145/2018 (ossia, il 1° gennaio 2019) risultava essere quello dichiarato con le delibere del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2017 e del 15 ottobre 2018 per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dall’8 al 15 dicembre 2017 nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forlì-Cesena, regolamentato dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (di seguito, per brevità, “OCDPC”) 26 gennaio 2018, n. 503;

VISTI:

- l’art. 2, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” che impegna il Commissario delegato a predisporre un Piano di investimenti per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021, successivamente rimodulabile, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (d’ora in avanti, per brevità, “DPC”);

- il d.p.c.m. 9 gennaio 2020 “Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” di assegnazione, alla Regione Emilia-Romagna, dell’importo complessivo di 134.663.596,61 euro per il triennio 2019-2021 e, in particolare, 41.541.863,01 euro per il 2019 e 46.560.866,80 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

RILEVATO che per la realizzazione degli interventi con le risorse assegnate è stata aperta, presso la Banca d’Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Bologna, la contabilità speciale n. 6080, intestata al Commissario delegato;

RICHIAMATI i seguenti decreti del Commissario delegato, con specifico riferimento allo stato di emergenza previsto dall’OCDPC 503/2018 e all’annualità 2021:

  • n.18 del 24 febbraio 2021 di approvazione del piano degli interventi urgenti – annualità 2021;
  • n.63 del 30 aprile 2021 di approvazione di modifiche ai soggetti attuatori di alcuni interventi programmati, tra l’altro, con il precedente decreto n. 18 del 24/02/2021;
  • n.131 del 29 luglio 2021 di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi urgenti - annualità 2021;

DATO ATTO che con l’art. 1 dell’OCDPC 12 gennaio 2022, n. 842:

- la Regione Emilia-Romagna è individuata Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato nel coordinamento degli interventi pianificati, approvati, e non ancora ultimati, finanziati con le risorse finanziarie di cui al d.p.c.m. 27 febbraio 2019 (comma 1);

- il Presidente della Regione Emilia-Romagna è nominato Soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati contenuti nei piani degli interventi e nelle relative rimodulazioni già formalmente approvati dal DPC (comma 2);

- il Soggetto responsabile può presentare rimodulazioni in corso d’opera dei piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti delle risorse assegnate per ciascuna annualità, da sottoporre alla preventiva approvazione del DPC (comma 5);

- la durata della contabilità speciale n. 6080, ora intestata al Soggetto responsabile, è prorogata al 31 dicembre 2023 (comma 4);

DATO ATTO della proroga al 31 dicembre 2024 della durata della contabilità speciale n. 6080 disposta dall’art. 1, comma 4-undevicies del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale” convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, e successivamente recepita dall’OCDPC 28 novembre 2023, n. 1043;

RICHIAMATO il decreto dello scrivente Soggetto responsabile n. 131 del 4 agosto 2023 di approvazione della seconda rimodulazione del piano degli interventi urgenti – annualità 2020 e 2021, sempre riferito, tra l’altro, allo stato di emergenza previsto dalle OCDPC nn. 503/2018-842/2022;

VISTA la normativa vigente per far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, che disciplina il riconoscimento d’ufficio dei maggiori importi in materia di appalti pubblici di lavori eseguiti e contabilizzati o annotati nell’anno 2022, con scadenza per la presentazione delle offerte entro il 31 dicembre 2021 e, in particolare:

  • l’art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il quale prevede che, in assenza di risorse disponibili nell’ambito del quadro economico di ciascun intervento, la stazione appaltante può presentare istanza al Fondo per l’adeguamento dei prezzi, istituito presso l’attuale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità stabilite con un apposito decreto ministeriale, e fino alla concorrenza della relativa dotazione finanziaria;
  • i decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nn. 165 del 26 luglio 2023 e 191 del 25 settembre 2023 con i quali è stato assegnato l’importo di 55.009,73 euro relativamente all’istanza di accesso al Fondo per l’adeguamento prezzi presentata entro il 31/08/2022 dall’Agenzia, soggetto attuatore, con riferimento all’intervento con codice 16850 dell’Ufficio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile (di seguito, per brevità, “UT”) Modena, programmato nel piano – annualità 2021 approvato con decreto del Commissario delegato 18/2021 come successivamente rimodulato con decreto dello scrivente 131/2023;
  • le “Indicazioni operative” prot. n. COVID/0005419 dell’8 febbraio 2022 con cui il DPC ha comunicato che, quando “le risorse per provvedere [ai maggiori importi] dei prezzi dei materiali […] sono reperite mediante accesso al fondo unico nazionale appositamente attivato”, tali “nuove risorse sono qualificate come “cofinanziamento”, ed è sufficiente una comunicazione che viene inviata a questo Dipartimento per informazione e presa d’atto”;

RILEVATO che, come consentito dall’art. 1, comma 5 dell’OCDCP 842/2022, risulta necessario rimodulare il piano degli interventi urgenti – annualità 2021, approvato con decreto del Commissario delegato 18/2021 come successivamente rimodulato con decreto dello scrivente 131/2023, nello specifico aumentando l’importo del finanziamento dell’intervento con codice 16850 dell’UT Modena dell’Agenzia, soggetto attuatore, da 612.004,55 a 667.014,28 euro, a seguito del completamento della procedura per l’accesso al Fondo ministeriale per la revisione dei prezzi di cui all’art. 26 del d.l. 50/2022;

CONSIDERATO, pertanto, di approvare la terza Rimodulazione dei piani degli interventi urgenti relativi agli eventi meteorologici di giugno, luglio, agosto 2017 (OCDPC 511/2018); 8-12 dicembre 2017 (OCDPC 503/2018); 2 febbraio-19 marzo 2018 (OCDPC 533/2018); 27 ottobre-5 novembre 2018 (OCDPC 558/2018). Annualità 2021 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, parte integrante e sostanziale del presente atto, comprendente l’aumento dell’importo del finanziamento dell’intervento con codice 16850 dell’UT Modena dell’Agenzia, soggetto attuatore, da 612.004,55 a 667.014,28 euro, a seguito del completamento della procedura per l’accesso al Fondo ministeriale per la revisione dei prezzi di cui all’art. 26 del d.l. 50/2022;

VISTI:

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e, in particolare, l’art. 26;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione”;

- la determinazione dirigenziale del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale 9 febbraio 2022, n. 2335 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

- la determinazione dirigenziale del Direttore dell’Agenzia 27 ottobre 2022, n. 3896 “Parziale modifica alla determinazione n. 1049/2022 avente ad oggetto “Riorganizzazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile a seguito del nuovo modello organizzativo e gestione del personale. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative” con la quale è stata ridefinita la declaratoria e modificata la denominazione dell’Area di lavoro SP000467 Area Segreteria tecnica di protezione civile, prevedendo tra le sue competenze anche la “gestione delle Ordinanze di protezione civile e dei decreti del Presidente successivi alle dichiarazioni di stato di emergenza anche gestendo il processo del rilascio delle intese a supporto del Presidente della Regione”;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

DATO ATTO dei pareri allegati;

decreta: 
  1. di approvare la terza Rimodulazione dei piani degli interventi urgenti relativi agli eventi meteorologici di giugno, luglio, agosto 2017 (OCDPC 511/2018); 8-12 dicembre 2017 (OCDPC 503/2018); 2 febbraio-19 marzo 2018 (OCDPC 533/2018); 27 ottobre-5 novembre 2018 (OCDPC 558/2018). Annualità 2021 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, parte integrante e sostanziale del presente atto, comprendente l’aumento dell’importo del finanziamento dell’intervento con codice 16850 dell’UT Modena dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, soggetto attuatore, da 612.004,55 a 667.014,28 euro, a seguito del completamento della procedura per l’accesso al Fondo ministeriale per la revisione dei prezzi di cui all’art. 26 del d.l. 50/2022;
  2. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto all’interno del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e sul sito internet istituzionale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile all’indirizzo https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/finanziamenti-legge-stabilita-2019;
  3. di trasmettere il testo del presente decreto al Capo del Dipartimento della protezione civile, per informazione e presa d’atto, e al soggetto attuatore interessato;
  4. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26, comma 2 del lgs. 33/2013 ed alle ulteriori pubblicazioni ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3 del d.lgs. 33/2013.
 Il Presidente
 Stefano Bonaccini
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