Caseificio Basilicanova Società Agricola Cooperativa - Concessione preferenziale e riconoscimento del diritto d'uso della derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee in comune di Montechiarugolo (PR), e determinazione dei canoni. Art. 38 Regolamento regionale n. 41/2001. Proc. PR05A0151
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
1. di assentire, salvi i diritti di terzi, al Caseificio Basilicanova Società Agricola Cooperativa, p.i. 00180260341 con sede in Via Argini, 27, in località Basilicanova in Comune di Montechiarugolo, la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, mediante pozzo sito in loc. Via Argini, 27 Basilicanova in Comune di Montechiarugolo, sul f. 33 mapp. 309, nella misura di 1,00 l/sec e la quantità di 2.600,00 mc/anno per uso promiscuo - agricolo;
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della determina in data 23/7/2009 n. 7065.
(omissis)
Art. 6 – Durata della concessione
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione ai sensi dell’art. 21, c 1, come modificato dall’art. 47, c 1, del R.R. 20 novembre 2001, n. 41 e R.R. approvato con D.G.R. n. 2213 del 29/12/2005, è assentita fino al 31 dicembre 2015.
Qualora, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione e non ostino ragioni di pubblico interesse, alla Ditta concessionaria, subordinatamente alla presentazione di domanda anteriormente alla scadenza naturale del titolo (31/12/2015), potrà essere rinnovata la concessione con le modalità stabilite dal citato Regolamento Regionale n. 41/2001, art. 27 e R.R. approvato con D.G.R. 2213/05 con quelle modifiche che, per le variate condizioni dei luoghi, si rendessero necessarie.
La concessione potrà essere anticipatamente revocata, senza che il concessionario abbia diritto a compensi od indennità allorché ciò si renda necessario per motivi di pubblico generale interesse ai fini della tutela delle acque pubbliche, oppure al verificarsi anche d’una sola delle circostanze previste dall’art. 22 del R.R. 41/01 in ordine ai casi di negata concessione.
(omissis)