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Erogazione di interventi sanitari nell'ambito del decimo Programma assistenziale a favore di cittadini stranieri - ex art. 32, comma 15, Legge 449/97- di cui alla delibera dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 211/09

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la deliberazione n. 211 del 25 febbraio 2009 con la quale l’Assemblea Legislativa ha approvato il Documento di indirizzo programmatico per il triennio 2009 – 2011, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 12/02;

- la propria deliberazione 174/10 “Erogazione di interventi sanitari nell’ambito del nono Programma assistenziale a favore di cittadini stranieri - ex art. 32, comma 15, L. 449/97 - di cui alla delibera dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 211/09”;

Considerato che, nell’ambito del nono Programma assistenziale, di cui alla propria deliberazione 174/10, i cittadini stranieri trattati ammontano a circa 123 casi, riguardanti prevalentemente minori di 14 anni (98 casi). Gli interventi hanno riguardato prevalentemente persone affette da patologie importanti: nell’ambito della cardiochirurgia, della chirurgia ortopedica, della oncoematologia, della nefrologia, della neurochirurgia, della audiologia e delle forme tumorali. I Paesi di provenienza più frequentemente interessati sono stati: Albania (38 casi) Bosnia-Erzegovina (28 casi), Kossovo (13 casi), Zimbabwe (11 casi), popolo Saharawi (9 casi), Eritrea (4 casi ), Marocco (3 casi), Serbia (3 casi), Ucraina (2 casi), Moldavia (2 casi) e Senegal (2 casi). Nell’ambito del Progetto “Saving children” periodo 2008-2010 i minori palestinesi curati nell’anno 2010 presso ospedali israeliani, ammontano a n. 1262 per un totale di n. 3083 prestazioni;

Valutati i risultati conseguiti dal nono Programma assistenziale, si ritiene necessario garantire continuità a tale tipologia di interventi sanitari con il decimo Programma assistenziale, per l’anno 2011.

Ritenuto che il decimo Programma assistenziale debba:

a) sostenere i sistemi sanitari dei Paesi individuati come aree prioritarie, attraverso le seguenti azioni:

  • sviluppo di interventi nei Paesi d’origine;
  • intervento strutturale e con aiuti materiali, anche attraverso l’invio e l’impiego nelle strutture ospedaliere dei Paesi terzi, di materiali ed attrezzature medico-chirurgiche dismesse, che si rendono disponibili presso le Aziende Sanitarie regionali e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, nell’ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;
  • scambio di esperienze professionali mediante azioni di formazione e addestramento del personale dei Paesi interessati, sia in loco che presso le Aziende Sanitarie e l’Istituto Ortopedico Rizzoli della Regione Emilia-Romagna;

b) promuovere la concertazione, per tale ambito specifico, con i Ministeri competenti e con le altre Regioni, per definire linee comuni e coordinare sfere e campi d’intervento;

c) sviluppare azioni d’informazione e relazioni istituzionali nei confronti dei mediatori (Ambasciate, Istituzioni, Organismi internazionali), per un’informazione sulle scelte politiche e sui contenuti materiali del Programma umanitario approvato dalla Regione Emilia-Romagna;

d) specializzare le risposte delle strutture sanitarie regionali, in ordine alle quali il Programma prevede di dare priorità alle prestazioni che:

  • siano ricomprese in quelle di alta specialità e prioritariamente in favore di soggetti stranieri in età pediatrica;
  • non siano erogabili nei Paesi di provenienza così come individuati negli atti di programmazione generale della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle proprie attività di cooperazione internazionale e, comunque, rientranti nei criteri di cui all’art. 32, comma 15, Legge 449/97 sopramenzionati per l’accesso al Fondo Sanitario regionale;
  • non siano previste da specifici rapporti convenzionali già in essere con Paesi terzi con previsione dei relativi oneri a carico dei Paesi stessi, né siano ricomprese in iniziative e programmi di assistenza sanitaria finanziati dallo Stato o, comunque, altrimenti finanziati;
  • siano riferite a soggetti stranieri provenienti dalle aree definite prioritarie, di cui alla delibera dell’Assemblea Legislativa 211/09: Argentina, Albania, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Cuba, Eritrea, Etiopia, Kossovo, Libano, Marocco, Moldavia, Montenegro, Mozambico, Senegal, Serbia, Territori dell’Autonomia Palestinese, nonché al popolo Saharawi proveniente dai campi profughi algerini. Per le tipologie di intervento di cui al Progetto regionale Chernobyl si tiene conto delle richieste provenienti dalla Repubblica di Bielorussia e dalle aree ucraine contaminate dall’incidente nucleare di Chernobyl. Si tiene, inoltre, conto delle richieste provenienti da organizzazioni non lucrative del territorio regionale, per minori provenienti dall’Africa sub-sahariana, con riferimento a Zambia e Zimbabwe, considerata la speranza di vita e il basso livello di assistenza sanitaria garantita in detti Paesi. Nell’ambito degli interventi a favore di popolazioni di cui all’art. 7 della L.R. 12/02, si realizza a favore delle popolazioni quanto viene determinato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome;

e) garantire che l’accesso degli utenti alle prestazioni avvenga secondo le seguenti modalità:

  • presa in carico da parte delle strutture pubbliche del sistema sanitario regionale, trasmessa dalla Direzione generale delle Aziende sanitarie, in rapporto alla tipologia di domanda verso la quale si vuole privilegiare l’intervento;
  • assicurare la continuità terapeutica nelle strutture sanitarie regionali che hanno attivato la presa in carico;
  • tramite Istituzioni, Organismi operanti a livello internazionale, nazionale o locale di provata affidabilità, o di strutture sanitarie pubbliche del Paese terzo d’intesa con la sede diplomatica o consolare dello Stato italiano ivi presente, e/o associazioni a scopo non lucrativo operanti nell’ambito del territorio della regione Emilia–Romagna;
  • ogni segnalazione dovrà essere corredata da:
    • una relazione clinica sulle condizioni del paziente predisposta da una struttura ospedaliera pubblica del sistema sanitario regionale o del Paese di provenienza;
    • una dichiarazione da parte delle Associazioni di volontariato operanti nell’ambito del territorio della Regione Emilia–Romagna, per quanto riguarda l’attivazione di servizi di supporto all’assistenza sanitaria, in particolare: il trasferimento in Italia, l’organizzazione del soggiorno del familiare o dell’accompagnatore dei minori assistiti e degli stessi ed il rientro nel Paese d’origine;

Considerato che il Programma assistenziale a favore di cittadini stranieri, di cui alla L. 449/97, ha una valenza intersettoriale, in quanto coinvolge la Direzione generale Sanità e Politiche sociali e la Direzione generale Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni Europee e internazionali, che tramite le proprie strutture operative, avvalendosi del gruppo di lavoro interdirezionale, costituito con determina n. 4792 del 3 giugno 2009 del Dirigente competente per materia, assicurano le seguenti funzioni:

  •  verificare che le prestazioni sanitarie da erogare rispondano ai seguenti criteri generali:
  1. siano ricomprese in quelle di alta specialità;
  2. non siano erogabili nei Paesi di provenienza così come individuati negli atti di programmazione generale della Regione Emilia-Romagna;
  3. non siano previste da specifici rapporti convenzionali già in essere con Paesi terzi con previsione dei relativi oneri a carico dei paesi stessi, né siano ricomprese in iniziative e programmi di assistenza sanitaria finanziati dallo Stato o comunque altrimenti finanziati;
  • regolare l’accesso degli utenti alle prestazioni, tramite l’intervento di Istituzioni, Organismi operanti a livello internazionale, nazionale o locale di provata affidabilità o di strutture sanitarie pubbliche del Paese terzo, d’intesa con la sede diplomatica o consolare dello Stato italiano ivi presente, e/o associazioni a scopo non lucrativo operanti nell’ambito del territorio della Regione Emilia–Romagna;
  • verificare la presenza della dichiarazione da parte del richiedente l’intervento sanitario dell’assunzione di responsabilità per l’attivazione dei servizi di supporto all’assistenza sanitaria per quanto riguarda in particolare il trasferimento in Italia, l’organizzazione del soggiorno del familiare o dell’accompagnatore dei minori assistiti e degli stessi ed il rientro nei Paesi d’origine, da parte di organizzazioni di volontariato operanti nell’ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna;
  • monitorare l’andamento delle richieste di intervento e predisporre gli elementi utili alla descrizione dell’attività svolta dalle Aziende Sanitarie e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli;
  • non includere nel Programma assistenziale le casistiche relative a:
    • trapianti di organi, per la complessità e la durata nel tempo del percorso assistenziale, nonché le modalità di eventuale attesa del paziente per l’organo e del periodo, piuttosto lungo, di follow up post-trapianto;
    • disturbi neurologici/comportamentali che non possano trovare soluzione in un unico accesso, per i quali si rende necessaria una presa in carico multiprofessionale/interdisciplinare e che richiedono ripetute valutazioni, nel tempo, della loro evolutività;

Tenuto conto, inoltre, che le Aziende Sanitarie e l’Istituto Ortopedico Rizzoli della Regione Emilia-Romagna debbano contribuire, in modo sinergico, al conseguimento degli obiettivi previsti in questo Programma, anche attraverso l’impiego di risorse economiche proprie, per gli interventi a favore di cittadini stranieri di cui sopra, nella misura del 30% delle spese sostenute;

Ritenuto che il Servizio Assistenza distrettuale, Medicina generale, Pianificazione e Sviluppo dei servizi sanitari, al termine della realizzazione del Programma assistenziale, predisponga una esaustiva relazione per la Giunta regionale in merito ai risultati ottenuti;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute Carlo Lusenti;

a voti unanimi e palesi

 delibera:

per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il decimo Programma assistenziale a favore di cittadini stranieri trasferiti in Italia, ai sensi dell’art. 32 della Legge 449/97, per prestazioni di alta specialità a favore di cittadini stranieri, per l’anno 2011, all’interno delle più generali politiche di cooperazione internazionale, di cui al Documento di indirizzo programmatico per il triennio 2009- 2011, approvato dall’Assemblea Legislativa Regionale con deliberazione 211/09;

2. di prevedere un finanziamento complessivo di Euro 1.550.000,00 in corrispondenza di prestazioni di alta specialità a favore di cittadini stranieri, per l’anno 2011. Di tale fabbisogno finanziario si terrà conto, nell’ambito del provvedimento che definisce le linee di programmazione e finanziamento delle Aziende Sanitarie regionali per l’anno 2011;

3. di stabilire, per l’erogazione delle prestazioni di alta specialità a favore di cittadini stranieri, per l’anno 2011, che le Aziende Sanitarie e l’Istituto Ortopedico Rizzoli della Regione Emilia-Romagna contribuiscano, in modo sinergico, al conseguimento degli obiettivi previsti in questo Programma, anche attraverso l’impiego di risorse economiche proprie, nella misura del 30% delle spese sostenute;

4. di dare atto che all’impegno e alla liquidazione della spesa a favore delle Aziende sanitarie interessate e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli provvederà il Dirigente competente per materia, a valere sul pertinente capitolo di bilancio e nell’ambito delle risorse programmate con il provvedimento di cui al punto 2 che precede, con successivo atto, sulla base delle rendicontazioni delle spese sostenute per singolo caso fatte pervenire dalle Aziende medesime e dall’Istituto Ortopedico Rizzoli;

5. di stabilire che, al termine della realizzazione del Programma assistenziale, l’Assessore alle Politiche per la Salute relazioni alla Giunta regionale in merito ai risultati ottenuti.

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