"Aggiornamento ex art. 15 comma 2 della L.R. 24/2001 dei limiti di reddito per l'accesso e la permanenza negli alloggi di ERP, secondo gli indici Istat del triennio maggio 2021 - dicembre 2024"
Richiamato l’articolo 15 comma 2 della L.R. 24/2001 il quale prevede che i limiti di reddito per conseguire l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) debbano essere periodicamente aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell’andamento dell’indice dei prezzi al consumo, quale risulta dalle determinazioni Istat;
Richiamata la deliberazione di Assemblea Legislativa n. 154 del 6 giugno 2018 la quale ha stabilito all’Allegato 1, parte integrante, che “limiti di reddito relativi all'ISEE e al patrimonio mobiliare sono aggiornati, ai sensi dell'art. 15, comma 2, L.R. n. 24/2001, dal dirigente del Servizio regionale competente per materia con cadenza triennale” (par. 1, lettera e), “REDDITO DEL NUCLEO AVENTE DIRITTO”, punto c) “DISPOSIZIONI GENERALI E APPLICATIVE”);
Richiamata la determina dirigenziale 12898 del 7 luglio 2021 recante “AGGIORNAMENTO EX ART. 15 COMMA 2 DELLA L.R. 24/2001 DEI LIMITI DI REDDITO PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA NEGLI ALLOGGI DI ERP, SECONDO GLI INDICI ISTAT DEL TRIENNIO MAGGIO 2018 - MAGGIO 2021”;
Considerato necessario procedere all’aggiornamento dei limiti di reddito relativi all'ISEE e al patrimonio mobiliare per l'accesso e la permanenza negli alloggi di ERP in quanto è decorso il termine del triennio indicato dalla norma;
Considerato opportuno prendere a riferimento il periodo maggio 2021 – dicembre 2024 per procedere all’aggiornamento dei limiti sopra richiamati essendo l’ultimo aggiornamento risalente al maggio 2021 che prevedeva:
- fascia di protezione all’interno della fascia di accesso ISEE pari a 7.620,00 euro;
- limiti massimi dei valori ISEE e di patrimonio mobiliare da non superare per concorrere all’assegnazione degli alloggi ERP sono rispettivamente determinati in euro 17.428,46 (ISEE) ed euro 35.560,00 (patrimonio mobiliare);
- limiti massimi dei valori ISEE e di patrimonio mobiliare da non superare per conservare il diritto alla permanenza negli alloggi sono determinati rispettivamente in euro 24.400,26 (ISEE) ed euro 49.784,00(patrimonio mobiliare);
Visto che l’incremento dell’indice Istat (FOI), che registra l’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati che è comunemente utilizzato per l’adeguamento periodico dei valori monetari, tra maggio 2021 e dicembre 2024 è dell’16% e che pertanto di tale valore devono essere incrementati i limiti ISEE e di patrimonio mobiliare attualmente applicati per la fascia di accesso e di permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica sopra richiamati;
Ritenuto quindi che dall’applicazione di detta percentuale di aggiornamento pari al 16% discendano i seguenti nuovi limiti:
- i nuovi limiti massimi dei valori ISEE e di patrimonio mobiliare da non superare per concorrere all’accesso degli alloggi ERP sono rispettivamente determinati in euro 20.217,01 (ISEE) ed euro 41.249,60 (patrimonio mobiliare);
- i nuovi limiti massimi dei valori ISEE e di patrimonio mobiliare da non superare per conservare il diritto alla permanenza negli alloggi sono determinati rispettivamente in euro 28.304,30 (ISEE) ed euro 57.749,44 (patrimonio mobiliare);
Ritenuto di non modificare i valori della fascia di protezione in quanto al par. 1, lettera e), “REDDITO DEL NUCLEO AVENTE DIRITTO”, punto c) “DISPOSIZIONI GENERALI E APPLICATIVE” dell’Allegato 1, parte integrante della delibera di Assemblea Legislativa n. 154 del 6 giugno 2018, è precisato che l’aggiornamento è riferito solo ai limiti di reddito relativi all'ISEE e al patrimonio mobiliare per l’accesso e la permanenza nell’ERP, mentre la fascia di protezione è stabilita al successivo par. 2 del richiamato Allegato solo ai fini del calcolo del canone di locazione;
Valutato inoltre opportuno per ragioni di uniformità di comportamento tra territori e per non aggravare l’attività di gestione e bollettazione degli Enti gestori, stabilire:
- l’immediata applicazione dei nuovi limiti per tutte le nuove procedure di accesso agli alloggi ERP e per le verifiche dei requisiti di permanenza;
- a decorrere dal 1° ottobre 2025, l’applicazione dei nuovi limiti ai fini della determinazione dei canoni soggettivi;
Richiamati:
- la l.r. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e s. m.;
- la d.g.r. del 29 dicembre 2008 n.2416 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”, per quanto applicabile;
- la d.g.r. n. 468 del 10/04/2017 avente ad oggetto "Il Sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";
- la d.g.r. 22 dicembre 2023, n. 2317 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;
- la d.g.r. 7 marzo 2022, n. 325 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”, la quale modifica l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituisce i Settori a decorrere del 01/04/2022;
- la d.g.r. 21 marzo 2022, n. 426 “Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la determinazione 17 luglio 2023, n. 15548 “MODIFICA ASSETTO ORGANIZZATIVO AREE DI LAVORO DIRIGENZIALI.DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE”;
- la determinazione 26 settembre 2023, n. 20137 “CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE PRESSO LA DIREZIONE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE”;
- la determinazione 13 febbraio 2025, n. 3058 “PROROGA INCARICHI DIRIGENZIALI NELL'AMBITO DELLA DIREZIONE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE”;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.”;
- la d.g.r. 29 gennaio 2024 n. 157 “PIANO INTEGRATO DELLE ATTIVITÀ E DELL'ORGANIZZAZIONE 2024-2026. APPROVAZIONE”;
- la d.g.r. 27 gennaio 2025 n. 110 “PIAO 2025. ADEGUAMENTO DEL PIAO 2024/2026 IN REGIME DI ESERCIZIO PROVVISORIO”;
- la determinazione 9 febbraio 2022, n. 2335 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
Attestato che la sottoscritta dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
- di quantificare, nel 16% per il periodo maggio 2021 – dicembre 2024 l’incremento dell’indice Istat (FOI) che registra l’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati comunemente utilizzato per l’adeguamento periodico dei valori monetari, da applicare ai sensi del par. 1, lettera e), “REDDITO DEL NUCLEO AVENTE DIRITTO”, punto c) “DISPOSIZIONI GENERALI E APPLICATIVE” della deliberazione di Assemblea Legislativa n. 154 del 6 giugno 2018, ai limiti di reddito relativi all'ISEE e al patrimonio mobiliare per l’accesso e la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- di stabilire che di tale valore devono essere incrementati i valori ISEE e di patrimonio mobiliare attualmente applicati per l’accesso e la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e che dall’applicazione di detto valore discendono i seguenti nuovi limiti:
- i nuovi limiti massimi dei valori ISEE e di patrimonio mobiliare da non superare per concorrere all’assegnazione degli alloggi ERP sono rispettivamente determinati in euro 20.217,01 (ISEE) ed euro 41.249,60 (patrimonio mobiliare);
- i nuovi limiti massimi dei valori ISEE e di patrimonio mobiliare da non superare per conservare il diritto alla permanenza negli alloggi sono determinati rispettivamente in euro 28.304,30 (ISEE) ed euro 57.749,44 (patrimonio mobiliare);
- di stabilire inoltre:
- l’immediata applicazione dei nuovi limiti per tutte le nuove procedure di accesso agli alloggi ERP e per le verifiche dei requisiti di permanenza;
- a decorrere dal 1° ottobre 2025, l’applicazione dei nuovi limiti ai fini della determinazione dei canoni soggettivi;
- di provvedere per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, incluse le ulteriori pubblicazioni previste dal PIAO nonché dalla Direttiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis, del D. Lgs. n.33 del 2013;
- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.