Programma per la valorizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, della maricoltura e delle attività connesse ai sensi art. 79 L.R. 3/99 - Annualità 2010
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
– l’art. 79, primo comma, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, che riserva alla Regione Emilia-Romagna le funzioni di programmazione, ed il terzo comma che prevede siano definite, dalla Giunta Regionale, modalità, criteri e priorità di attuazione degli interventi in materia di pesca marittima, di maricoltura e delle attività connesse;
– l’art. 80 della medesima legge regionale 3/99 che, nell’ambito delle funzioni statali conferite, delega alle Province costiere, una parte delle funzioni amministrative già esercitate, in attuazione della Legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3;
– la legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3, così come modificata dalle leggi regionali 2 dicembre 1988, n. 48 e 21 aprile 1999, n. 3, che detta norme per finanziamenti in conto capitale e in conto interessi a favore di iniziative volte allo sviluppo ed alla valorizzazione del settore delle attività ittiche;
– la L.R. 27 luglio 2005, n. 14 che all’art. 25 “Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte delle Amministrazioni Provinciali in attuazione della legge regionale n. 3 del 1979” prevede che “i residui e le economie relative ai contributi in conto capitale, di cui alla legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3 (Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche), erogati dalla Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni Provinciali di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, possano essere utilizzati dalle stesse Amministrazioni Provinciali per il finanziamento di programmi provinciali per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche degli anni successivi a quello cui si riferisce il residuo o l’economia” e che “tale utilizzo è previamente autorizzato dalla Giunta regionale”;
Considerati:
– il Regolamento (CE) N. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004;
– il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la Pesca;
– il Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca;
– il Vademecum FEP n. C (2007) 3812 adottato dalla Commissione Europea il 29/08/2007;
– la Decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19/12/2007 che approva il programma operativo dell’intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007/2013;
Richiamate le proprie deliberazioni n. 2436 del 14 dicembre 1999: “Piano regionale della pesca marittima, della maricoltura e delle attività connesse. Programma annuale delle modalità, dei criteri e delle priorità di attuazione degli interventi per l’anno 2000, redatto ai sensi dell’art. 79 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3” e n. 2456 del 29 dicembre 2000, con la quale sono stati in parte modificati i criteri contenuti nella stessa deliberazione n. 2436/1999;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere, ai fini dell’istruttoria delle domande da parte delle Amministrazioni provinciali, alla conferma, per l’anno 2010, dei criteri contenuti nella citata delibera n. 2436/1999 così come modificata dalla delibera n. 2456/2000 e alle opportune modifiche di seguito illustrate nel dispositivo della presente delibera in considerazione delle nuove esigenze del settore e dell’adeguamento ai nuovi limiti, entrati in vigore dal 01 gennaio 2007, previsti dalla normativa comunitaria per il settore ed in particolare dal Regolamento ( CE ) N. 1198/2006 del 27 luglio 2006 relativo al “Fondo Europeo per la pesca” con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 25 e in combinato disposto da quanto previsto dai Regolamenti( CE ) N.2371/2002 e ( CE ) N. 1967/2006;
Viste:
– la L.R. n. 43/2001, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” ed in particolare l’art. 37, comma 4;
– le proprie deliberazioni:
- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1173 del 27 luglio 2009;
- n. 2416/2008, “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e succ. mod.;
Dato attodel parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive, Sviluppo economico e Piano telematico;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) di confermare, ad esclusione di quanto esplicitamente modificato dalla presente delibera, anche per l’anno 2010 i criteri contenuti nelle proprie delibere n. 2436/1999 e n. 2456/2000, nonché le modalità di delega di funzioni amministrative alle Amministrazioni provinciali costiere, ai sensi dell’art. 79, 3° comma, contenute nella citata deliberazione n. 2436/1999, sia per l’istruttoria delle domande trasmesse alle Amministrazioni Provinciali entro il 31 marzo 2010, sia per le domande relative alle iniziative previste all’Asse 1 e trasmesse alla Amministrazione Regionale entro il 31 marzo 2010;
2) di prevedere, in accoglimento dei criteri posti dall’art. 25 del Reg. CE n. 1198/2006 le seguenti modifiche a quanto previsto dalla delibera n. 2436/1999:
2.1 relativamente all’Asse 1 - Misura 1.2 sono da considerarsi assolutamente prioritarie rispetto ai criteri già fissati le iniziative ricadenti nelle fattispecie previste nella prima o nella seconda priorità riguardanti:
a) la riproduzione e l’accrescimento in ambienti vallivi salmastri delle seguenti specie: anguilla, sogliola e rombo;
b) l’allevamento di crostacei e di molluschi diversi dal Mytilus galloprovincialis su impianti di filari in sospensione in mare o artificiali a terra;
c) studi, ricerche e prove di riproduzione spontanea e di allevamento di crostacei, cefalopodi e gasteropodi anche a fini di ripopolamento;
d) studi sull’accrescimento naturale, l’incremento e la diversificazione spontanea di specie negli ambienti destinati agli allevamenti di molluschi su impianti di filari in sospensione in mare;
2.2 relativamente all’Asse 2 - Misura 2.1 sono escluse, a norma di quanto previsto all’art. 25, comma 2, II° capoverso Reg.to ( CE ) 1198/2006, tutte le iniziative relative alla costruzione di imbarcazioni con licenza di pesca diversa da quelle iscritte alla V^ categoria dell’R.N.M.G. o all’apposito registro per la navigazione interna tenuto dall’A.R.N.I. o a quello tenuto dall’Ispettorato di porto;
2.3 relativamente all’Asse 2 - Misura 2.2:
2.3.1 sono ammesse a finanziamento le iniziative di ammodernamento delle imbarcazioni iscritte o esclusivamente alla V^ categoria del R.N.M.G. o all’apposito registro per la navigazione interna tenuto dall’A.R.N.I. o a quello tenuto dall’Ispettorato di porto e dei pescherecci di età pari o superiore a cinque anni solo alle condizioni di seguito previste e a norma delle disposizioni di cui al capitolo III del regolamento(CE) n. 2371/2002;
2.3.2 tali investimenti possono riguardare il miglioramento della sicurezza a bordo, delle condizioni di lavoro, dell’igiene, della qualità dei prodotti, dell’efficienza energetica e della selettività, purché esso non determini un aumento delle capacità di cattura del peschereccio;
2.3.3 la sostituzione degli apparati motore è finanziabile alle seguenti condizioni:
a) per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria, il nuovo motore abbia potenza pari o inferiore al vecchio;
b) per le navi di lunghezza fuori tutto fino a 24 metri diverse da quelle di cui alla lettera a), il nuovo motore abbia una potenza di almeno il 20% inferiore a quello vecchio;
c) per i pescherecci da traino di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, il nuovo motore abbia una potenza di almeno il 20% inferiore a quello vecchio, la nave sia oggetto di un piano di salvataggio e ristrutturazione di cui all’articolo 21, lettera f) del Reg. (CE) N. 1198/2006, e di modifiche a favore di un metodo di pesca a minor consumo di carburante.
2.3.4 la riduzione di potenza del motore di cui alle precedenti lettere b) e c), può essere conseguita da un gruppo di navi per ciascuna categoria di navi di cui alle lettere b) e c);
2.3.5 sono ammesse a finanziamento le iniziative per lavori di ammodernamento purché essi rispondano ad una delle seguenti condizioni:
a) siano volti a rendere impossibile catture il cui rigetto in mare non è più consentito;
b) siano attuate nell’ambito di progetti relativi alla preparazione o alla sperimentazione di nuove misure tecniche di durata limitata adottate dal Consiglio o dalla Commissione;
c) siano volti a ridurre l’impatto delle attività di pesca sulle specie non commerciali;
d) siano volti a ridurre l’impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi e sui fondali marini;
e) siano volti a proteggere le catture e gli attrezzi dai predatori selvatici, anche attraverso modifiche del materiale di parti degli attrezzi da pesca, purché non comportino un aumento dello sforzo di pesca o una riduzione della selettività degli attrezzi da pesca e siano introdotte tutte le misure appropriate per evitare danni fisici ai predatori;
2.3.6 sono ammesse a finanziamento le iniziative per attrezzi da pesca con maggior selettività, tra cui il finanziamento di due sostituzioni al massimo degli attrezzi da pesca nell’intero periodo dal 2007 al 2013, purché:
a) il peschereccio interessato rientri in un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 21, lettera a), punto i), del Regolamento (CE) N. 1198/2006, stia cambiando metodo di pesca e stia abbandonando la specifica attività di pesca a favore di un’altra in cui lo stato delle risorse consenta la pesca;
oppure
b) i nuovi attrezzi siano più selettivi e rispettino criteri e pratiche ambientali riconosciuti e più rigorosi rispetto ai vigenti obblighi normativi previsti dal diritto comunitario.
2.3.7 sono ammesse a finanziamento le iniziative per la prima sostituzione degli attrezzi da pesca:
- allo scopo di garantire il rispetto dei nuovi requisiti tecnici in materia di selettività previsti dal diritto comunitario. Gli aiuti possono essere concessi sino alla data in cui tali requisiti diventano obbligatori o, eccezionalmente, durante un breve periodo successivo a tale data che può essere fissato dalla pertinente normativa comunitaria;
- per ridurre l’impatto delle attività di pesca sulle specie non commerciali.
2.4 relativamente all’Asse 4 - Misura 4.1 sono da considerarsi ammissibili oltre agli allevamenti di prodotti marini anche quelli di prodotti vallivi ed in particolare sono da considerare prioritarie le iniziative di costruzione di appositi attracchi e l’acquisto di attrezzature per punti di sbarco e lavorazione dei prodotti marini, salmastri o vallivi;
2.5 che per gli aiuti previsti dal Piano, ad esclusione di quelli di cui alle Misure 1.1 e 1.2 del’Asse 1, si applicano le norme previste dal Regolamento (CE) N. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo alla “Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004”, in particolare, secondo quanto previsto dall’art. 3, “l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa non deve superare i 30.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo perseguito. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati nello Stato membro interessato”; a tal fine, le Amministrazioni interessate all’atto della domanda dovranno farsi rilasciare apposita autocertificazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti se il richiedente ha ricevuto aiuti pubblici nell’arco dei tre esercizi finanziari precedenti, quale sia stato l’ammontare di ogni singolo aiuto; tale dichiarazione, con contenuto negativo, dovrà essere rilasciata anche nel caso in cui il richiedente non abbia ricevuto aiuti; ne consegue anche la riduzione entro tale limite (€.30.000,00) dei massimali superiori previsti per singola iniziativa nella delibera n. 2436/1999; si precisa, inoltre, che il predetto massimale corrisponde all’importo totale concedibile nell’ambito di tre esercizi finanziari a una singola impresa nell’ambito di tutte le misure di aiuto coperte dal regime de minimis; al fine di garantire il rispetto del massimale di aiuti sopra citati, il soggetto richiedente deve dichiarare, nella citata autocertificazione, allegata alla domanda, di avere o meno ricevuto contributi pubblici di qualsiasi natura della tipologia “de minimis” nell’esercizio finanziario entro il quale la domanda è presentata e nei due esercizi finanziari precedenti (si deve considerare esclusivamente la data di concessione dei contributi e non altre date - es. data di liquidazione materiale delle agevolazioni); inoltre, prima del provvedimento di concessione del contributo il beneficiario del medesimo dovrà nuovamente dichiarare i contributi pubblici “de minimis” ottenuti nel periodo successivo a quello della data di presentazione della domanda.
3) di fissare il termine di presentazione delle domande per il programma degli interventi per l’anno 2010 al 31 marzo, sia per le domande da presentare alle Amministrazioni Provinciali, che per quelle da presentare all’Amministrazione Regionale secondo le rispettive competenze per misura;
4) di considerare ammissibili, al fine del raggiungimento degli obiettivi del presente programma, anche le spese sostenute da 1 gennaio 2009 per le iniziative di cui agli Assi 2, 3, 4 della DGR n. 2436/1999 e successive modifiche;
5) di prevedere, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 25 della L.R. n. 14/2005, che le Province costiere dell’Emilia-Romagna possano utilizzare per il finanziamento di programmi provinciali per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche dell’anno 2010, i residui e le economie relative ai contributi in conto capitale, di cui alle LL.RR. n.3/1979 e n. 3/1999, sopravvenuti in fase di impegno, liquidazione e controllo delle iniziative previste dai Piani Provinciali finanziati dalla Regione negli anni precedenti;
6) di prevedere che, a tale fine, le Amministrazioni provinciali costiere, tenuti in considerazione i criteri di cui ai precedenti paragrafi, presentino entro il termine indicativo del 30 settembre 2010, un Piano Provinciale per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche per l’anno 2010, contestualmente alla richiesta di autorizzazione all’utilizzo, per il finanziamento delle iniziative previste, di tutti o parte dei residui e delle economie derivanti dai precedenti Piani Provinciali finanziati dalla Regione e di integrazione, a titolo di contributo, a valere sul fondi eventualmente stanziati sul capitolo 24400 del Bilancio Regionale, qualora i fondi residui non siano sufficienti a coprire il fabbisogno dei propri Piani Provinciali;
7) di non ammettere la cumulabilità con altri contributi pubblici richiesti ed ottenuti a qualsiasi titolo dal beneficiario per il medesimo intervento;
8) di individuare nel collaboratore regionale del Dott. Piergiorgio Vasi il responsabile delle misure del programma annuale e del procedimento per gli adempimenti del presente atto;
9) di pubblicare, integralmente, la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e di disporre che la stessa deliberazione sia diffusa tramite il sito: www.ermesimprese.it.