Formulazione riserve alla variante generale del Piano territoriale di coordinamento adottata dalla Provincia di Piacenza con D.C.P. n. 17 del 16/2/2009
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a) di assumere, ai sensi dell’art. 27, comma 7, della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, le riserve alla Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) adottata dalla Provincia di Piacenza con deliberazione di Consiglio n. 17 del 16.2.2009, formulate dal Gruppo di lavoro interdirezioni, così come riportate e numerate dal n. 1.1 al n. 1.90 nella parte narrativa del presente atto e qui integralmente richiamate;
b) di richiedere alla Provincia di Piacenza di adeguare la Variante generale al PTCP alle riserve di cui al precedente punto a), ovvero di esprimersi sulle stesse riserve con motivazioni puntuali e circostanziate, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della L.R. 20/2000, tenendo conto che l’eventuale mancato accoglimento integrale delle riserve determina, ai sensi del comma 9 dell’art. 27, la necessità dell’intesa della Regione per l’approvazione della Variante generale al PTCP;
c) di invitare l’Amministrazione Provinciale, qualora ritenesse necessaria l’acquisizione dell’intesa sulle controdeduzioni alle riserve, a fornire una stesura organica degli elaborati del PTCP controdedotto che evidenzi le eventuali variazioni apportate, anche in accoglimento delle osservazioni pervenute;
d) di dare atto che la relazione istruttoria sottoscritta dal Gruppo di lavoro, unitamente ai pareri trasmessi dalle Direzioni Generali coinvolte nel medesimo Gruppo, sono depositati presso il Servizio Programmazione territoriale e Sviluppo della montagna della Direzione Generale Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e internazionali della Sede regionale di Viale A.Moro 30 - Bologna;
delibera inoltre
in merito alla valutazione ambientale strategica:
e) di dare atto che la valutazione ambientale del piano in oggetto, di cui al D. Lgs. N. 152/2006 e successive modificazioni, è svolta ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. n. 9/2008;
f) di esprimere parere motivato positivo alla Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Piacenza, adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 17 del 16 febbraio 2009, a condizione che si tenga adeguatamente conto dei seguenti elementi:
1) sia necessario approfondire la valutazione ambientale negli strumenti attuativi, comunque denominati, delle previsioni e degli indirizzi del piano con l’obiettivo di disporre di un sistema di valutazione utile alla definizione dei limiti e delle condizioni alla trasformazione del territorio, in particolare relativamente ai sistemi della viabilità, degli ambiti produttivi di sviluppo, degli insediamenti commerciali, dei poli funzionali e delle trasformazioni insediative residenziali potenziali, sulla base del ruolo e del rango dei centri auspicato;
2) si evidenzia la necessità, di approfondire la Valutazione Ambientale negli strumenti attuativi, comunque denominati, delle previsioni e degli indirizzi del piano tenendo conto anche di “ragionevoli alternative”, laddove non siano state adeguatamente valutate, anche per mancanza di elementi fondamentali per la valutazione;
3) con riferimento alla previsione dei poli produttivi, funzionali e commerciali:
- sia necessario che tali previsioni siano adeguatamente supportate da valutazioni circa la compatibilità ambientale degli interventi previsti, sulla base anche delle risultanze della ValSAT, e in particolare che siano disposte in normativa direttive e prescrizioni finalizzate ad una progettazione delle opere basata su una preventiva verifica delle condizioni di sostenibilità degli interventi, tenendo conto anche alternative progettuali e localizzative;
- sia necessario che le “Schede descrittive dei Poli produttivi di sviluppo territoriale” (Allegato N7 delle NTA), “Schede descrittive dei Poli funzionali” (Allegato N8 delle NTA), “Schede descrittive delle grandi strutture di vendita” (Allegato N9 delle NTA), siano integrate sulla base delle risultanze della ValSAT, e in particolare che gli interventi attuativi di tali ambiti siano subordinati alla realizzazione di adeguate condizioni di sostenibilità;
- sia necessario integrare tali schede riportando le “misure di mitigazione e compensazione” contenute nell’allegato 3.B della VALSAT, in particolare le misure previste per le politiche/azioni 3.e.1, 3.f.1.1 e 3.f.1.2 e le “mitigazioni e compensazioni ambientali” contenute nelle “schede di VALSAT” dello Studio di Incidenza, in particolare per le azioni 3.e.1, 3.f.1.1 e 3.f.1.2);
- sia necessario che gli Accordi Territoriali, ove previsti dalla normativa regionale vigente, tengano conto dei contenuti di tali schede, e definiscano conseguentemente gli interventi necessari a garantire la compatibilità e sostenibilità delle previsioni di piano;
4) con riferimento alle principali previsioni di infrastrutture per la mobilità:
- sia necessario che tali previsioni siano adeguatamente supportate da valutazioni circa la compatibilità ambientale degli interventi previsti, sulla base anche delle risultanze della ValSAT, e in particolare che siano disposte in normativa direttive e prescrizioni finalizzate ad una progettazione delle opere basata su una preventiva verifica delle condizioni di sostenibilità degli interventi, tenendo conto anche alternative progettuali e localizzative;
- sia necessario elaborare, anche al fine di una migliore comprensione delle scelte del piano,delle schede relative alle previsioni degli interventi più significativi previsti (quali il nuovo ponte sul Po, l’asse cispadano, l’asse pedemontano, nuovi caselli autostradali etc.), riportando le “misure di mitigazione e compensazione” contenute nell’allegato 3.B della VALSAT, in particolare le misure previste per le politiche/azioni 5.a.1.1 e 5.a.1.2, 5.a.2.1 e le “mitigazioni e compensazioni ambientali” contenute nelle “schede di VALSAT” dello Studio di Incidenza, in particolare per le azioni 5.a.1 e 5.a.2, 5.b.2:
5) con riferimento ai “bacini di accumulo” di cui all’allegato N5 delle NTA, e relative schede 1, 2, 3:
- - sia necessario che tali previsioni siano adeguatamente supportate da valutazioni circa la compatibilità ambientale degli interventi previsti, sulla base anche delle risultanze della ValSAT, e in particolare che siano disposte in normativa direttive e prescrizioni finalizzate ad una progettazione delle opere basata su una preventiva verifica delle condizioni di sostenibilità degli interventi, tenendo conto anche alternative progettuali e localizzative;
- - sia necessario integrare le schede, contenute nell’allegato N5 alle NTA, sulla base degli esiti delle valutazioni del punto precedente, con le “mitigazioni e compensazioni ambientali” contenute nelle “schede di VALSAT” dello Studio di Incidenza, in particolare per l’azione 1.c.3;
- - sia necessario integrare nell’apparato normativo del piano quanto contenuto nell’Allegato 3B della ValSAT, “schede tematiche di approfondimento”, relativamente alle azioni di mitigazione e/o compensazione e il loro livello di cogenza rispetto alla possibilità di attuazione della determinata politica/azioni di piano;
6) con riferimento al disposto normativo degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:
- - si ritiene, necessario sia meglio definita, anche nei successivi strumenti attuativi, la scelta della soglia massima di 10000 mq, per gli impianti di produzione di energia, mediante pannelli solari fotovoltaici, realizzabili nei suoli agricoli, rapportandola adeguatamente, ad esempio, alla superficie agricola utilizzata (SAU);
7) si ritiene che l’accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT, allegato al piano adottato, comporti il necessario aggiornamento del documento di valutazione, ed inoltre, si ritiene che nel caso gli effetti ambientali siano significativi sarà necessario aggiornare anche la presente valutazione;
8) siano affidate alla obbligatoria procedura di verifica (screening) di cui al titolo II ovvero alla obbligatoria procedura di VIA di cui al Titolo III della L.R. 9/99 cui devono essere assoggettati gli interventi derivanti dall’attuazione della Variante generale al PTCP, la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali;
delibera inoltre
in merito alla valutazione di incidenza:
g) di dare atto della Valutazione di Incidenza approvata dalla Provincia di Piacenza con Determina del Dirigente n.2385 del 21/12/2009;
h) di ritenere necessario integrare nell’apparato normativo del piano (art. 52) il livello di cogenza delle schede dalle della Valutazione d’Incidenza in particolare le “mitigazioni e compensazioni ambientali”;
i) di ritenere necessario approfondire le analisi e le misure di “mitigazioni e compensazioni ambientali” contenute nello studio di incidenza, tra le quali quelle relative ai poli produttivi di sviluppo territoriale (1, 2, 5), ai poli produttivi consolidati (2,3), ai poli funzionali (1, 6, 7), alle grandi strutture di vendita(1, 2, 4, 6), alle principali infrastrutture per la mobilità (ponte sul Po, asse cispadano, asse pedemontano, etc) nelle successive fasi di attuazione (accordi territoriali, PUA, etc.);
j) di raccomandare una specifica attenzione alle possibili interferenze con gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nei sopra citati siti Natura 2000 ed una conseguente attenta valutazione dell’incidenza nelle successive fasi di pianificazione e di progettazione dei singoli interventi, ponendo particolare attenzione soprattutto ai seguenti aspetti:
- compatibilità degli interventi previsti con le Misure generali di conservazione delle ZPS (DGR n. 1224/08);
- compatibilità con le prescrizioni e dei pareri già espressi dagli Enti gestori delle Aree naturali protette;
- analisi delle possibili alternative, soprattutto nei casi di nuovi tracciati stradali, al fine di allontanare il più possibile queste infrastrutture dai siti stessi;
- predisposizione di idonee e congrue misure di mitigazione e di compensazione ambientale da realizzarsi soprattutto nei pressi delle opere considerate impattanti;
delibera infine
k) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, del D. Lgs 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, copia della presente deliberazione alla Provincia di Piacenza; ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, la Provincia dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale in merito all’approvazione del piano, nonché il parere motivato, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate i merito al monitoraggio;
l) di informare che è possibile prendere visione del piano e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria in materia di valutazione ambientale strategica presso la Regione Emilia – Romagna, Via dei Mille 21, Bologna – Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale;
m) di rendere pubblico attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, ai sensi dell’art. 17, del D. Lgs 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 il presente partito di deliberazione, la Dichiarazione di sintesi nonché le misure adottate in merito al monitoraggio;
n) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione.
(omissis)