Domus Art Srl – Domande 28.09.2004 e 07.07.2009 di concessione di derivazione d’acqua pubblica, per uso scambio termico con pompa di calore, antincendio, igienico e irrigazione aree verdi, dalle falde sotterranee in comune di San Secondo P.se (PR), Via del Grugno, 3. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001, artt. 5 e 6. Concessione di derivazione
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
(Omissis)
determina:
a) di rilasciare alla ditta Domus Art Srl con sede legale in comune di San Secondo P.se (PR), Strada del Grugno n. 3, P. IVA 00262790344, e legalmente domiciliata presso la sede del Comune di San Secondo P.se (PR) fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in comune di San Secondo P.se (PR), Foglio 38, mappale 69, per uso igienico ed assimilati (scambio termico con pompa di calore, antincendio, igienico e irrigazione aree verdi), con una portata massima pari a litri/sec. 21,60 pari a moduli 0,216 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 27.700 dei quali 27.000 da scaricare nella stessa falda da cui sono stati prelevati;
b) che l’effettivo prelievo e lo scarico in falda delle acque usate nello scambio termico con la pompa di calore, possano essere attuati solo dopo aver acquisito l’autorizzazione provinciale allo scarico in falda;
c) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
(Omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della determina in data 02.10.2009 n. 9775
(Omissis)
Art. 4 – Durata della concessione
4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.
4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:
- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell’art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.
(Omissis)