Reg. (CE) n. 834/2007 e L.R. n. 28/1997 concernenti norme per il settore biologico. Criteri e procedure per la notifica di attività e per l'iscrizione nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica della regione Emilia-Romagna. Disciplina del flusso informativo relativo al sistema di controllo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio in data 24 giugno 1991, e relative modifiche ed integrazioni relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
- il Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 “Attuazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico” che ha previsto, fra l’altro, l’obbligo di notifica di attività con il metodo biologico, l’istituzione degli elenchi regionali degli operatori biologici nonché i compiti degli Organismi di controllo riconosciuti;
- la Legge regionale 2 agosto 1997, n. 28 “Norme per il settore agroalimentare biologico. Abrogazione della L.R. 26 ottobre 1993, n. 36”, ed in particolare l’articolo 5, nel quale si è data attuazione a quanto previsto dalla predetta normativa nazionale istituendo l’apposito Elenco regionale degli operatori biologici;
Dato atto che con deliberazione n. 860 in data 8 giugno 1998 sono state stabilite – in riferimento alle norme recate dal Reg. (CEE) 2092/91 ed alle disposizioni di attuazione di cui al predetto D.Lgs. 220/1995 – le modalità per l’iscrizione, recesso e cancellazione degli operatori biologici dall’Elenco regionale nonché per la presentazione delle notifiche di attività di produzione biologica;
Richiamati, altresì:
- il Decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante “Modalità di attuazione del Regolamento CE n. 1804/99 sulle produzioni animali biologiche” che, all’allegato III, aggiorna la modulistica relativa alla notifica di attività biologica e al controllo delle produzioni zootecniche;
- il Decreto ministeriale datato 7 luglio 2005 recante “Esonero di alcuni operatori del settore biologico dagli obblighi previsti dall’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CEE) n. 2092/1991, come modificato dall’articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 392/2004, e approvazione di nuova modulistica, sezione C, preparazioni alimentari”;
Preso atto:
- che con il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, contestualmente all’abrogazione del citato Reg. (CEE) n. 2092/1991, sono state dettate nuove norme per la produzione biologica e per l’etichettatura dei prodotti biologici;
- che con il Regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 sono state fissate le modalità di applicazione del predetto Reg. (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli;
Considerato, altresì:
- che dalla data di emanazione del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 sono stati introdotti strumenti innovativi in grado di semplificare il rapporto tra l’Amministrazione regionale e gli utenti, anche attraverso l’uso di tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
- che, in merito, il Codice dell’amministrazione digitale (C.A.D.) di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ha sancito, per i cittadini e le imprese, il diritto di richiedere ed ottenere l’uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con la Pubblica Amministrazione, nonché la possibilità di accedere in via telematica ai dati ed ai procedimenti, purché nell’osservanza delle norme dettate a protezione dei dati personali;
- che nel C.A.D. sono stati altresì riconosciuti il diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo ed all’accesso ai documenti amministrativi mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nonché la possibilità di effettuare la trasmissione di ogni atto e documento all’amministrazione pubblica con l’utilizzo di tali tecnologie se inviato e formato nel rispetto della normativa vigente;
- che - nel quadro di una complessiva riorganizzazione in termini di efficienza, efficacia, trasparenza, economicità, imparzialità, semplificazione e parte-cipazione - le Pubbliche Amministrazioni adottano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei rapporti interni e con i privati nel rispetto delle misure di sicurezza informatiche, tecnologiche e procedurali e garantiscono l’accesso alla consultazione, alla circolazione e lo scambio dei dati e informazioni nonché l’interoperabilità dei sistemi e l’integrazione dei processi di servizio fra le diverse Amministrazioni;
- che la riorganizzazione strutturale e gestionale delle Pubbliche Amministrazioni impone un migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e la razionalizzazione e semplificazione di procedimenti amministrativi, delle attività gestionali e delle modalità d’accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese;
Visti, in particolare, del citato Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
- l’art. 24 riguardante la firma digitale;
- l’art. 48 relativo alla trasmissione telematica di comunicazioni mediante posta elettronica certificata;
- l’art. 64, in cui è stabilito che la carta d’identità elettronica (di seguito CIE) e la carta nazionale dei servizi (di seguito CNS) costituiscono gli strumenti per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle Pubbliche Amministrazioni per i quali sia prevista l’autenticazione informatica consentendo, a tutt’oggi, l’accesso con strumenti diversi purché in grado di accertare l’identità del soggetto che richiede l’accesso;
- l’art. 65, riguardante la validità delle istanze e dichiarazioni presentate alle Pubbliche Amministrazioni per via telematica ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 445/2000;
- l’art. 66, ove sono definiti i principi relativi all’emissione ed al contenuto di CIE e CNS;
Visti inoltre:
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ed in particolare gli artt. 18, 19, 31 e 34;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ed in particolare l’art. 38;
- la L.R. 24 maggio 2004, n. 11 ”Sviluppo regionale della società dell’informazione”, ed in particolare gli artt. 2, 3 e 12;
- il Regolamento regionale 31 ottobre 2007, n. 2 “Regolamento per le operazioni di comunicazione e di diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell’AGREA, dell’Agenzia di protezione civile, dell’Agenzia regionale INTERCENT – ER e dell’IBACN” e nello specifico gli artt. 3, 4 e 17;
Dato atto:
- che, nel corso del processo di informatizzazione da tempo in atto per il più efficiente esercizio dell’azione amministrativa e con particolare riferimento al settore agricolo ed agroalimentare, la Regione Emilia-Romagna ha previsto l’istituzione, nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Regione, dell’Anagrafe informatizzata delle aziende agricole, disciplinata con Regolamento regionale 15 settembre 2003, n. 17, quale banca dati finalizzata alla semplificazione delle relazioni tra imprese agricole e Pubblica Amministrazione;
- che, nel contesto delineato dalle sopra citate normative in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, la Direzione Generale Agricoltura ha dato ulteriore impulso al processo di informatizzazione con una serie di attività finalizzate all’obiettivo di incrementare l’uso del proprio sito web Ermesagricoltura come ufficio virtuale atto alla comunicazione e all’interazione con soggetti esterni, alternativo ed, in alcuni casi, esclusivo rispetto a quello tradizionale;
- che nell’ambito di tali attività è stato predisposto uno specifico programma applicativo denominato “AGRIBIO” per la compilazione per via telematica della notifica di attività con metodo biologico da trasmettere all’Amministrazione regionale, alternativa o in aggiunta alla modalità cartacea;
- che “AGRIBIO” si avvale, attraverso l’interconnessione, delle informazioni contenute nell’Anagrafe delle aziende agricole, archivio a cui hanno l’obbligo d’iscriversi i soggetti che esercitano l’attività agricola, agroindustriale, forestale e dalla pesca e che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione in materia di agricoltura;
- che, attraverso la realizzazione del fascicolo aziendale, l’Amministrazione regionale ha a disposizione una banca dati informatizzati di dati validati, da utilizzare anche ai fini di una completa e corretta compilazione della notifica da parte dell’operatore biologico;
Rilevato, inoltre:
- che l’art. 17 del citato Regolamento regionale 31 ottobre 2007 n. 2 ha legittimato, ai fini della protezione dei dati personali, la comunicazione di dati contenuti nell’Anagrafe delle aziende agricole tanto a soggetti di natura pubblicistica quanto a soggetti di natura privatistica, tra i quali sono da ricomprendere anche gli Organismi di Controllo per il settore biologico limitatamente alle aziende controllate;
- che con determinazione dirigenziale n. 7644 del 4 agosto 2009 recante “Disciplinare tecnico relativo alle modalità di autorizzazione all’accesso al Sistema informativo agricolo regionale da parte di soggetti pubblici e privati, esterni alla regione Emilia-Romagna” è stato regolamentato l’accesso da parte di tali soggetti per effettuare operazioni di trattamento di dati personali, nel rispetto della normativa dettata a tutela della “Privacy”;
Attesa la necessità – in sede di adeguamento delle prescrizioni fissate con la citata deliberazione n. 860/1998, alla normativa comunitaria vigente – di disciplinare gli aspetti operativi per la presentazione delle notifiche di attività da parte degli operatori biologici, tenendo conto dell’evoluzione complessivamente intervenuta in materia di sistemi informatizzati;
Ritenuto in tal senso opportuno prevedere che l’accesso ad “AGRIBIO” sia regolato secondo la disciplina definita nella citata determinazione dirigenziale n. 7644/2009, in particolare per quanto riguarda i sistemi di autenticazione informatica, il contenuto e la gestione informatica del mandato;
Attesa pertanto la necessità di provvedere, alla luce delle considerazioni sopra formulate:
- ad aggiornare le disposizioni fissate nella richiamata deliberazione n. 860 del l8 giugno 1998, attraverso una nuova disciplina dei contenuti e delle modalità di presentazione della notifica di attività con metodo biologico ad esclusione delle attività d’importazione;
- ad approvare la nuova modulistica per l’effettuazione della notifica di attività con il metodo biologico;
- ad attivare “AGRIBIO” in quanto strumento idoneo a semplificare il procedimento amministrativo di notifica, ed a consentire la verifica della corrispondenza delle informazioni, riportate in sede di notifica, con i dati presenti e validati nel fascicolo aziendale;
- ad adeguare, anche in funzione della più recente normativa comunitaria in materia, i criteri per l’iscrizione all’Elenco regionale degli operatori biologici e la cancellazione;
- a regolare il flusso informativo intercorrente tra i soggetti pubblici e privati che operano nel settore
approvando, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i seguenti allegati:
- Allegato A: “Reg. (CE) n. 834/2007 e L. R. n. 28/1997 concernenti norme per il settore biologico. Criteri e procedure per la notifica di attività e per l’iscrizione nell’elenco degli operatori dell’agricoltura biologica della Regione Emilia-Romagna. Disciplina del flusso informativo relativo al sistema di controllo”
- Allegato B: Modulo per la notifica di attività con metodo biologico con le informazioni aggiuntive previste da “Agribio” (D.Lgs. 220/1995; DD.MM 20/8/2000 e 7/7/2005) (notifica in forma cartacea)
- Allegato C: Modulo per la comunicazione di recesso dal sistema di controllo dell’agricoltura biologica
- Allegato D: Contenuti e modalità per la comunicazione alla Regione dei provvedimenti sanzionatori comminati agli operatori dagli Organismi di Controllo ai sensi dell’art. 30 del Reg. (CE) 834/2007><li>
Dato atto che il modulo di cui al predetto Allegato B contiene tutte le informazioni presenti nel fac-simile della notifica di attività con metodo biologico, approvata con il citato D. Lgs. 220/1995 e successive modifiche con decreti ministeriali, comprende le informazioni aggiuntive previste dall’applicativo “AGRIBIO” e riporta in calce le tabelle con le codifiche obbligatorie da usare per la compilazione del modulo;
Ritenuto, altresì, di stabilire:
- che gli operatori biologici che hanno una posizione nella banca dati dell’Anagrafe delle aziende agricole e che conducono unità produttive in Emilia-Romagna possano utilizzare “AGRIBIO” per l’invio delle notifiche di attività, al fine di realizzare una banca dati unitaria ed organica con informazioni coincidenti con quelle riportate e validate nel fascicolo anagrafico;
- che tale nuova modalità procedurale sia oggetto di una sperimentazione per la durata di un anno, decorso il quale dovrà essere verificata la concreta efficacia, idoneità e completezza delle misure adottate, anche in ragione dell’attuale fase di transizione della normativa comunitaria e nazionale del settore;
- che modifiche ed integrazioni di carattere tecnico-gestionale, necessarie per razionalizzare la procedura delineata nel predetto Allegato A o per adeguarla a modificazioni introdotte dalla normativa comunitaria e nazionale, possano essere disposte con atto del dirigente del Servizio Valorizzazione delle Produzioni, cui è altresì demandata la facoltà di prorogare la fase di sperimentazione per il tempo tecnico necessario a detti adeguamenti;
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007” e successiva modifica;
Dato atto dell’allegato parere;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi
delibera:
1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2) di approvare quali parti integranti del presente atto i seguenti allegati:
- Allegato A: “Reg. (CE) n. 834/2007 e L. R. n. 28/1997 concernenti norme per il settore biologico. Criteri e procedure per la notifica di attività e per l’iscrizione nell’elenco degli operatori dell’agricoltura biologica della Regione Emilia-Romagna. Disciplina del flusso informativo relativo al sistema di controllo”
- Allegato B: Modulo per la notifica di attività con metodo biologico con le informazioni aggiuntive previste da “Agribio” (D.Lgs. 220/1995; DD.MM 20/8/2000 e 7/7/2005) (notifica in forma cartacea)
- Allegato C: Modulo per la comunicazione di recesso dal sistema di controllo dell’agricoltura biologica
- Allegato D: Contenuti e modalità per la comunicazione alla Regione dei provvedimenti sanzionatori comminati agli operatori dagli Organismi di Controllo ai sensi dell’art. 30 del Reg. (CE) 834/2007><li>
3) di stabilire che gli operatori biologici possano utilizzare l’applicativo informatico “AGRIBIO” per l’invio delle notifiche di attività;
4) di fissare una fase di adeguamento, della durata coincidente con il periodo di sperimentazione indicato al successivo punto 5), entro il cui termine gli operatori biologici, che fino alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni abbiano effettuato la notifica all’Amministrazione regionale, sono tenuti a presentare una notifica con le modalità descritte nelle presenti disposizioni;
5) di prescrivere che le disposizioni qui approvate siano oggetto di sperimentazione per la durata di un anno, decorso il quale dovrà essere verificata la concreta efficacia, idoneità e completezza delle misure adottate, anche in ragione dell’attuale fase di transizione della normativa comunitaria e nazionale del settore;
6) di prevedere che modifiche ed integrazioni di carattere tecnico-gestionale, necessarie per razionalizzare la procedura delineata nel predetto Allegato A o per adeguarla a modificazioni introdotte dalla normativa comunitaria e nazionale, possano essere disposte con atto del dirigente del Servizio Valorizzazione delle Produzioni, cui è altresì demandata la facoltà di prorogare la fase di sperimentazione per il tempo tecnico necessario a detti adeguamenti;
7) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sul portale Ermesagricoltura e secondo le altre forme di pubblicità previste dall’ordinamento;
8) di dare atto che dalla data di pubblicazione della presente deliberazione e dei suoi allegati sul Bollettino Ufficiale cessano di avere efficacia le disposizioni recate dalla deliberazione n. 860 dell’8 giugno 1998.