Disposizioni attuative di intervento per gli anni 2025 e successivi per la gestione di Popilia japonica Newman
Visti:
- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE)n.228/2013, UE n. 652/2014, UE n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e abroga le Direttive 69/464 CEE, 74/647 CEE, 93/85 CEE, 98/57 CE, 2000/29 CE, 2006/91 CE, e 2007/33 CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE)2021/2285 del 14 dicembre 2021;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1° agosto 2023 relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione di Popillia japonica Newman e a misure per l’eradicazione e il contenimento dell’organismo nocivo in questione all’interno di determinate aree delimitate nel territorio dell’Unione;
- il Decreto ministeriale del 3 aprile 2024 n.0154311, approvato dal CFN del 18 marzo 2024, concernente l’“Adozione del Piano di emergenza nazionale per Popillia japonica Newman”;
- il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;
- l’art. 6, comma 3. lettera o, del citato Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n.19 che prevede, fra le funzioni dei Servizi fitosanitari regionali la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
- l’art. 32, comma 1, del citato Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 19 recante “I Servizi fitosanitari regionali curano l’attuazione, nel territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie per la protezione delle piante di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 2016/2031”.
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31";
Considerato:
- che l’organismo nocivo Popillia japonica Newman, è classificato da quarantena rilevante per l’Unione Europea, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE)n. 2016/2031;
- che il suddetto organismo nocivo è elencato nell’allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/2072, tra gli organismi nocivi da quarantena di cui è nota la presenza nel territorio dell’Unione;
- che il Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce l’elenco degli organismi nocivi prioritari per i quali il potenziale impatto economico, ambientale o sociale è considerato particolarmente grave e che fra tali organismi è contemplato Popillia japonica Newman;
- che il Decreto ministeriale del 3 aprile 2024 n.0154311, concernente l’“Adozione del Piano di emergenza nazionale per Popillia japonica Newman” ha definito le misure fitosanitarie da adottare sul territorio della Repubblica italiana al fine di prevenire e contrastare la diffusione dell’organismo nocivo Popillia japonica Newman;
- che Popillia japonica Newman rappresenta un rischio fitosanitario per numerose specie ornamentali presenti nel contesto urbano e per le aree agricole prossime ad aree verdi ove tale insetto è presente;
Dato atto che tali disposizioni impegnano la Regione Emilia-Romagna attraverso il Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni ad eseguire i controlli sui vegetali e i prodotti vegetali, eseguire la sorveglianza del territorio al fine di impedire l’introduzione e la diffusione degli organismi nocivi da quarantena e applicare le misure fitosanitarie previste dalla normativa comunitaria e nazionale;
Considerato che dal 2021 sono state effettuate indagini relative a Popillia japonica Newman in Emilia-Romagna con catture di esemplari del suddetto coleottero che hanno reso necessario definire un’area delimitata per la presenza di Popillia japonica Newman in Emilia-Romagna istituendo una zona infestata e la relativa zona cuscinetto definendo le misure fitosanitarie da realizzare contro questo organismo nocivo nei diversi ambiti in cui è stato rinvenuto;
Preso atto che:
- nel corso delle indagini 2024 effettuate nella zona cuscinetto istituita con Determinazione Dirigenziale n. 27057 del 22/12/2023 “Disposizioni attuative di intervento per gli anni 2023 e successivi per la gestione di Popillia japonica Newman nella Regione Emilia-Romagna” non sono stati riscontrati sintomi ascrivibili all’attività di Popillia japonica Newman sulla vegetazione, ma permangono catture di adulti nella rete di trappole posta in area infestata ed è stata rinvenuta la presenza di una larva in zona infestata;
- la delimitazione del territorio emiliano-romagnolo è strettamente collegata alla delimitazione delle confinanti zone infestate della Lombardia, che aggiorna la propria delimitazione del territorio regionale con D.d.s. 4 novembre 2024 - n. 16480 “Aggiornamento dell’area delimitata per la presenza di Popillia japonica Newman in Lombardia. Abrogazione d.d.s. 30 ottobre 2023“;
Ritenuto pertanto necessario aggiornare:
- le procedure di attuazione per il contrasto e il controllo di Popillia japonica Newman per l’anno 2025 e successivi (All.1);
- l’area delimitata per la presenza di Popillia japonica Newman in Emilia-Romagna per l’ingresso in area cuscinetto dell’intero territorio dei seguenti comuni:
- Provincia di Piacenza: Besenzone, Cadeo, Carpaneto Piacentino, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore, Fiorenzuola d'Arda, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Villanova sull'Arda;
- Provincia di Parma: Polesine Zibello, (All.2);
Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 2319 del 22 dicembre 2023, “Modifica degli assetti organizzativi della giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”
- n. 1276 del 24 giugno 2024, “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024”;
Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione n. 468/2017;
Viste inoltre le determinazioni del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca:
- n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022";
- n. 5314 del 14 marzo 2024 recante “Proroga dell'incarico di responsabile del Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni, della Direzione Generale agricoltura, caccia e pesca”;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2024-2026. Approvazione” e ss.mm.ii.;
Dato atto altresì che il provvedimento sarà soggetto a pubblicazione ulteriore, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3 del D. Lgs.33/2013 come previsto nella Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto:
1. di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, l’Allegato 1 e l’Allegato 2, entrambi parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. che la propria precedente determinazione n. 27057 del 22/12/2023 esaurisce la sua efficacia con l’adozione della presente determinazione;
3. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Fitosanitario Centrale, ai Servizi Fitosanitari di Regione Lombardia e Piemonte, ai Consorzi Fitosanitari delle province di Piacenza e di Parma, ai Comuni interessati, agli operatori iscritti al Registro Unico degli Operatori Professionali coinvolti;
4. che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
5. di pubblicare il presente atto sul sito https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/avversita/schede/avversita-per-nome/popillia
6. di provvedere alla pubblicazione integrale della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna al fine di garantirne la più ampia diffusione.