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Quote latte. Assegnazione delle quote latte attribuite alla Regione Emilia-Romagna per la campagna lattiera 2011/2012, in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale 1409/04 e 134/10. Modifiche alle graduatorie approvate con determinazione n. 466 del 21 gennaio 2005

IL RESPONSABILE

Richiamati:

- il Decreto Legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in Legge 30 maggio 2003, n. 119, recante: “Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”;

- il Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in Legge 9 aprile 2009, n. 33, recante: “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario”;

- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 31 luglio 2003 recante: “Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1409 del 12 luglio 2004 avente per oggetto: “Definizione dei criteri per l’attribuzione delle quote latte assegnate alla Regione Emilia-Romagna. Applicazione art. 3 e art. 10 comma 22 della Legge 30 maggio 2003, n. 119”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 134 dell’ 1 febbraio 2010 avente per oggetto: “Deliberazione della Giunta regionale n. 1409/2001. Modifica dei criteri per lo scorrimento delle graduatorie per l’assegnazione delle quote latte derivanti dalla riserva nazionale”;

- la propria determinazione n. 466 del 21 gennaio 2005 che approva le graduatorie e assegna le quote disponibili per la campagna lattiera 2005/2006;

- le proprie determinazioni 1641/05, 1262/06, 1603/07, 2641/07, 1313/08, 1553/09 e 1353/10, che apportano modifiche alle graduatorie e assegnano le quote disponibili dalla campagna lattiera 2005/2006 alla campagna lattiera 2010/2011;

Preso atto che la citata deliberazione della Giunta regionale 134/10 ha stabilito:

  • di escludere dalle graduatorie le aziende che hanno ricevuto un’assegnazione ex legge 33/2009 maggiore o uguale al quantitativo già previsto nella graduatoria stessa;
  • ­ di ricalcolare i quantitativi da attribuire alle aziende che hanno ricevuto un’assegnazione ex legge 33/2009 inferiore al quantitativo già previsto nella graduatoria regionale, diminuendoli dei quantitativi già assegnati;

Considerato che la citata deliberazione della Giunta regionale 1409/04 inserisce quale vincolo per il mantenimento della posizione in graduatoria la prescrizione di cui alla legge 119/03, art. 3, comma 4-bis, ovvero che in nessun caso possono beneficiare delle assegnazioni i produttori che abbiano venduto o affittato, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari;

Rilevato che le Province, nell’ambito delle attività istruttorie, hanno riscontrato che alcune aziende inserite nelle graduatorie approvate con la citata determinazione 466/05, così come modificata dalle determinazioni 1641/05, 1262/06, 1603/07, 1313/08, 1553/09 e 1353/10, non mantengono i requisiti previsti, in particolare n. 36 aziende hanno ceduto tutta o parte della propria quota;

Dato atto:

- che Agea, con nota inviata tramite posta elettronica acquisita agli atti del Servizio con prot. n. 246719 dell’11 ottobre 2010, ha trasmesso le risultanze della ripartizione delle diverse riserve nazionali;

- che i quantitativi disponibili per la campagna lattiera 2011/2012 ammontano pertanto a:

a) quota consegne pianura = kg. 381.951;

b) quota consegne zona svantaggiata = kg. 0;

c) quota consegne montagna = kg. 644.679;

d) quota vendite dirette pianura = kg. 37.738;

e) quota vendite dirette zona svantaggiata = kg. 0;

f) quota vendite dirette montagna = kg. 12.555;

Considerato altresì che le assegnazioni effettuate per la campagna precedente, 2010/2011, hanno permesso lo scorrimento delle graduatorie fino alle seguenti posizioni:

a) graduatoria consegne pianura = n. A360 compresa;

b) graduatoria consegne zona svantaggiata = n. B7 compresa;

c) graduatoria consegne montagna = n. C390 compresa;

d) graduatoria vendite dirette pianura = n. D12 compresa;

e) graduatoria vendite dirette svantaggiata = n. 0;

f) graduatoria vendite dirette montagna = n. F1 compresa;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto:

­- a pronunciare la decadenza dalle graduatorie e la conseguente esclusione dalle stesse delle aziende segnalate dalle Province, riportate nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

­- ad assegnare le quote disponibili per la campagna lattiera 2011/2012, mediante lo scorrimento delle graduatorie in ragione dei quantitativi disponibili e secondo i criteri stabiliti dalla citata deliberazione di Giunta regionale 134/10;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416, in data 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07.” e successive modifiche;

attestata la regolarità amministrativa;

determina:

1) di richiamare integralmente quanto riportato in premessa;

2) di recepire le segnalazioni delle Province effettuate con le note acquisite agli atti del Servizio;

3) di pronunciare la decadenza dalle graduatorie e la conseguente esclusione dalle stesse delle aziende segnalate dalle Province, nella formulazione riportata nell’allegato 1 “nominativi delle aziende escluse dalle graduatorie per vendita di quota” parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) di prendere atto che per la campagna lattiera 2011/2012 le quote da assegnare per ogni tipologia di graduatoria sono le seguenti:

a) quota consegne pianura = kg. 381.951;

b) quota consegne zona svantaggiata = kg. 0;

c) quota consegne montagna = kg. 644.679;

d) quota vendite dirette pianura = kg. 37.738;

e) quota vendite dirette zona svantaggiata = kg. 0;

f) quota vendite dirette montagna = kg. 12.555;

5) di assegnare le quote di cui al punto 4) lett. a), c) e d), a decorrere dall’ 1 aprile 2011, mediante lo scorrimento delle rispettive graduatorie secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale 134/10, individuando i soggetti beneficiari e i rispettivi quantitativi negli elenchi riportati negli allegati dal n. 2 al n. 4, parti integranti e sostanziali del presente atto;

6) di non procedere all’assegnazione di quota riferita alle graduatorie di cui al punto 4) lett. b), e) ed f), per insufficiente disponibilità dei quantitativi;

7) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

8) di dare atto che con la suddetta pubblicazione si intendono adempiuti gli obblighi di comunicazione del presente provvedimento ai soggetti interessati.

Il Responsabile del Servizio

Davide Barchi

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