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Procedura di verifica (screening) relativa al trasferimento di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in loc. Fossoli, Carpi (MO), ad opera della Ditta GARC S.p.A. (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a. di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto denominato “trasferimento di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in loc. Fossoli, Carpi (MO), ad opera della Ditta GARC SpA” da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1.

  1. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, dovranno essere messi in atto tutti gli interventi ed azioni di mitigazione previsti nel progetto;
  2. dovranno essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l’impatto acustico e l’emissione di polveri in atmosfera;
  3. resta fermo che tutte le autorizzazioni e/o comunicazioni, necessarie per la realizzazione del progetto oggetto della presente valutazione, dovranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni, in particolare dovranno essere richieste le seguenti autorizzazioni: autorizzazione paesaggistica, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, autorizzazione allo scarico in acque superficiali, comunicazione per il recupero dei rifiuti, eventuali DIA o permessi di costruire per i fabbricati adibiti a servizi e per le infrastrutture e dotazioni impiantistiche previste (asfalti, pozzo, pesa, duna, ecc.);
  4. 4. in particolare la comunicazione di inizio attività ex art. 216 del DLgs 152/06, dovrà essere presentata solo successivamente al conseguimento delle autorizzazioni: paesaggistica, alle emissioni diffuse in atmosfera e allo scarico delle acque reflue meteoriche di dilavamento;
  5. i registri di carico e scarico dovranno essere tenuti, presso l’area dell’impianto in progetto, in strutture proprie o presso i locali di servizio previsti nell’area ove si svolgeranno le attività di Ca.Re. Srl;
  6. 6. l’altezza massima dei cumuli non dovrà mai superare quella della duna-barriera, ossia 6 m;
  7. 7. conformemente al Piano Particolareggiato vigente, le attività di stoccaggio e trattamento devono essere effettuate e mantenute all’interno dell’area definita “Riciclato” e, in fase di presentazione della Comunicazione per il recupero dei rifiuti (art. 216 D.Lgs. 152/2006), dovranno essere ricalcolate le quantità dichiarate;
  8. 8. per l’utilizzo di un serbatoio mobile per lo stoccaggio del carburante (gasolio), deve essere determinata un’area fissa per il rifornimento di carburante, dotata di platea in calcestruzzo e di disoleatore per il trattamento delle acque di dilavamento; in alternativa può essere installato un serbatoio fisso per il carburante con idonea vasca di contenimento e tettoia di protezione dalle acque meteoriche;
  9. 9. con l’impianto a regime, dovrà essere effettuato un collaudo acustico;

10. non prelevare e trasferire acqua dalla sede di Via dei Trasporti per umidificare i materiali in fase di movimentazione, ma utilizzare acqua disponibile in loco, da pozzo o da corpo idrico superficiale previa adeguata autorizzazione;

11. realizzare il pozzo, preventivamente all’avvio dell’attività di Garc, al fine di mettere in atto tutte le azioni di mitigazione previste nel progetto per il contenimento delle polveri;

12. realizzare un altro piezometro di monitoraggio nell’area di Garc, a valle della direzione del flusso di falda;

13. effettuare un monitoraggio delle polveri in fase di esercizio, per valutare l’area di ricaduta;

14. una volta terminato lo Screening e definito l’assetto del nuovo impianto, GARC dovrà rivedere l’attività dell’impianto di Via dei Trasporti al fine di ridefinire le tipologie di rifiuti trattate, la loro destinazione, nonché la dotazione impiantistica nella configurazione conseguente al trasferimento di parte delle attività nel nuovo impianto;

15. realizzare subito la pesa prevista nel Piano Particolareggiato o, in alternativa, accordarsi con CA.RE. Srl per la realizzazione di un’unica pesa interaziendale;

16. in fase di presentazione della domanda per l’autorizzazione allo scarico, Garc dovrà aggiornare il calcolo per il dimensionamento della vasca, sulla base del coefficiente di permeabilità della pavimentazione e del tempo di sedimentazione, che in caso di materiale fine è di 45 minuti;

17. nelle successive fasi autorizzative (autorizzazione allo scarico e comunicazione di inizio attività ex art. 216 del DLgs 152/06) dovrà essere presentata, sia per la zona operativa sia per i rimanenti 8000 mq., apposita tavola riportante la stratigrafia del terreno e gli indici di permeabilità dei vari materiali stratificati; 

18. nel Progetto preliminare e nello studio preliminare ambientale è stato riportato erroneamente tra i codici appartenenti alla tipologia 7.1 dei rifiuti, trattati dall’impianto, quello avente codice 20.03.01 - rifiuti urbani non differenziati; questo codice non dovrà quindi rientrare nelle attività dell’azienda;

19. si ritiene necessario realizzare un altro piezometro nell’area di GARC SpA, a valle della direzione del flusso di falda;

20. si ritiene necessario, inoltre, effettuare un monitoraggio delle polveri in fase di esercizio, per valutarne l’area di ricaduta; 

b. di trasmettere la presente delibera alla ditta GARC S.p.A., alla Provincia di Modena, all’ARPA, all’AUSL Servizio Igiene Pubblica Modena e al Comune di Carpi;

c. di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

d. di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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