Procedura di verifica (screening) relativa al permesso di ricerca di acque minerali e termali denominato "Acque della Fratta", attivata da Terme Valley SpA (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a) di giudicare ambientalmente compatibile il programma lavori inerente il permesso di ricerca di acque minerali e termali denominato “Acque della Fratta”, escludendo, pertanto, ai sensi ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, da ulteriore procedura di VIA il progetto proposto, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- con riferimento al vigente PTCP della Provincia di Forlì-Cesena, è esclusa la possibilità di realizzare i sondaggi esplorativi nelle “aree di ricarica della falda”, nelle “zone di tutela fluviale”, nelle “aree di alveo” ed in quelle interessate da frane attive o quiescenti;
- le attività di ricerca non potranno interessare le strutture urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane così come individuate dai piani territoriali della Provincia e dei Comuni interessati, gli edifici ed i manufatti sottoposti a tutela ai sensi del DLGS 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, ed in generale i centri abitati; i punti di energizzazione delle indagini sismiche, non potranno, altresì, essere ubicati entro una fascia di rispetto di almeno m 200 da dette zone;
- al fine di assicurare la congruenza delle attività in progetto con le previsioni del vigente PTCP della Provincia di Forlì-Cesena:
- qualora fossero danneggiati, anche inavvertitamente, i sistemi tutelati nell’ambito del “Sistema forestale e boschivo” o di “Piante, gruppo, filare meritevole di tutela”, individuati dal PTCP della Provincia di Forlì-Cesena, la Società proponente dovrà realizzare interventi compensativi dei valori compromessi; le opere di compensazione dovranno essere concordate con la Provincia di Forlì-Cesena e dovranno essere realizzate all’interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l’intervento, e dovranno consistere nella ricostituzione delle formazioni boschive eliminate all’interno delle aree di collegamento ecologico di cui agli artt. 2, comma 1 lett. e) e 7 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6, individuate dallo stesso PTCP come ambiti per la riconnessione delle reti ecologiche;
- i punti di energizzazione relativi alla prospezione sismica non potranno essere collocati, prevedendo altresì un’opportuna fascia di rispetto da concordare con i Comuni e/o le Amministrazioni territoriali competenti in materia, in aree individuate, in generale, dai PTCP o dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Romagnoli a “rischio idrogeologico”, salvo approfondimenti che dimostrino come tali azioni di progetto non abbiano influenza negativa sui fenomeni di dissesto presenti; gli approfondimenti dovranno essere presentati e validati dai Comuni e/o dalle Amministrazioni territoriali competenti in materia;
- nelle zone boscate ed in particolare in quelle appartenenti al “Sistema forestale e boschivo”, normate dall’art. 10 delle NTA del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena, è esclusa la possibilità di realizzare nuove piste d’accesso;
- in merito all’eventuale interferenza delle attività in progetto con le aree di cui alla lettera b2 dell’art. 21A “Zone ed elementi di interesse storico-archeologico” del PTCP, si specifica che le stesse sono assoggettate a controllo archeologico preventivo finalizzato, tramite l’esecuzione di ricerche preliminari, e in accordo con la competente Soprintendenza, ad accertare l’esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi di tutela di tali aree;
- dovranno essere rispettate le eventuali prescrizioni derivanti dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici dei Comuni interessati, inerenti le zone di localizzazione delle attività;
- con anticipo di almeno gg 30 rispetto alla data di inizio attività, dovrà essere prodotto alla Provincia, ai Comuni direttamente interessati, e ad ARPA territorialmente competente, e concordato con essi, il progetto esecutivo della campagna di prospezione sismica: tracciato, ubicazione punti di energizzazione, modalità operative, tempistica delle indagini e delle operazioni di ripristino, eventuali specifici interventi di mitigazione e/o compensazione delle componenti ambientali interessate; in particolare dovranno essere concordate con i Comuni e/o la Provincia possibilità e garanzie di utilizzo delle infrastrutture stradali con ripristino dei luoghi; gli elaborati da produrre dovranno consentire alle Pubbliche Amministrazioni di verificare la compatibilità del tracciato con le previsioni del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena e con gli strumenti urbanistici vigenti;
- con anticipo di almeno gg 30 rispetto alla data di inizio delle attività di cantiere inerenti la realizzazione dei sondaggi esplorativi, dovrà essere prodotto alla Provincia, ai Comuni direttamente interessati e ad ARPA territorialmente competente il progetto esecutivo del/i sondaggio/i; gli elaborati da produrre dovranno consentire alle pubbliche Amministrazioni di verificare la compatibilità degli interventi con le previsioni del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena e con gli strumenti urbanistici vigenti; per il comune di Bertinoro, il progetto dovrà essere presentato come “Denuncia di Inizio Attività”, in conformità alla normativa vigente al momento della presentazione ed alla modulistica del comune di Bertinoro;
- in riferimento all’inquinamento acustico atteso, dovrà essere richiesta, se necessaria, autorizzazione in deroga ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15, sulla base dei criteri stabiliti con delibera di Giunta regionale n. 45 del 21 gennaio 2002;
- al fine di escludere inquinamenti del suolo e delle falde idriche, le vasche per i fanghi previste nella realizzazione dei sondaggi esplorativi, dovranno essere opportunamente impermeabilizzate;
b) di dare atto che in merito alla pre-Valutazione d’incidenza inerente il sito appartenente a Rete Natura 2000 SIC IT4080006 “Meandri del Fiume Ronco”, si ritiene che le attività di ricerca in progetto non abbiano incidenze negative significative, dirette o indirette, sugli habitat e sulle specie animali e vegetali presenti nel sito;
c) di trasmettere la presente delibera alla Società proponente Terme Valley SpA; all’Ufficio Attività Estrattive - Geologia ed all’Ufficio VIA della Provincia di Forlì-Cesena; ai Comuni di Bertinoro e Meldola; ad ARPA Sez. Prov.le di Forlì-Cesena; ad ARPA Direzione Tecnica;
d) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;
e) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.