Chiudi XHTML preview

Procedura di verifica (screening) ai sensi del Titolo II della L.R. 9/99 integrata con le modifiche di cui al D.lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs. 4/08 relativa al progetto di installazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (potenza nominale 999 kwel) mediante utilizzo di biogas prodotto dalla digestione anaerobica di reflui di origine agroalimentare

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “ Impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (potenza nominale 999 kWel) mediante utilizzo di biogas prodotto dalla digestione anaerobica di fanghi di origine agroalimentare” da realizzarsi a Faenza (RA) ad opera della Ditta “Caviro Srl” da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) l’esito positivo della presente procedura di verifica (screening) è inderogabilmente subordinato al perfezionamento, anche mediante variante urbanistica, della compatibilità dell’intervento in oggetto rispetto alle previsioni della vigente strumentazione urbanistica del Comune di Faenza;

b) per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;

c) possono essere ritirati presso l’impianto, in aggiunta rispetto al quantitativo attualmente autorizzato pari a 150.000 ton/anno, ulteriori 80.000 ton/anno di rifiuti non pericolosi da sottoporre ad operazioni di recupero R3 (e specificamente a digestione anaerobica), per la produzione di biogas da inviare ad impianto cogenerativo a combustione interna (tipo Jenbacher) di potenza elettrica pari a 999 kWe, fermo restando il rispetto assoluto dei codici CER dei rifiuti attualmente autorizzati presso l’impianto medesimo che, secondo quanto prescritto dalla vigente A.I.A. rilasciata dalla Provincia di Ravenna, possono già essere ritirati agli stessi fini;

d) può essere incrementata la capacità di stoccaggio provvisorio di fanghi disidratati, attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, da 24.000 ton/anno a 36.000 ton/anno, fermo restando che tale incremento dovrà riguardare solo rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fanghi di depurazione prodotti in proprio così come richiesto dalla Ditta;

e) deve essere realizzata adeguata analisi di fattibilità per lo sfruttamento del calore residuo non altrimenti utilizzato presso l’impianto, da trasmettere ad Arpa e al Comune, indicando, laddove possibile, eventuali sinergie con lotti, attività, edifici confinanti l’impianto in esame;

f) è fatto obbligo di ottenere la eventuale modifica della autorizzazione integrata ambientale dalla Provincia di Ravenna per le modifiche prospettate alla rete di raccolta e all’impianto di trattamento delle acque di scarico a seguito degli interventi in questione;

g) la realizzazione delle modifiche di cui al punto precedente deve concludersi entro il 31 dicembre 2011, fatta salva eventuale proroga correlata in ogni caso ai tempi relativi al procedimento di variante urbanistica;

h) la Ditta è tenuta a rispettare quanto riportato in convenzione con il gestore della pubblica fognatura;

i) è fatto obbligo di rispettare la normativa vigente in materia di gestione di rifiuti, e specificamente la disciplina di cui al DM 5 febbraio 1998 e s.m.i., con particolare riferimento a quanto indicato in allegato 1, suballegato 1, punto 15 e allegato 2, suballegato 1, punto 2;

j) in particolare, in merito all’emissione in atmosfera convogliata del nuovo motore alimentato a biogas dalla potenzialità di 999 kWe, i valori di emissione dovranno rispettare i limiti indicati nel citato DM 5 febbraio 1998 e s.mi., Allegato 2, suballegato 1, ovvero come indicato nella tabella seguente:

Concentrazione massima ammessa inquinanti (mg/Nm3)

(valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora)

  • Polveri totali 10
  • HCl 10
  • COT 150
  • HF 2
  • NOx 450
  • CO 500

i limiti sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5% in volume, i valori limite in concentrazione sono da intendersi come medi orari;

k) il motore deve essere alimentato con biogas avente le seguenti caratteristiche:

  • Metano min.: 30% volume
  • H2S: max 1,5% volume
  • P.C.I. sul tal quale: min. 12.500 kJ/Nm3;

l) sebbene non si prescrivano autocontrolli relativi al punto di emissione in atmosfera, la Ditta deve assicurare un controllo in continuo delle caratteristiche del biogas inviato a combustione;

m) in particolare la Ditta deve rendere disponibile in remoto il sistema di controllo dell’impianto (DCS) per quanto concerne in particolare i valori relativi all’ analisi in continuo della qualità del biogas inviato al motore endotermico (a monte e a valle del sistema di depurazione) nei suoi macrocomponenti CH4, O2, H2S;

n) la torcia di emergenza di capacità pari a circa 500 Nm3/h prevista come sistema di abbattimento del biogas prodotto in caso di indisponibilità contemporanea del motore e della caldaia a biomasse, deve essere dimensionata in modo tale da poter smaltire completamente l’intera produzione oraria di biogas;

o) detta torcia deve essere dotata di un doppio sistema di accensione, la cui logica di funzionamento prevede la ridondanza dei due sistemi, ossia in caso di fallimento del primo sistema di accensione, deve intervenire il secondo;

p) è fatto obbligo di registrare i periodi di funzionamento della suddetta torcia in un apposito registro;

q) deve essere eseguita regolare manutenzione della torcia al fine di mantenerla in efficiente stato di funzionamento; le relative manutenzioni dovranno essere registrate su apposito registro, che dovrà essere tenuto a disposizione degli enti di controllo;

r) in modo più specifico si formulano le seguenti prescrizioni da mantenere in fase di gestione dei rifiuti:

  • durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
  • durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
  • lo stoccaggio di rifiuti deve avvenire esclusivamente nell’ambito delle zone individuate dal proponente e tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro da idonei sistemi di contenimento;
  • qualora utilizzati, devono essere usati esclusivamente contenitori in buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta tenuta;
  • nelle zone di deposito dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire uno stoccaggio ordinato, prevedendo un’organizzazione delle zone idonea a consentire una sufficiente movimentazione dei rifiuti stessi e un facile accesso in tali zone di stoccaggio;
  • l’impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni, alla rete fognaria, ai bacini di contenimento, alle vasche di stoccaggio dei liquami, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell’ambiente;
  • l’esercizio dell’impianto deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori, di rischi di incidenti rilevanti e di prevenzione incendi, se ed in quanto applicabili;
  • deve essere sempre disponibile presso l’impianto la certificazione analitica che attesti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi dell’art. 2 della Decisione 2000/532/CE;
  • a seguito della dismissione dell’attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;

s) è comunque necessario acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte seconda, titolo III bis del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

2) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Caviro Srl; alla Provincia di Ravenna; al Comune di Faenza; all’ARPA sezione provinciale di Ravenna; all’AUSL di Ravenna;

3) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

4) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina