Autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 60 DPR 753/80 per la parziale chiusura del portico al piano terra dell'unità immobiliare sita in Via Benvenuto Cellini, 23 in comune di Bologna nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore
IL RESPONSABILE
sostituito in applicazione dell’art. 46 comma 2 della L.R. 43/01 nonchè della nota n. NP.2010.0002455 del 23/2/2010 dal Responsabile del Servizio Affari generali, giuridici e Programmazione finanziaria della Direzione generale Reti infrastrutturali, Logistica e Sistemi di mobilità, Francesco Saverio Di Ciommo
(omissis)
determina:
1. di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali, la realizzazione di parziale chiusura del portico al piano terra, dell’unità immobiliare sita a Bologna in via Benvenuto Cellini n. 23, distinta catastalmente al foglio 107 mapp. 322, nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore, ad una distanza ridotta rispetto a quella prescritta dall’art. 49 del DPR 753/80, nei modi e secondo le ipotesi progettuali che risultano dagli elaborati allegati al presente atto e vistati dal Servizio Ferrovie della Direzione generale Reti infrastrutturali, Logistica, e Sistemi di mobilità ai sensi dell’art. 60 del DPR 753/80, derogando eccezionalmente da quanto previsto dall’art. 49 dello stesso DPR;
2. Di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dai richiedenti, le medesime esprimono:
a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;
b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;
c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;
3. di stabilire inoltre quanto segue:
- l’intervento deve essere coerente con gli adempimenti previsti dalla L.R. 15/01 e sue successive disposizioni applicative e integrative in merito all’inquinamento acustico;
- entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo “Permesso di Costruire” o depositare la Denuncia di “Inizio Attività”; scaduto inutilmente tale termine, la presente autorizzazione decade di validità;
- qualora l’opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata:
«E’ fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dal Servizio Ferrovie della Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell’opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi degli art. 49 e 60 del DPR 753/80»;
- qualora l’opera in questione sia soggetta a denuncia d’inizio attività (DIA), è fatto obbligo ai proprietari richiedenti di allegare copia della presente autorizzazione alla denuncia medesima;
- i richiedenti dovranno dare comunicazione all’Azienda concessionaria della linea ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi;
- eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell’Azienda concessionaria a spese dei proprietari o aventi causa della costruzione;
- la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;
- qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
- all’Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
4. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
5. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.