Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • la Direttiva 2000/60/CEche istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

  • la Direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;

  • il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, in particolare l’art. 94 “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” del Titolo III “Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi
    Capo I - aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento”;

  • il Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato con delibera dell’Assemblea legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005;

Premesso che:

  • ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti), tramite nota acquisita agli atti della Regione Emilia-Romagna con Prot. n. 1350702 in data 11/12/2024, ha presentato, ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 152/2006, la “Richiesta approvazione della riperimetrazione Zone di rispetto sorgenti Temperla, in Comune di Palanzano” (PR), in località Vairo, utilizzate per l’approvvigionamento idropotabile, completa di Relazione illustrativa e della cartografia “Proposta riperimetrazione area di rispetto sorgenti Temperla 1 - 2”, entrambi allegati alla nota;

  • dette sorgenti sono ricomprese nella concessione PR99A0039 (Acquedotto Vairo – Vaestano – Selvanizza; sorgenti Vairo superiore 1, 2, 3; Vairo Inferiore, Perdera-Temperla), assentita con Det. 18999 22/12/2005 e attualmente in iter di rinnovo (istanza del 19/12/2007);

  • tale proposta di aggiornamento della perimetrazione era già stata presentata durante la Conferenza dei Servizi istruttoria ai sensi dell’art. 14, c. 1, L. 241/1990, tenutasi in data 10/09/2024 e convocata da ATERSIR con nota acquisita agli atti con Prot. 09/08/2024.0862032.E, inerente alla richiesta di approvazione, ai sensi dell’art. 158bis del D.Lgs. 152/2006, del progetto di fattibilità tecnico economica avente ad oggetto “Adeguamento impianto di depurazione di Vairo Inferiore” avanzato da IRETI SpA;

  • il progetto di cui sopra consiste nell’adeguamento dell’impianto di depurazione esistente a servizio della località Vairo, attualmente costituito da una vasca Imhoff e prevede la realizzazione di una nuova linea di trattamento che ha l'obiettivo di migliorare il sistema depurativo attuale;

  • l’impianto di depurazione, l’area del nuovo progetto e lo scarico delle acque depurate nel Fosso di Nacca (detto anche “Fosso del Mulino Vecchio”) sono inclusi nella zona di rispetto delle sorgenti sopracitate, indicata dal Comune di Palanzano nel proprio PSC e RUE con il criterio geometrico, ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 152/2006, con estensione pari a 200 m di raggio rispetto al punto di captazione, come allora individuato;

Vista la documentazione tecnica presentata da ATERSIR con nota Prot. n. 1350702 in data 11/12/2024 e dal gestore IRETI SpA in sede di Conferenza dei Servizi istruttoria del 10/09/2024, da cui risulta che:

  • le sorgenti di Vairo - Temperla 1 e 2 sono alimentate da una falda acquifera che trae origine dal versante destro della valle incisa dal Fosso di Nacca, che costituisce impluvio naturale;

  • le sorgenti hanno un sistema di captazione cieco, con semplice drenaggio e una cameretta sepolta, raccolgono le portate naturali erogate senza apportare modifiche sostanziali all’acquifero;

  • data la conformazione e morfologia dell’area, ATERSIR propone la delimitazione della zona di rispetto delle sorgenti di Vairo - Temperla 1 e 2 secondo il seguente criterio: la zona si configura “come una porzione di cerchio di raggio 200 m con centro sul punto di captazione, delimitata verso valle dall’isoipsa 750 m slm, troncando la Zona di rispetto in corrispondenza del tracciato del Fosso del Molino Vecchio”;

  • la riperimetrazione proposta da ATERSIR, che ne determina una riduzione in confronto a quella definita con il semplice criterio geometrico di 200 m, come risulta dallo studiodalla stessa eseguito, si rende necessaria in relazione alla circostanza che l’attuale localizzazione delle sorgenti negli strumenti urbanistici del Comune di Palanzano risulta non corretta, nonché per l’opportunità di definire la perimetrazione con criteri maggiormente affinati rispetto al “criterio geometrico” (buffer di 200 metri con centro sul punto di captazione);

  • in particolare, nella cartografia vigente del RUE è indicata una sola sorgente localizzata in sponda sinistra rispetto al Fosso di Nacca ed è visibile anche una ulteriore sorgente, ancora più a Est, presso il toponimo “La Fossa” che risulta non sfruttata per l’approvvigionamento acquedottistico;

  • l’effettiva localizzazione risultante dal Sistema informativo regionale del servizio idrico integrato, di cui alla D.G.R. 329/2015 e successivi aggiornamenti, e verificata da ATERSIR, vede, invece, le due sorgenti posizionate in destra idrografica rispetto al Fosso;

Rilevato che:

  • la perimetrazione definita da ATERSIR della zona di rispetto delle sorgenti di Vairo - Temperla 1 e 2 risulta condivisibile in linea generale, per i criteri con cui è stata delimitata, rispondendo alle esigenze di tutela delle fonti acquedottistiche,in quanto è stata verificata la posizione delle medesime sul versante, a monte del manufatto partitore e della vasca di carico esistenti, la isoipsa 750 m slm è inferiore alla quota di captazione delle sorgenti e l’impluvio del Fosso di Nacca costituisce una linea di intercettazione e drenaggio dei deflussi idrici;

  • non si ritiene, quindi, possibile un’influenza sulle captazioni da parte di eventuali opere o attività che siano presenti sul versante opposto rispetto all’impluvio costituito dal Fosso;

  • alla luce degli approfondimenti conoscitivi condotti e a causa della posizione incerta delle opere di presa delle due sorgenti, si ritiene che la zona di tutela assoluta possa essere definita adottando il criterio geometrico, delimitando l’inviluppo dei cerchi aventi raggio di 10 metri, centrati sui due manufatti che raccolgono e distribuiscono le acque provenienti dalle opere di presa delle sorgenti in questione;

  • data la conformazione e morfologia dell’area e la modalità di captazione, si ritiene che la zona di rispetto delle sorgenti di Vairo - Temperla 1 e 2 possa essere delimitata secondo il seguente criterio: area adattata alla conformazione topografica locale e compresa nel versante del bacino di alimentazione delle sorgenti; è costituita dall’inviluppo dei semicerchi di 200 metri di raggio aventi i centri in corrispondenza dei due manufatti di raccolta e distribuzione delle acque delle sorgenti captate più a monteed è delimitata verso valle dall’isoipsa 750 m slm e dall’impluvio del Fosso di Nacca;

  • dato che la zona di rispetto, ai sensi dell’art. 94 c. 4 del D.Lgs. 152/2006, deve risultare “circostante la zona di tutela assoluta”, la medesima zona di rispetto dovrà ricomprendere completamente la zona di tutela assoluta, come definita precedentemente;

Dato atto che l’effettiva morfologia dei luoghi e le posizioni e tracciati dei manufatti esistenti e in progetto sono stati osservati anche sul terreno durante il sopralluogo effettuato in data 4 febbraio 2025 da parte dei tecnici dell’Area Tutela e Gestione Acqua – Regione Emilia-Romagna, di ATERSIR, del gestore del depuratore IRETI SpA e del Comune. Inoltre, è stata verificata la posizione presunta delle sorgenti sul versante, a monte del manufatto partitore e della vasca di carico esistenti e, per tale ragione, non è possibile ipotizzare un’influenza sulle captazioni da parte di eventuali opere o attività che siano presenti sul versante opposto rispetto all’impluvio;

Considerato che:

  • il D.Lgs. 152/2006 all’art. 94, comma 1, demanda alle Regioni, su proposta degli enti di governo dell’ambito, l’individuazione di zone di tutela assoluta e zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano;

  • il D.Lgs. 152/2006 all’art. 94, comma 6, prevede che in assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione;

  • la Legge Regionale n. 4/2007, all’art. 2, comma 1 prevede che la Regione adotti una direttiva con cui stabilisce i principi e le linee guida per l'individuazione e la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano e, al comma 2, prevede che le Province, su proposta delle Agenzie d'ambito territoriali ottimali, individuino e delimitino le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, in coerenza con la disciplina di cui al comma 1;

  • la Provincia di Parma ha proceduto con la sola individuazione delle aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili presenti nella fascia pedecollinare e nella fascia di pianura della provincia;

  • in assenza della individuazione delle aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili nell’area montana ed in applicazione del criterio residuale di legge, la perimetrazione delle zone di rispetto indicate nel Piano Strutturale Comunale (PSC, Carta dei rispetti e dei vincoli territoriali – Tutele e vincoli ambientali) e nel Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE, Tavola RUE_CT_04) vigenti del Comune di Palanzano, adottati con deliberazione Consiliare n. 5 del 09/03/2012, ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione;

Considerato altresì che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 13/2015, secondo l’art. 15, le funzioni prima attribuite alla Provincia sono ora svolte dalla Regione;

Richiamati per gli aspetti organizzativi e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni i seguenti atti:

  • la Legge regionale 26/11/2001, n. 43 “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;

  • la D.G.R. n. 325 del 07/03/2022, “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”, con decorrenza dal 1/4/2022;

  • la D.G.R. n. 426 del 21/3/2022 “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia;

  • la D.G.R. n. 876 del 20 maggio 2024, “Modifica dei macro-assetti organizzativi della Giunta regionale”;

  • la D.G.R. n. 1276 del 24 giugno 2024 recante “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024”;

  • la D.G.R. n. 1639 del 8/07/2024, “Modifica dei macro-assetti organizzativi della Giunta regionale”;

  • la D.G.R. n. 2376 del 23/12/2024, “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025”;

  • la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 5615 del 25/3/2022 “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”;

  • la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 23659 del 30/11/2022 “Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale cura del territorio e ambiente”;

  • la determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 3058 del 13/02/2025 “Proroga incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Cura del territorio e dell’ambiente”;

  • la deliberazione di Giunta regionale n. 608 del 22 aprile 2025 “Proroga incarichi di Direzione Generale e di Agenzia in attesa della conclusione del processo di costituzione dell’elenco dei candidati idonei per ricoprire incarichi e riorganizzazione”;

  • la deliberazione n. 1639 dell’8 luglio 2024, “Modifica dei macro-assetti organizzativi della Giunta regionale”;

  • la deliberazione di Giunta regionale 23 dicembre 2024, n. 2376 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025”;

  • le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13/10/2017 PG/2017/0660476 e del 21/12/2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della sopra citata deliberazione n. 2376/2024;

  • il D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

  • la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 contenente la “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013”;

  • la D.G.R. n. 110 del 27 gennaio 2025 “PIAO 2025. Adeguamento del PIAO 2024-2026 in regime di esercizio provvisorio”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessora all'Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Irene Priolo;

A voti unanimi e palesi
delibera

per le motivazioni indicate nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate

  1. di individuare la nuova perimetrazione della zona di tutela assoluta delle sorgenti ad uso idropotabile di Vairo – Temperla 1 e 2 nel Comune di Palanzano (PR), adottando il criterio geometrico e delimitando l’inviluppo dei cerchi aventi raggio di 10 metri, centrati sui due manufatti che raccolgono e distribuiscono le acque provenienti dalle opere di presa delle sorgenti, come rappresentato nell’Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;

  2. di individuare la nuova perimetrazione della zona di rispetto delle sorgenti, rappresentata da un’area costituita dall’inviluppo dei semicerchi di raggio 200 m aventi i centri in corrispondenza dei due manufatti di raccolta e distribuzione delle acque delle sorgenti, adattata alla conformazione topografica locale e ricomprendente la zona di tutela assoluta di cui al punto 1), come rappresentato nell’Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;

  3. di trasmettere il presente atto agli uffici del Comune di Palanzano per l’aggiornamento dei propri strumenti urbanistici e agli uffici della Provincia di Parma per i successivi adempimenti di competenza;

  4. di comunicare il presente atto ad ATERSIR, ad ARPAE e al gestore IRETI;

  5. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT);

  6. che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, secondo quanto previsto dal PIAO, nonché dalla Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal medesimo decreto legislativo.

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ultima modifica 2025-05-06T13:53:27+01:00

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