Avvio dell'attività di recupero della tassa automobilistica dell'anno di imposta 2023 ai sensi dell'articolo 4 della Legge regionale 7 dicembre 2011, n. 17
Visti:
- il D.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39 “Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche”;
- l’articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281 “Tassa Automobilistica regionale”;
- l’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 “Misure in materia tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e sue successive modificazioni, che ha istituito la tassa automobilistica regionale di proprietà;
- il titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, che nelle previsioni di cui agli articoli dal 23 al 27 ha previsto in capo alle Regioni a Statuto ordinario la titolarità del gettito della tassa automobilistica a decorrere dal 1° gennaio 1993;
- la legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, che con l’articolo 17, comma 10, ha trasferito alle Regioni le competenze in materia di tasse automobilistiche statuendo che a decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono svolte dalle Regioni medesime con le modalità stabilite con Decreto del Ministro delle Finanze;
- il D.M. 25 novembre 1998, n. 418, atto avente forza regolamentare che ha dato attuazione alle norme di cui alla sopracitata Legge n. 449/1997;
- il D.M. 18 novembre 1998, n. 462, che ha regolamentato le modalità e i termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212, e in particolare l’art. 6 “Conoscenza degli atti e semplificazione”;
- la legge 5 maggio 2009, n. 42 recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione”, in particolare l’art. 2 e l’art.7;
- la sentenza n. 122/2019 della Corte Costituzionale che qualifica la Tassa Automobilistica come tributo proprio derivato parzialmente “ceduto” in quanto alle Regioni è riconosciuto un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, per sviluppare una propria politica fiscale che possa rispondere a specifiche esigenze di differenziazione;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito con Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che all’art. 38-ter ha introdotto l’obbligo del versamento della tassa automobilistica regionale esclusivamente attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA a far data dal 1° gennaio 2020;
Viste altresì:
- la legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1, e in particolare l’art. 6 “Riscossione coattiva”;
- la legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30, e in particolare l’art. 2 che individua nel dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali, o in un suo delegato, l’autorità competente all’adozione degli atti relativi all'accertamento e alla liquidazione dei tributi regionali, all'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie e quelli accessori o conseguenti;
- la legge regionale 17 dicembre 2011, n. 17, e in particolare l’art. 4 “Accertamento delle violazioni in materia di tassa automobilistica”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2423 del 19 dicembre 2019 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo di Cooperazione per il triennio 2020-2022 con l’Automobile Club d’Italia (ACI) per la gestione delle attività inerenti alla tassa automobilistica, sottoscritto tra le parti il 7 febbraio 2020;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2361 del 27 dicembre 2022 avente ad oggetto “Proroga dell'Accordo di cooperazione, approvato con delibera n. 2423/2019, sottoscritto con Automobile Club d'Italia in materia di tasse automobilistiche ai sensi dell'art. 15, l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 valevole per il triennio 2020-2022” che ha approvato la proroga dell’Accordo di cooperazione e la successiva nota prot n. 1221.E del 02 gennaio 2025 di rinnovo per l’anno 2025 dell’Accordo di cooperazione;
- la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 11, e in particolare l’art. 17 “Pubblicazione della determinazione dirigenziale per l'avvio delle attività di accertamento in materia di tassa automobilistica”;
Considerato che la Regione Emilia-Romagna ha completato la campagna di postalizzazione degli avvisi di pagamento relativi all’anno di imposta 2023 per consentire ai soggetti residenti nella Regione ed intestatari/utilizzatori dei veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico di corrispondere contestualmente al tributo non versato gli interessi legali e le sanzioni in ravvedimento operoso previste dall’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472;
Tenuto conto che:
- è spirato il termine indicato sugli avvisi postalizzati per provvedere al pagamento in via spontanea beneficiando della riduzione della sanzione;
- l’amministrazione regionale è tenuta ad effettuare i controlli e ad attivare le procedure di recupero entro i termini di prescrizione previsti in materia dall’art. 5 del D.L. 953/1982;
Preso atto che:
- l’art. 17 della L.R. n. 11/2020 prevede che il responsabile in materia di accertamento e recupero della tassa automobilistica, o un suo delegato, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 adotti la determinazione dirigenziale per dare avvio alle attività previste dall'articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 17 e che la determinazione dirigenziale debba essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT) e che ne sia data pubblicità sul portale istituzionale Finanze della Regione Emilia-Romagna;
Ritenuto che:
- debba essere data pubblicità al contribuente attraverso la pubblicazione sul BURERT e sul portale istituzione “Finanze” dell’inizio dei controlli per l’avvio della fase inerente all’attività di recupero;
- debba, conseguentemente, essere inibita l’effettuazione del pagamento tramite la piattaforma pagoPA;
Visto:
- il Decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (G.U.R.I. del 5 aprile 2013) e successive modificazioni;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 relativa agli indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013;
Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale seguenti:
- n. 2416 del 29/12/2008 e successive modifiche e integrazioni per quanto applicabile;
- n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 325 del 7 marzo 2022 avente ad oggetto “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 avente ad oggetto “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai direttori di agenzia”;
- n. 1615 del 28 settembre 2022, ad oggetto “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune direzioni generali/agenzie della Giunta regionale”;
- n. 2376 del 23 dicembre 2024 avente ad oggetto “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025”;
- n. 110 del 27 gennaio 2025 “Piao 2025. Adeguamento del Piao 2024/2026 in regime di esercizio provvisorio”;
- n. 608 del 22 aprile 2025 avente ad oggetto: “Proroga incarichi di direzione generale e di agenzia in attesa della conclusione del processo di costituzione dell'elenco dei candidati idonei per ricoprire incarichi e riorganizzazione”:
Viste altresì le determinazioni dirigenziali seguenti:
- n. 18524 del 30 settembre 2022 avente ad oggetto “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi della Direzione generale Politiche Finanziarie, conferimento di incarico dirigenziale e assegnazione delle Posizioni Organizzative e del personale al nuovo Settore Tributi”;
- n. 3826 del 24 febbraio 2025, avente ad oggetto “Proroga incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale Politiche Finanziarie”;
Dato atto che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
- di dare avvio alle attività di recupero dell’omesso, insufficiente e/o tardivo pagamento della tassa automobilistica regionale riferita all’anno di imposta 2023 ai sensi dall'articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 17, nonché ai sensi dell’art. 17 della legge 449/1997 nel rispetto delle procedure previste dal decreto legislativo 472/1997;
- di dare disposizioni all’Automobile Club d’Italia (ACI) affinché provveda ad inibire l’effettuazione del pagamento tramite la piattaforma pagoPA e attraverso qualsiasi altro canale di pagamento, dandone massima diffusione sul territorio agli intermediari della riscossione (agenzia pratiche auto, studi di consulenza automobilistica e delegazioni ACI) e a tutti i Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP);
- di comunicare ad ACI di attivare i controlli per l’invio dei flussi delle posizioni irregolari e/o regolarizzate il cui termine per il pagamento scadeva nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, come previsto nell’Accordo di Cooperazione richiamato in premessa;
- che la presente determinazione dirigenziale sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT);
- di informare che a seguito della pubblicazione della presente determinazione sarà inibito il pagamento della tassa automobilistica regionale tramite la piattaforma pagoPA;
- che ne sia data pubblicità sul portale istituzionale Finanze della Regione Emilia-Romagna;
- che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.