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Oggetto: Reg. Reg. n. 41/01 artt. 27 e 31 – Azienda agricola Copelli Societa’ agricola s.s. - Rinnovo con variante non sostanziale (diminuzione del prelievo) della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Cortemaggiore (PC), località Il Portone, ad uso igienico ed assimilati (zootecnico) -Proc. PCPPA0733 – SINADOC 32735/2023

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1. di assentire, all’Azienda Agricola Copelli Società Agricola S.S. – C.F. CPLCLD56C05D611L e P. I.V.A. 01390850335, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con variante non sostanziale (diminuzione del volume annuo del prelievo) della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PCPPA0733, ai sensi degli artt. 27 e 31 R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)

destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati;

portata massima di esercizio pari a l/s 2,0;

volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 3.400 (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2033; (omissis)

 Estratto disciplinare (omissis)

articolo 7- obblighi del concessionario

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna.

Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)

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