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Ampliamento dell'Area di Tutela Biologica (A.T.B.) Pianasso, ai sensi dell'art.2 comma 1 della L.R. 9/2002

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

–   il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 “Codice della Navigazione” e ss.mm.ii;

–  il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328 e ss.mm.ii. “Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione”;

–   il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e in particolare l’art. 105, comma 2, lett. l) che conferisce alle regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;

Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 9, così come modificata da ultimo con la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale", e in particolare:

-   l’art. 1 “Finalità e principi generali” che prevede:

§  al comma 3, che “l'attività della Regione sia, in particolare, finalizzata allo sviluppo delle attività compatibili con la tutela e la conservazione dell'ambiente, nonché allo sviluppo delle attività di pesca, acquacoltura e delle attività ad esse correlate in quanto compatibili con la conservazione e l'incremento delle risorse alieutiche”;

§  al comma 4, che “l'utilizzazione delle aree demaniali marittime debba garantire la conservazione e la valorizzazione dell'integrità fisica e patrimoniale del bene pubblico oggetto dell'uso e debba pertanto essere esercitata in coerenza con criteri e interventi finalizzati al ripristino dei litorali nelle singole unità fisiografiche”;

-  l'art. 2 “Funzioni della Regione”, che prevede:

§  al comma 1, che per le finalità di cui all’art. 1 spettano alla Regioni, tra l’altro, le funzioni di cui previste alla lett. c), "autorizzazione alla pesca del novellame selvatico in mare ed in aree del demanio marittimo secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 7 agosto 1996", alla lett. d), "individuazione delle aree di tutela biologica per l'incremento delle risorse alieutiche e l'esercizio delle relative funzioni amministrative, compresa la disciplina delle modalità di utilizzo" e alla lett. d bis), " controllo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica";

-  l'art. 3 “Funzioni dei Comuni”, che prevede:

§  al comma 1, che la Regione esercita le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettere c) e d);

-  l'art. 7-bis “Controlli per lo sviluppo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica”, che prevede:

§  al comma 1, che la Regione, al fine di preservare e incrementare le risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica individuate o individuabili con proprio provvedimento, possa predisporre un'attività volta al monitoraggio quali/quantitativo del contesto ambientale e della risorsa alieutica;

§  al 2° comma, che la Regione possa stipulare contratti di servizio o conferire incarichi di studi, ricerche o consulenza a soggetti pubblici o privati individuati in base alla specifica qualificata competenza.

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2285 del 27 dicembre 2021 recante "Modifiche ed integrazioni delle Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. 31/05/2002 n. 9", in particolare, l’art. 3 del Capo I che, tra l’altro,  prevede che l’azione amministrativa della Regione Emilia-Romagna, in materia di uso delle aree del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate, debba perseguire le seguenti finalità:

a) garantire la conservazione e la tutela degli ecosistemi locali costieri di foce e marini, con particolare riferimento al rapporto fra le qualità dell’habitat e le condizioni di vita degli organismi acquatici, in quanto elementi più sensibili di tali ambienti;

b) armonizzare le azioni sul territorio per lo sviluppo delle attività di pesca, acquacoltura e delle attività connesse e accessorie in relazione ad un uso sostenibile delle risorse, alla valorizzazione e alla tutela della biodiversità ambientale;

c) promuovere e incentivare la riqualificazione ambientale e, più in particolare, la riqualificazione delle aree costiere salmastre, lagunari, delle foci dei fiumi, del mare, anche attraverso piani di recupero collegati a progetti pilota con il sostegno della ricerca e della sperimentazione associate alla sostenibilità produttiva;

d) sviluppare il comparto ittico in tutti i segmenti economici di cui si compone, privilegiando la promozione di progetti di rinaturalizzazione degli habitat costieri e di sviluppo delle risorse alieutiche, tramite la realizzazione d’aree di tutela riservate alla pesca ed alla riproduzione degli organismi acquatici;

e) promuovere e valorizzare, in ottemperanza alla L.R. 7 novembre 2012, n. 11, le attività collegate alla pesca ricreativa e a quella sportiva in relazione ad un uso sostenibile delle risorse naturali, riconducendo gli impianti già esistenti e quelli di futura realizzazione al contesto paesaggistico e ambientale in cui si collocano;

f) promuovere azioni di recupero e di riequilibrio indirizzate ad una strategia complessiva di tutela mediante la disciplina delle attività di prelievo e, soprattutto, il controllo della riproduzione e delle fasi più delicate della crescita delle forme giovanili, per garantire un adeguato rinnovamento degli organismi acquatici aventi valore commerciale;

g) individuare e valorizzare le aree di riproduzione spontanea, di crescita larvale e post larvale e disciplinare le relative operazioni di pesca e utilizzo degli stocks ittici;

Visto inoltre, l’art. 4 del Capo II della citata D.G.R. n. 2285/2021 nel quale è previsto che la Regione Emilia-Romagna eserciti, in materia di gestione dei beni del demanio marittimo e del mare territoriale, le seguenti funzioni amministrative, in particolare:

- l’adozione dei provvedimenti di rilascio, rinnovo, modifica, proroga, sospensione, revoca o decadenza delle concessioni demaniali marittime, finalizzati:

a)    alla pesca del novellame a scopo scientifico e/o di ripopolamento di aree produttive;

b)    alla realizzazione di aree di tutela e di valorizzazione ambientale per l’incremento delle risorse alieutiche;

-  l’adozione, in conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 3, della L.R. n. 9/2002, di appositi provvedimenti aventi ad oggetto:

a) la disciplina delle modalità di utilizzo delle aree di tutela biologica (A.T.B.) per l’incremento delle risorse alieutiche e l’esercizio delle relative funzioni amministrative secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. d) della L.R. n. 9/2002;

b) la disciplina delle modalità di utilizzo delle aree naturali di crescita larvale dei molluschi bivalvi;

Richiamato l’atto di determinazione n. 18662 del 27 ottobre 2020: “Individuazione in via provvisoria dell'area di tutela biologica (A.T.B.) "Porto Canale di Porto Garibaldi e foce Canale Logonovo". Ricognizione delle zone di tutela biologica (Z.T.B.) e delle aree di tutela biologica (A.T.B.) presenti nelle acque antistanti le coste dell'Emilia-Romagna” mediante il quale si è provveduto all’istituzione dell’A.T.B. “Porto Canale di Porto Garibaldi e della foce del Canale Logonovo” e si è proceduto alla ricognizione delle Zone e delle Aree di Tutela Biologica presenti nelle acque antistanti le coste dell’Emilia-Romagna e di seguito indicat:

-  Zone di tutela biologica istituite dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi di quanto disposto dall’art.98 del D.P.R. n. 1639 del 02/10/1968, ed in particolare:

a) Zona di tutela biologica “Paguro” IT4070026 - SIC - Relitto della piattaforma Paguro, istituita con Decreto MiPAAF del 21/07/1995 e ss.mm. per una superficie di mq. 660.000;

b) Zona di tutela biologica “Fuori Ravenna” istituita con Decreto MiPAAF del 16/03/2004 ss.mm.;

-  Aree di tutela biologica individuate dalla Regione Emilia-Romagna:

A. Aree di Tutela Biologica attrezzate con barriere artificiali per il ripopolamento di molluschi e specie ittiche:

1) A.T.B. c.d. “Bevano”, individuata nell’ambito d progetto internazionale per la posa con barriere artificiali per il ripopolamento di molluschi e specie ittiche varie;

2) A.T.B. c.d. “Fuori Riccione - Misano Adriatico”, individuata con determinazione regionale del Responsabile pro-tempore n. 7495 del 08/06/2007;

B. Aree di Tutela Biologica particolarmente vocate per lo sviluppo larvale e post-larvale di Tapes spp., poste all’interno o prospicienti la Sacca di Goro, individuate con determinazione regionale del Responsabile pro-tempore n. 8237 del 29/07/2010:

1)  A.T.B. c.d. “Bassunsin sotto o Scanno sotto” per una superficie di mq. 1.654.405;
2)  A.T.B. c.d. “Bassunsin sopra o Scanno sopra” per una superficie di mq. 5.503.339;
3)  A.T.B. c.d. “Spiaggina” per una superficie di mq. 104.685;
4)  A.T.B. c.d. “Gavon della Valazza” per una superficie di mq. 76.374;
5)  A.T.B. c.d. “Goara” per una superficie di mq. 141.602;
6)  A.T.B. c.d. “Pianasso” per una superficie di mq. 1.147.262;

C. Aree di tutela biologica particolarmente vocate per lo sviluppo larvale e post-larvale di Tapes spp e Chamelea gallina, Zone demaniali marine antistanti la costa di lido di volano e lido delle nazioni:

1) A.T.B. c.d. “Volano-Bocaura” di mq 743.046 individuata con determinazione regionale del Responsabile pro-tempore n. 7329 del 31/05/2012;

2) A.T.B. c.d. “Nazioni” di mq 1.775.958, individuata con determinazione del Responsabile pro-tempore n. 12054 del 27/09/2013;

Considerato che:

-       nel sistema di allevamento di Ruditapes spp., il recupero del novellame fuoriuscito dagli impianti di allevamento e la sua reimmersione è fondamentale per il processo produttivo;

-       la crisi determinata dalla presenza del “granchio blu”, con gravissime conseguenze economiche sulle produzioni, rende ancor più sentita l’esigenza di individuare ulteriori aree adatte alla riproduzione, all’insediamento e allo sviluppo delle larve di Ruditapes spp., finalizzate al ripopolamento degli allevamenti

-       il novellame di Ruditapes spp.  si riproduce e si insedia in particolari siti, le c.d. “aree nursery”, nei quali, a seguito di interventi controllati di bonifica dei fondali e di prelievi programmati del prodotto in eccesso, è possibile incrementarne la disponibilità a favore di tutte le imprese titolari di allevamenti nell’area;

-       l’individuazione delle Aree di Tutela Biologica, in applicazione dell’art. 2 lett. d) della L.R. 9/2012, appare lo strumento più idoneo al fine di mantenere aree relativamente sicure con condizioni ambientali idonee allo sviluppo della specie in ambiente naturale, consentendo, altresì, il controllo e la pianificazione delle azioni di tutela e prelievo;

Vista l’istanza pervenuta in data 19 giugno 2023, registrata al protocollo generale al n. 19/06/2023.0590630.E, con  la quale il Legale rappresentante del Consorzio CON.UNO. (Consorzio Unitario Novellame) con sede a Goro con Via Brugnoli n.298 – P.I. 02079090383 propone l’ampliamento delle A.T.B. “Pianasso” e “Nazioni-Bocaura”;

Vista, in particolare, la Relazione scientifico-biologica “Valutazioni su aree potenzialmente idonee ai fini dell’ampliamento delle A.T.B. Volano-Bocaura e Pianasso” redatta in data 4 giugno 2023 dall’Istituto Delta Ecologia Applicata, presentata a corredo dell’istanza;

Considerato che, ai fini dell’ampliamento dell’A.T.B. “Pianasso” e “Nazioni-Bocaura”, il Settore attività faunistico-venatorie pesca e acquacoltura ha provveduto a convocare Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 co.2 della L. 241/1990 e s.m.i., nonché ai sensi della D.G.R. n. 2285/2021 in data 22/06/2023 avente prot. 22/06/2023.0603851.U;

Preso atto dell’esito della Conferenza di Servizi di cui al Verbale redatto in data 15 novembre 2023 prot. n. 154/11/2023.1139139.U;

Richiamati i pareri e atti di assenso rilasciati nell’ambito della Conferenza di Servizi, di seguito indicati:

Visti i pareri e atti di assenso pervenuti:

Ø  Parere Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno - Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, pervenuto in data 17 agosto 2023 ed assunto al protocollo regionale al n. 17/08/2023.0813223.E (all.1);

Ø  Parere Ministero Infrastrutture e della Mobilità sostenibili - Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi - Sezione Tecnico Amministrativa, pervenuto in data 21 settembre 2023 ed assunto al protocollo regionale al n. 21/09/2023.0966592.E (all.2);

Ø  Nulla osta e valutazione di incidenza ambientale Parco del Delta del Po – Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Delta del Po pervenuto in data 10 novembre 2023 e assunto al protocollo regionale al n. 10/11/2023.01116921.E (all.3);

Considerato, inoltre, che;

-   il Ministero Infrastrutture e della Mobilità sostenibili - Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi, in relazione ai soli aspetti di sicurezza della navigazione, ha espresso il seguente parere:

“1. AMPLIAMENTO ATB PIANASSO. Parere favorevole

2. AMPLIAMENTO ATB NAZIONI – BOCAURA. Parere sfavorevole. L’area in questione, sebbene rappresenti una zona di tutela biologica, coincide completamente con il canale di atterraggio di ingresso/uscita dai porti di Goro e Gorino (e con la relativa area di rispetto), dove l’attività di prelievo della risorsa non è compatibile con l’ingresso e l’uscita delle numerosissime unità che stazionano nei predetti porti. Per quanto sopra, l’area in questione potrebbe anche essere riconosciuta come “A.T.B. per il suo valore scientifico-biologico”, ma il passaggio successivo di assentire in concessione il prelievo della risorsa contrasterebbe con la sicurezza della navigazione.”;

-   il nulla osta e valutazione di incidenza ambientale Parco del Delta del Po – Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Delta del Po rilasciato con provvedimento n. 267/2023 del 10/11/2023 contiene le seguenti prescrizioni:

·   “Le arginature e gli eventuali dossi o barene presenti non dovranno essere utilizzati come appoggi, anche se temporanei, da parte degli addetti alle attività qui disciplinate. ● L’accesso delle imbarcazioni sia per l’attività di monitoraggio, sia per l’eventuale attività di raccolta del seme, nel rispetto delle modalità disciplinate ai seguenti punti, dovrà essere comunicato preventivamente all’Ente di Gestione scrivente. ● Non dovranno insediarsi strutture fisse, piattaforme e attracchi, non dovranno essere installati fari luminosi e radar, la sorveglianza dell’area dovrà essere svolta con modalità atte a rendere impercettibile il disturbo alla fauna presente. ● La delimitazione dell’ATB dovrà essere realizzata solo sulla perimetrazione esterna. ● L’attività di monitoraggio per l’identificazione di banchi naturali, svolto da un ente di ricerca riconosciuto e di comprovata competenza con il compito di coordinare le operazioni, si attuerà al massimo con frequenza mensile e con un massimo di 2 imbarcazioni mantenendo moderata la velocità di navigazione e non avvicinandosi alle aree emerse (fino a 150 m nel periodo di nidificazione). ● La raccolta del seme, qualora individuata un’area nursery, deve essere definita attraverso un piano di raccolta, da presentare preventivamente al Reparto dei Carabinieri Forestali di Punta Marina, e all’Ente di Gestione Parchi e Biodiversità Delta del Po. Il piano dovrà identificare precisamente l’area, descrivere dettagliatamente le modalità operative e i quantitativi raccoglibili prevedendo il minor numero possibile di imbarcazioni, anche attraverso la diluizione nel tempo di più turni di raccolta, contingentati e scaglionati, in modo da mantenere basso il rapporto tra il numero d’imbarcazioni e la superficie acquatica che non deve mai eccedere la misura di 2 imbarcazioni/ettaro. ● Le imbarcazioni ammesse alla raccolta dovranno essere iscritte alla Licenza di quinta categoria “imbarcazioni asservite agli impianti di acquacoltura” o possedere Licenza di navigazione e trasporto in conto proprio se singolarmente autorizzate dalla Regione in applicazione dell’art. 25, lett. b) della Legge 7 dicembre 1999, n. 472, come da circolare MIPAAF DG_PEMAC n. 706 del 16 gennaio 2013; in ogni caso, non è ammesso l’uso di imbarcazioni iscritte alla navigazione nelle acque interne. È auspicabile, nel tempo, l’accesso da parte d’imbarcazioni elettriche che garantiscono un minor disturbo e impatto ambientale. ● Per quanto riguarda l’ampliamento dell’area di tutela biologica “Volano-Bocaura” nel tratto di mare limitrofo allo Scanno di Volano fino alla foce, la raccolta dovrà rispettare il periodo di nidificazione dell’avifauna come stabilito dalla Misure Specifiche di Conservazione del sito Natura 2000 in questione. ● Al fine di tutelare la risorsa l’atto autorizzativo o concessorio dovrà prevedere che il prelievo sia immediatamente interdetto a seguito della verifica da parte dell’Istituto scientifico incaricato della significativa presenza di esemplari neo-insediati delle dimensioni (lunghezza) inferiori a 5 mm, da comunicarsi per iscritto ai firmatari del presente accordo. Per presenza significativa si intende una densità media di almeno 30 esemplari/m2 rappresentanti almeno il 50% in numero della popolazione. ● La raccolta dovrà svolgersi attraverso l’uso di attrezzi a norma di legge. Le operazioni di controllo con il compito di far rispettare gli orari di inizio/fine raccolta, registrare entrata/uscita di ciascuna imbarcazione autorizzata, annotare i quantitativi prelevati e segnalare eventuali infrazioni, dovranno posizionarsi in aree possibilmente esterne alla Riserva e in ogni caso in luoghi tali da recare il minor disturbo possibile all’avifauna presente. ● L’eventuale materiale secondario, derivante dalle operazioni di raccolta, quale specie estranee, esemplari rotti o morti, bioclasti dovrà essere ridistribuito su un’ampia area. ● A conclusione di ciascuna campagna sarà cura dell’istituto scientifico incaricato di redigere una relazione che descriva le caratteristiche tecniche della campagna; nonché i risultati raggiunti, ovvero i quantitativi di prodotto prelevati. Il documento sarà inviato al Reparto dei Carabinieri Biodiversità di Punta Marina, e al Parco.”

Ritenuto quindi di procedere con il presente atto, ad integrazione di quanto stabilito dalla determinazione n. n. 18662 del 27 ottobre 2020, all’ampliamento dell’Area di Tutela Biologica “Pianasso”, per l'incremento delle risorse alieutiche ed, in particolare, per la crescita spontanea di molluschi bivalvi delle specie Rudiapes spp., a norma dell'art. 2, comma 1°, lett. d) della L.R. n. 9/2002, situata all’interno della Sacca di Goro, come da planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

-  il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

-   la deliberazione della Giunta regionale n. 380 del 13 marzo 2023, recante “Approvazione piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2023-2025”;

-   la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

-    n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

-   n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

-   n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

-  n. 2360 del 27 dicembre 2022, recante “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi della Giunta regionale e soppressione dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale. Provvedimenti”;

-    n. 2317 del 22 dicembre 2023, recante “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;

-   n. 2319 del 22 dicembre 2023, recante “Modifica degli assetti organizzativi della giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi.”;

Vista la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022 recante "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022";

Vista la determinazione del Responsabile del Settore n. 19319 del 12 ottobre 2022 ad oggetto “Nomina dei responsabili del procedimento in carico al Settore attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca ai sensi dell’artt. 5 e ss. della L. n.241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 5 del D.Lgs. n.165/2001 e dell’art. 11 e ss. della L.R. n.32/1990”;

Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il presente provvedimento contiene esclusivamente dati personali comuni la cui diffusione è prevista dall’art. 11 co.5 del Regolamento regionale n. 2 del 31 ottobre 2007 e ss.mm.ii.;

Dato atto che la responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

 per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1.    Di stabilire, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, L.R. n. 9/2002 lett. d), l’ampliamento dell’Area di Tutela Biologica “Pianasso” per l'incremento delle risorse alieutiche e, in particolare, per la crescita spontanea di molluschi bivalvi delle specie Ruditapes spp., per una superficie complessiva di mq. 2.2127.460 individuata nella cartografia di cui all’allegato 1, parte integrante del presente atto, e delimitata all’interno dei seguenti vertici individuati mediante le coordinate espresse con il sistema di riferimento Gauss-Boaga Roma 40 (M. Mario) Est: 
P1 - 2       2307053.6496          4963279.7628
P2 - 9       2304700.9752          4964528.1397
P3 - 8       2304668.6649          4964392.0970
P4 - 7       2304670.0281          4964203.4362
P5 - 6       2304742.7994          4963297.8189
P6 - 5       2306671.1067          4962619.5385
2.    Di escludere che su tali aree la regione Emilia-Romagna possa rilasciate concessioni demaniali marittime per attività di pesca, acquacoltura o attività ad esse correlate o per ogni altra attività che possa mettere comunque a rischio l’equilibrio ambientale ed ecologico di riproduzione, insediamento e sviluppo delle forme giovanili di Ruditapes spp., ad eccezione di concessioni espressamente destinate alla gestione della nursery, salvo diversa valutazione e decisione della Regione Emilia-Romagna;
3.    Di stabilire che la raccolta di organismi alieutici in tali aree dovrà essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni indicate nei pareri rilasciati nell’ambito della Conferenza di Servizi;
4.    Di prevedere che, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la raccolta per il trasferimento in impianti di molluschicoltura o la pesca di molluschi, in tale area, debba essere autorizzata dal competente Settore regionale, e in particolare la raccolta del novellame debba essere autorizzata a norma di quanto previsto dal art.2 lettera c) della L.R. n. 9/2002, tenendo in ogni caso conto della particolare natura di acque interne di demanio marittimo, per cui la competenza sugli strumenti e attrezzature di pesca in tal caso è esclusivamente posta in capo alla Regione, la quale potrà comunque applicare anche in via analogica eventuali disposizioni ministeriali dettate per la pesca marittima delle Ruditapes spp.;
5.    Di rinviare la disciplina delle modalità di gestione e utilizzo di tali aree, con particolare riferimento alle operazioni di bonifica dei fondali, di raccolta del novellame di Ruditapes spp., a successivo atto, da adottarsi, da parte del Settore attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca;
6.    Di prescrivere che i trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, siano perseguiti ai sensi della normativa in materia nella vigente formulazione, anche sotto gli aspetti sanzionatori dalle Autorità a ciò preposte;
7.    Di far obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento;
8.  Di trasmettere alle Autorità marittime competenti il presente atto per l’annotazione nelle carte nautiche;
9.  Di stabilire che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo per ragioni di ordine pubblico e per evitare il depauperamento dell’area per attività di pesca incontrollata;
10. Di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte in narrativa;
11. Di disporre, infine, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (B.U.R.E.R.T.), dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ER Agricoltura, caccia e pesca.
Il Responsabile del Settore
Vittorio Elio Manduca

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