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Pubblicazione per estratto, ai sensi dell’art. 16 comma 3, L.R. 9/99 e s.m.i, della delibera di Giunta provinciale n. 103 del 15/3/2011 e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa al progetto di sopraelevazione della discarica di rifiuti non pericolosi ubicata nel comune di Galliera, proposto da Gala S.p.A. e HERAmbiente S.p.A., nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo II, artt. 11 e ss. della L.R. 9/99

L’Autorità competente, Provincia di Bologna, in persona del responsabile del procedimento, dr.ssa Valentina Beltrame, Dirigente del Servizio Pianificazione Ambientale, comunica la decisione relativa alla procedura di V.I.A./A.I.A. concernente il progetto di sopraelevazione della discarica di rifiuti non pericolosi ubicata nel comune di Galliera, proposto da Gala SpA ed HERAmbiente SpA.

Il progetto appartiene alla categoria: A.2. 5) ed interessa il territorio del Comune di Galliera e della Provincia di Bologna.

Ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla Legge regionale 16 novembre 2000, n. 35, l’Autorità competente è la Giunta provinciale di Bologna che con deliberazione n. 103 del 15/3/2010 ha assunto la seguente decisione:

1. rilasciare la Valutazione positiva di impatto ambientale con prescrizioni per il progetto di sopraelevazione della discarica di rifiuti non pericolosi ubicata, nel Comune di Galliera, in quanto il progetto nel complesso è ambientalmente compatibile e ne è possibile la realizzazione a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate nel Rapporto sull’impatto ambientale, allegato sub A) al presente atto a formarne parte integrante;

2. rilasciare contestualmente l’Autorizzazione Integrata Ambientale, in quanto il progetto è conforme ai requisiti ed ai principi generali di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, previsti dalla Direttiva IPPC (2008/1/CE) e dal DLgs n. 128/2010, con le prescrizioni di cui all’Allegato I di Autorizzazione integrata ambientale, Allegato sub B) al presente atto a formarne parte integrante; dispone, nel caso in cui eventuali modifiche non comportino effetti negativi apprezzabili per l’ambiente,l’adozione con determinazione dirigenziale del riesame e del rinnovo dell’AIA, nonché delle modifiche impiantistiche e delle variazioni del gestore in considerazione della loro natura gestionale;

3. dare atto che il presente provvedimento ha valore di Valutazione di mpatto ambientale e comprende e sostituisce tutte le intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, i pareri, nulla osta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto e costituisce titolo abilitativo per la costruzione;

4. dare atto che in relazione al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale:

- l’efficacia decorre dalla data di comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte della Provincia di Bologna, restando interdetto lo svolgimento dell’attività oggetto del presente provvedimento autorizzativo fino alla predetta data;

- la validità è di otto anni a decorrere dalla data di cui sopra;

- almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare alla Provincia di Bologna, ad ARPA e al Comune di Galliera, apposita domanda di rinnovo corredata da una relazione contenente l’aggiornamento delle informazioni di cui all’art. 29-octies, comma 1 del DLgs 128/10. Fino alla pronuncia dell’Autorità competente in merito al rinnovo, il gestore continua l’attività sulla base della presente AIA;

- l’autorizzazione sia rinnovata e mantenuta valida sino al completamento delle procedure previste al punto “Gestione della fine vita dell’impianto” dell’Allegato I di Autorizzazione Integrata Ambientale, allegato sub B) al presente atto;

- nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto, il vecchio ed il nuovo gestore, entro 30 giorni, ne danno comunicazione, anche nelle forme dell’autocertificazione, alla Provincia di Bologna;

- il gestore deve comunicare preventivamente alla Provincia di Bologna, all’ARPA e al Comune di Galliera le eventuali modifiche di impianto, rispetto all’assetto autorizzato. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell’art. 29 nonies del DLgs 128/10;

- le attività di controllo programmato relative alla presente autorizzazione saranno eseguite da ARPA anche in contemporanea agli autocontrolli del gestore. A tal fine, solo quando appositamente richiesto, il gestore deve comunicare a mezzo fax ad ARPA (Sezione territorialmente competente), con sufficiente anticipo, le date previste per gli autocontrolli;

- tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da A.R.P.A. sono da questa inviati alla Provincia di Bologna, quale autorità competente, per lo svolgimento dei successivi adempimenti amministrativi, e alla competente Autorità Giudiziaria nel caso si rilevassero violazioni penalmente rilevanti;

- il proponente è tenuto a prestare la garanzia finanziaria relativa alla gestione operativa e post-operativa della variante progettuale (sopraelevazione) nel termine perentorio di 180 giorni dalla data di ricevimento del presente atto autorizzativo, a pena di revoca dell’autorizzazione relativa alla variante progettuale, previa diffida. L’efficacia dell’autorizzazione rilasciata per la variante progettuale è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte della Provincia di Bologna;

- il proponente è tenuto, inoltre ad aggiornare la garanzia finanziaria per i lotti funzionali con le relative vasche/invasi già autorizzati, entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento autorizzativo, secondo quanto stabilito nella sezione B.1 dell’Allegato I;

5. autorizzare la trasmissione di copia della presente deliberazione ai proponenti ed alle Amministrazioni interessate, nonché la pubblicazione del presente partito di deliberazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

6. dare atto che le spese istruttorie, relativamente alla sola procedura di VIA e quantificate in Euro 306,64 ai sensi della normativa vigente in materia di impatto ambientale, formeranno oggetto di apposito atto di accertamento dell’Ufficio competente;

7. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

8. dare atto che, avverso il presente provvedimento, è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o della piena conoscenza di esso.

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