Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) per impianto fotovoltaico di potenza pari a 997.92 KWp in Massa Fiscaglia. Azienda Agricola Rocchi Nino.
Ai sensi del Titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., DLgs 152 e smi l’autorità competente: Provincia di Ferrara, con atto di DGP nn.77.20137 del 15/3/2011, ha assunto la seguente decisione:
LA GIUNTA PROVINCIALE
(omissis)
delibera:
1 - Di escludere, ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, DLgs 152/06, DLgs 4/08 e smi, il progetto presentato dal Sig. Rocchi Nino, legale rappresentante della Azienda Agricola Rocchi Nino, con sede legale in Massa Fiscaglia, Via Poderale S. Giorgio n.10 relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 997,92 interessante il territorio comunale di Massa Fiscaglia, da ulteriore procedura di VIA, con le seguenti prescrizioni:
A - al fine di contenere l’impatto visivo dell’impianto, dovrà essere predisposta una schermatura perimetrale (fronti strada e lato orientale) costituita dalla recinzione e dalla piantumazione di essenze arbustive/arboree autoctone di adeguata altezza, da definirsi con più dettaglio, unitamente a modalità di impianto e relativa manutenzione, in sede di Autorizzazione unica; le recinzioni perimetrali dovranno inoltre prevedere, ogni 100 m di lunghezza, uno spazio libero verso terra di altezza pari a 20 cm e larghezza pari a 1 m, al fine di consentire il passaggio della piccola fauna selvatica;
B - venga aggiornata la relazione tecnico descrittiva del cantiere temporaneo con l’indicazione corretta delle fasi dei lavori, eliminando le lavorazioni non previste;
C - la prevista pulizia semestrale dei pannelli venga effettuata senza l’utilizzo di detergenti;
D - per il cantiere dovrà essere inviata al competente ufficio comunale la eventuale richiesta di autorizzazione alla deroga dei limiti di rumore ai sensi della LR 15/01, recepita con DGR 45/02;
E - prevedere il riutilizzo in loco dell’eventuale terreno di risulta degli scavi dei cavidotti; in caso il terreno venga impiegato al di fuori dell’area di cantiere, venga predisposto l’apposito piano di gestione delle terre e rocce da scavo, da presentare al Comune;
F - non dovrà esservi permanenza di personale all’interno di cabine e relative fasce di pertinenza per più di 4 ore consecutive.
2 - Di trasmettere ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni, la presente deliberazione al Comune di Massa Fiscaglia, all’Arpa Sezione Provinciale di Ferrara, all’AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, oltre che all’Ufficio Energia della Provincia di Ferrara;
3 - Di pubblicare, per estratto, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ed in forma completa sul sito web dell’Ente;
4 - Di comunicare che, ai sensi dell’articolo 3-comma 4 della Legge n. 241 del 1990, avverso il provvedimento conclusivo testé indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.