LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi e impianto per la lavorazione di sabbia e ghiaia derivanti dall'attività estrattiva all'interno del polo estrattivo n.15 "Vecchiazzano", localizzato nel comune di Forlì (FC), proposto da SAPIFO S.r.l.
(omissis)
ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;
a) di assoggettare, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della l.r. 4/2018 il progetto denominato “Impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi e impianto per la lavorazione di sabbia e ghiaia derivanti dall’attività estrattiva all’interno del polo estrattivo n.15 “Vecchiazzano”, localizzato nel Comune di Forlì (FC), proposto da SAPIFO S.r.l., sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alla ulteriore procedura di VIA in quanto il progetto ha possibili effetti negativi e significativi sull’ambiente; in particolare, si rendono necessari approfondimenti e chiarimenti, non risolvibili con elaborati integrativi relativi al livello della valutazione di assoggettabilità, per le emissioni, l’impatto acustico, il traffico indotto, le acque e gli effetti sulla salute, risultate essere le matrici ambientali più impattate;
b) di trasmettere copia della presente determina al Proponente SAPIFO S.r.l., al Comune di Forlì, alla Provincia di Forlì-Cesena, all'AUSL della Romagna, all'ARPAE di Forlì-Cesena;
c) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
d) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
e) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.