Espressione dell'intesa sulla variante integrativa al Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Forlì-Cesena, adottata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12/2010
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
>delibera:<p>
a) di esprimere l’Intesa in merito alla conformità della Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Forlì-Cesena, adottata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 29974/42 del 30 marzo 2009 e controdedotta con deliberazione del Consiglio provinciale n.12 del 28 gennaio 2010, agli strumenti della pianificazione regionale;
b) di trasmettere la presente delibera alla Provincia di Forlì-Cesena ai fini dell’approvazione della Variante integrativa al PTCP da parte della stessa Provincia, così come previsto all’art. 27, commi 9 e 10, della L.R. 20/2000;
delibera inoltre
in merito alla Valutazione Ambientale Strategica:
c) PARERE MOTIVATO POSITIVO sulla Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), che assume gli effetti di PSC per i Comuni di Cesenatico, Gambettola, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone e Verghereto), compresa la Valutazione ambientale e territoriale (ValSAT), con le seguenti indicazioni:
1) si richiede sia motivata la scelta secondo cui, nonostante la valutazione indichi una suscettibilità bassa alla trasformazione, alcuni piani abbiano previsto nuovi ambiti insediativi (residenziali e produttivi);
2) si evidenzia che l’ambito intercomunale, localizzato nel comune di Mercato Saraceno, specializzato per attività produttive, deve essere attuato, secondo la normativa vigente, quale Area Produttiva Ecologica Attrezzata (APEA);
3) si ritiene necessario che la perimetrazione degli ambiti idonei all’urbanizzazione, previsti in prossimità degli elettrodotti, non sia fatta coincidere con la fascia definita ai sensi del DM 29 maggio 2008, ma siano definiti in applicazione del principio di precauzione, anche in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 307/2003 che afferma che spetta allo Stato la definizione delle soglie di esposizione ai campi elettromagnetici, ma che spetta alla Regione e agli enti locali la disciplina dell’uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti, purché i criteri localizzativi rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli stessi;
4) si ritiene necessario individuare lungo le nuove infrastrutture stradali adeguate, ampie fasce di ambientazione, come prevede, tra l’altro, la L.R. 20/2000 e la pianificazione di settore relativa alla mitigazione dal rumore nonché alla qualità dell’aria;
5) si ritiene necessario prevedere per l’accoglimento delle osservazioni che non rientrano nei casi elencati dall’art. 5, comma 5, della L.R. 20/2000, o la loro ripubblicazione, finalizzata anche alla necessaria procedura di valutazione ambientale o il loro stralcio;
d) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, del DLgs 152/06 come modificato dal DLgs 4/08, copia della presente deliberazione alla Provincia di Forlì-Cesena; al riguardo si ricorda che, ai sensi dell’art. 17, del DLgs 152/06 come modificato dal DLgs 4/08, la Provincia dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale in merito all’approvazione del piano, nonché il parere motivato, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio;
e) di informare che è possibile prendere visione del piano e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria presso la Regione Emilia–Romagna, Via dei Mille 21, Bologna – Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale;
f) di rendere pubblico attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, ai sensi dell’art. 17, del DLgs 152/06 come modificato dal D.Lgs. 4/08 il presente partito di deliberazione, la dichiarazione di sintesi nonché le misure adottate in merito al monitoraggio;
g) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione.