Testo

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”, specificando che, ai sensi:

-   dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;

-   dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;

-   dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;

-   dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;

-   dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;

-   dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:

-   n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, n. 1332/2011 e n. 1943/2017, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

-   n. 1056/2015 e n. 603/2019, relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

-   n. 426/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;

-   n. 886/2022 relativamente alle nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della l.r. 22/2019;

-   n. 2114/2022 “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 22/2019, del Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”;

-   n. 1023/2023 che ha approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;

Richiamata inoltre la determinazione del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta n. 6248/2022 con cui si conferisce l’incarico di Responsabile del Settore Assistenza Territoriale della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare;

Viste le proprie determinazioni:

-   n. 19984 del 27/10/2021 con cui è stato concesso il rinnovo dell'accreditamento istituzionale alle seguenti strutture sanitarie private:

-   Centro Dentistico Romagnolo, sede di Forlì (FC), Via Balzella, 4/B;

-   Centro Dentistico Romagnolo, sede di Santa Sofia (FC), Via Roma, 7;

-   Centro Dentistico Romagnolo, sede di Cervia (RA), via Ospedale 17;

-   n. 22683 del 17/11/2022 con cui è stata concessa la variazione dell'accreditamento per trasferimento della sede erogativa delle prestazioni alla struttura sanitaria privata Centro Dentistico Romagnolo, sede di Cervia (RA), ora in Piazza XXV Aprile n. 12;

Considerato che, contestualmente, è stato dato mandato all’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) di effettuare le attività di verifica finalizzate ad accertare il possesso dei requisiti di accreditamento, secondo la normativa vigente;

Vista la relazione motivata riferita a tutte le strutture citate, redatta dall’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) a seguito di visita di verifica del 20-21/09/2023, trasmessa con nota Prot. 07/02/2024.0119692.I, per la conferma con prescrizioni dell’accreditamento già concesso, con cui l’OTA evidenzia che, a seguito delle verifiche effettuate, permangono delle criticità per tutte e tre le strutture che non incidono direttamente sulla qualità delle prestazioni e sulla sicurezza per operatori ed utenti;

Preso atto della relazione motivata sopracitata, con cui, in relazione all’estensione della verifica riguardante le attività accreditate, applicati i requisiti disponibili vigenti, è stata espressa una valutazione favorevole alla conferma con prescrizioni dell’accreditamento concesso;

Valutato quindi di poter procedere, alla luce delle verifiche effettuate, alla conferma con prescrizioni dell’accreditamento concesso alle strutture sanitarie private citate:

-   Centro Dentistico Romagnolo, sede di Forlì (FC), Via Balzella, 4/B;

-   Centro Dentistico Romagnolo, sede di Santa Sofia (FC), Via Roma, 7;

-   Centro Dentistico Romagnolo, sede di Cervia (RA), Piazza XXV Aprile n. 12;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamati:

-   l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;

-   il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;

-   il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-   la DGR n. 468/2017 inerente al sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

-   la DGR n. 157 del 29/01/2024 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione”;

-   la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dell’istruttoria endoprocedimentale in capo al Responsabile del Settore Assistenza territoriale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di confermare con prescrizioni alle strutture sanitarie private:

- Centro Dentistico Romagnolo, sede di Forlì (FC), Via Balzella, 4/B;

- Centro Dentistico Romagnolo, sede di Santa Sofia (FC), Via Roma, 7;

- Centro Dentistico Romagnolo, sede di Cervia (RA), Piazza XXV Aprile n. 12;

l’accreditamento già concesso con le proprie determinazioni n. 19984 del 27/10/2021 e n. 22683 del 17/11/2022 per:

- attività di odontoiatria svolta in ambulatorio odontoiatrico;

e per la Funzione di governo aziendale della formazione continua;

2. di confermare gli accreditamenti di cui al punto 1. con le seguenti prescrizioni:

- il sistema della verifica della formazione per il mantenimento delle competenze nel suo complesso deve tenere conto di tutti gli elementi caratteristici di tale funzione, deve essere integrato e implementato nel gestionale e non limitarsi unicamente alla raccolta dei crediti formativi dei professionisti;

- il progetto complessivo per rendere più visibili gli accessi alle sedi non deve limitarsi unicamente alla sede di Cervia;

e con le seguenti azioni correttive:

- migliorare il funzionigramma e la descrizione delle job description (termine più consono e rappresentativo del contenuto);

- implementare il Piano Strategico rispetto anche al monitoraggio degli indicatori;

da risolversi entro la scadenza dell’accreditamento e che saranno oggetto di valutazione approfondita dell’OTA nella prossima visita di accreditamento;

3. che gli accreditamenti di cui al precedente punto 1. avranno scadenza il 26/10/2026, data di scadenza della determinazione di accreditamento n. 19984 del 27/10/2021;

4. che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta, ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;

5. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dall’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013, così come disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 157/2024;

6. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2024-07-10T14:27:05+01:00

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