Assegnazione contributi ad enti locali ai sensi degli artt. 4 e 6 della L.R. n. 24/2003
Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24: "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" e succ. mod., ed in particolare:
- l'art. 4, comma 1, lett. a) che prevede che “la Regione, per le finalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3, promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza”;
- l'art. 6, comma 1, che stabilisce che “la Regione realizza direttamente o compartecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), sia per spese di investimento che per spese correnti”;
- l'art. 2, commi 1 e 2, che stabilisce, tra l’altro, che “si intendono come politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale” e che “gli interventi regionali privilegiano le azioni integrate di natura preventiva, le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno, l’educazione alla convivenza e le azioni dirette al mantenimento e alla cura del decoro urbano, nel rispetto del principio di legalità”.
Considerato che è interesse della Regione promuovere progetti volti al miglioramento di rilevanti problemi di sicurezza o di disordine urbano diffuso caratterizzati da una pluralità di interventi tra loro organicamente integrati.
Preso atto delle 10 domande pervenute da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni, che hanno avanzato la richiesta di una collaborazione per la realizzazione di progetti volti al miglioramento della vivibilità e sicurezza dei propri territori comunali e unionali elencati nell’Allegato A parte integrante.
Dato atto che i progetti presentati, in base all’attività istruttoria eseguita, rientrano negli obiettivi indicati nella L.R. n. 24/2003 e che, accogliendo le richieste formulate, la Regione intende supportare finanziariamente la realizzazione dei progetti di cui sopra, attraverso il riconoscimento e l’assegnazione di specifici contributi;
Dato atto che l’Allegato A riporta per ciascuna domanda pervenuta:
- Nella Colonna A il nome dell’Ente locale che ha presentato la domanda;
- Nella Colonna B il titolo del progetto;
- Nella Colonna C il costo complessivo del progetto;
- Nella Colonna D l’ammontare del contributo/i da assegnare (suddiviso tra spese correnti e d’investimento).
Ritenuto pertanto che si possa procedere al riconoscimento e assegnazione a favore degli Enti così come dettagliato a fianco di ciascuno di essi nell’Allegato A, Colonna D), della somma complessiva di €. 1.395.100,00 (€. 977.000,00 per spese d’investimento e €. 418.100,00 per spese correnti), a titolo di contributo per le spese da sostenere per la realizzazione dei progetti indicati alla Colonna B) (in ragione del cronoprogramma di esecuzione presentato), ciò anche al fine di consentire ai soggetti beneficiari del vantaggio economico di eseguire, ai sensi del citato d.lgs.118/2011, le registrazioni contabili in bilancio (accertamento in Entrata dell’Ente beneficiario delle risorse regionali assegnate nell’anno 2024);
Ritenuto inoltre di stabilire che, sulla base della comunicazione di formale accettazione dei contributi complessivi assegnati per la realizzazione dei progetti, con successivi atti dirigenziali saranno approvate le singole proposte di Accordo e saranno concessi i relativi contributi, nel limite degli importi attribuiti, e si provvederà alla conseguente registrazione contabile degli impegni di spesa con imputazione a valere sui capitoli del bilancio sottoindicati;
Dato atto che le attività connesse ai suddetti progetti dovranno essere realizzate entro il 31/12/2024 e rendicontate secondo le modalità previste nello schema di Accordo di programma di cui all’allegato B;
Richiamati per gli aspetti di natura contabile, amministrativi, organizzativi e di diffusione delle informazioni:
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n.31 e 27 marzo 1972, n.4”, per quanto applicabile;
- la L.R. 28 dicembre 2023 n. 18 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)”;
- la L.R. 28 dicembre 2023 n. 19 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2291/2023 avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026”;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;
- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e succ. modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la Legge Regionale 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e succ. mod.;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- la propria deliberazione n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- la propria deliberazione n. 325 del 7 marzo 2022 ad oggetto “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la propria deliberazione n. 2077/2023 “Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”;
- la propria deliberazione n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano Integrato delle attività e dell’organizzazione 2024-2026. Approvazione”;
- la propria deliberazione n. 477 del 18/03/2024 “Acquisizione delle valutazioni di impatto organizzativo concernenti le funzioni e le attività delle strutture speciali della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa in attuazione delle linee di indirizzo della deliberazione della Giunta regionale n. 1361/2023. Misure di prima applicazione”;
- la propria deliberazione n. 876 del 20/05/2024 “Modifica dei macro-assetti organizzativi della Giunta regionale”;
- la propria deliberazione n. 1276 del 24 giugno 2024 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024";
- la propria deliberazione n. 229 del 23 marzo 2020 di nomina tra gli altri del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 51 del 31 marzo 2020 di attribuzione dell’incarico di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
1. di approvare l’Allegato A, parte integrante in cui sono riportati:
- Nella Colonna A il nome dell’Ente locale che ha presentato la domanda;
- Nella Colonna B il titolo del progetto;
- Nella Colonna C il costo complessivo del progetto;
- Nella Colonna D l’ammontare del contributo/i da assegnare (suddiviso tra spese correnti e d’investimento);
2. di approvare l’Allegato B che riporta lo schema di Accordo di programma col quale saranno definite nel dettaglio le procedure di collaborazione tra le parti (gli impegni ed oneri assunti reciprocamente);
3. di assegnare i contributi complessivi di €. 1.395.100,00 (€. 977.000,00 per spese d’investimento e €. 418.100,00 per spese correnti) come riportato nell’Allegato A a favore degli Enti locali, ivi elencati, a fronte di una spesa prevista di €. 1.953.234,00 (€. 1.429.270,00 per spese d’investimento ed €. 523.964,00 per spese correnti), per la realizzazione dei progetti elencati alla Colonna B, a valere sul bilancio finanziario gestionale 2024-2026, anno di previsione 2024, approvato con delibera n. 2291/2023, che presenta la necessaria disponibilità e così suddiviso sotto il profilo contabile:
- quanto ad €. 418.100,00 sul Cap. U02717 "Contributi a pubbliche amministrazioni per spese correnti rivolte alla realizzazione di interventi di rilievo regionale nel campo della sicurezza (art. 6, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)";
- quanto ad €. 977.000,00 sul Cap. U02701 "Contributi a pubbliche amministrazioni per spese di investimento rivolte alla realizzazione di interventi di rilievo regionale nel campo della sicurezza (art. 6, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)";
4. che, sulla base della comunicazione di formale accettazione del contributo complessivo assegnato per la realizzazione del progetto, con successivi atti dirigenziali saranno approvate le singole proposte di Accordo e saranno concessi i relativi contributi, nel limite degli importi attribuiti, ed alla conseguente registrazione contabile degli impegni di spesa con imputazione a valere sui capitoli del bilancio sopraindicati;
5. che gli Accordi di programma decorrono dalla data di sottoscrizione e conservano validità fino al 31 dicembre 2024. Tale termine è riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste nei progetti; entro il 31/03/2025 gli Enti locali dovranno presentare la relativa rendicontazione fatto salvo quanto previsto agli articoli 9 e 10 dei medesimi Accordi;
6. che alla liquidazione dei contributi complessivi, si provvederà secondo le modalità specificate all’art.7 degli Accordi di programma;
7. che, in sede di sottoscrizione dell’Accordo, potranno essere apportate modifiche al testo che si rendessero necessarie, purché non sostanziali;
8. di provvedere, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, ad eseguire gli adempimenti dettati nelle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.