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Applicazione nel territorio regionale degli ILG MISE 2014

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

-               a seguito delle raccomandazioni della Commissione ICHESE, l’allora Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) ha pubblicato, in data 24 novembre 2014, il documento “Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell’ambito delle attività antropiche” di sottosuolo (ILG MiSE 2014), redatto da un gruppo di lavoro costituito da enti di ricerca, mondo accademico e pubbliche amministrazioni, istituito e coordinato dal MISE stesso che stabilisce, tra l’altro le condizioni per l’applicazione dei monitoraggi prevedendo che:

  •   “se ne raccomanda l’applicazione sperimentale prioritariamente:
    • alle attività antropiche, nuove e in corso, che prevedono la reiniezione in sotterraneo dei fluidi di strato separati dagli idrocarburi prodotti;
    • allo stoccaggio di gas naturale in sotterraneo;

[…]

  •  non si debbano applicare, in via generale, nei casi di produzioni marginali di gas anidro e olio a profondità minori di 2 km, in quanto le attività svolte nell’ambito di tali specifiche condizioni non risultano sufficienti a determinare variazioni significative nei parametri monitorati. Per produzioni marginali si intendono quelle in giacimenti con riserve originarie inferiori a 300 milioni di m3 standard di gas o a 30 milioni di barili di olio. Per queste produzioni rimangono comunque opportuni i monitoraggi delle deformazioni del suolo”

-          la Regione Emilia-Romagna (Regione) con propria deliberazione n. 903 del 13 luglio 2015 ha recepito i suddetti ILG MiSE 2014 e approvato lo schema di accordo di collaborazione con il MiSE per l’attuazione degli ILG ed al fine di garantire e migliorare la sicurezza delle attività di ricerca e coltivazione delle risorse del sottosuolo, con particolare riferimento agli idrocarburi ed alle risorse geotermiche;

-          il suddetto accordo è stato sottoscritto in data 16 luglio 2015 dal Direttore Generale per le risorse minerarie ed energetiche del MiSE – Dipartimento per l’energia e dall’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna della Regione;

-          con tale accordo le Parti hanno indicato, tra l’altro, come obiettivo condiviso quello di promuovere l’attuazione degli ILG, sia per le attività in essere, sia per le nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi e di stoccaggio;

Visto il Decreto del MISE del 7 dicembre 2016 recante “Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale” ed in particolare l’art. 13 rubricato “Monitoraggi”, che:

·           prevede che il Ministero, nell’ambito dei provvedimenti di conferimento delle concessioni di coltivazione, preveda l’attuazione di programmi di monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro ed i relativi interventi secondo le specifiche tecniche più avanzate e che tali misure siano progressivamente applicate anche alle attività in corso di esercizio dopo un idoneo periodo di sperimentazione e verifica in campi pilota;

·           stabilisce che gli ILG MiSE 2014 sono stati individuati come “specifiche tecniche avanzate”;

Richiamata la propria deliberazione n. 1551/2016 del 26 settembre 2016 con cui è stato approvato un accordo tra Regione e MISE per la gestione delle attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi offshore e delle relative infrastrutture finalizzato ad:

·         estendere all’area marina il monitoraggio del sistema fisico e ambientale,

·         promuovere progetti pilota multi-obiettivo nelle installazioni off-shore;

·         istituire in ambito CIRM un gruppo di lavoro per gli adempimenti conseguenti alle tematiche in oggetto, che integra i nominativi previsti nel 2015;

Dato atto che in base al suddetto accordo, sottoscritto e repertoriato in data 16 luglio 2015, è stata condotta una sperimentazione preliminare degli ILG MiSE 2014 in tre specifici siti pilota individuati nel territorio regionale:

-     concessione di coltivazione idrocarburi “Mirandola” (Campo di Cavone);

-     concessione di stoccaggio di gas naturale “Minerbio stoccaggio”;

-     concessione di coltivazione di risorse geotermiche “Casaglia” (tuttora in corso);

Preso atto che nell’ottobre 2016 il MiSE ha rilasciato anche le “Linee Guida per l’utilizzazione della risorsa geotermica a media e alta entalpia” (LG MiSE 2016), che:

·      individuano metodologie consolidate per la prevenzione e la mitigazione dei potenziali effetti sull’ambiente e sulla salute pubblica connessi alle diverse fasi di ricerca e coltivazione,

·      rimandano agli ILG MiSE 2014 per i monitoraggi della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nelle concessioni per l’utilizzo della risorsa geotermica;

Considerato che:

- il Gruppo di Lavoro istituito in attuazione dell’Accordo di cui sopra, con provvedimento del Presidente della Commissione CIRM del 20 luglio 2015, anche sulla base degli esiti delle sperimentazioni citate e delle esperienze di applicazione degli ILG MiSE 2014 attualmente in corso, non ha individuato criteri, indicazioni e prescrizioni per l’attuazione dei monitoraggi della sismicità, della deformazione del suolo e delle pressioni di poro nelle attività antropiche di sottosuolo diversi da quelli già indicati negli ILG MiSE 2014;

- in coerenza con la DGR 903/2015, la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto di applicare i criteri definiti dagli ILG MiSE 2014 per il monitoraggio della sismicità, della deformazione del suolo e delle pressioni di poro nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale relativi ad attività di coltivazione idrocarburi e di stoccaggio gas;

Ritenuto che:

- sia necessario continuare a garantire e migliorare la sicurezza del territorio e delle attività di coltivazione o stoccaggio delle risorse del sottosuolo tenendo conto delle indicazioni contenute negli ILG MISE 2014 e nelle LG MiSE 2016;

- sia necessario stabilire le condizioni di applicazioni delle Linee Guida nei casi di rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi e di risorse geotermiche a media e alta entalpia e nei casi di rinnovi/proroghe di concessioni vigenti, prevedendo che le stesse debbano essere applicate ove ricorra almeno una delle seguenti casistiche individuate dalle stesse Linee guida:

·         produzioni di gas anidro e olio da giacimenti a profondità superiori a 2 km;

·         reiniezione di fluidi nel sottosuolo;

·         giacimenti con riserve, originarie in caso di nuova concessione e residue in caso di rinnovo/proroga della concessione, superiori a 300 milioni di m3 standard di gas o a 30 milioni di barili di olio;

-     sia necessario definire le condizioni per  l’applicazione dei monitoraggi delle deformazioni del suolo tenendo conto del fatto che per la sua configurazione geologica, ben documentata da un’ampia e consolidata letteratura scientifica di settore, ivi inclusi studi e cartografie realizzate dalla Regione, la porzione del territorio regionale collinare e montano non è soggetta a deformazioni del suolo per compattazione dei sedimenti, ovvero non è soggetta a subsidenza, a differenza della porzione di territorio regionale di pianura che a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso è stato oggetto di ripetuti monitoraggi della subsidenza effettuati dalla Regione prevedendo che:

·         l’applicazione dei monitoraggi delle deformazioni del suolo debba essere sempre effettuata nelle porzioni del territorio regionale di pianura, mentre è in via generale esclusa nelle porzioni regionali di collina e montagna, precisando che tale monitoraggio potrà comunque essere richiesto in caso di evidenze scientifiche che indichino la predisposizione dell’areale in questione alla subsidenza;

Visto, infine, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “norme in materia ambientale”;

Richiamati:

-          la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;

-          la propria deliberazione 07 marzo 2022 n. 325 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”, con decorrenza dal 1/4/2022;

-          la propria deliberazione 27 marzo 2023 n. 474 “Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Ordinamento Professionale di cui al Titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;

-          la propria deliberazione 21 marzo 2022 n. 426 “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia”;

-          la propria deliberazione 10 aprile 2017 n. 468 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, da applicare in combinato disposto e coerenza con quanto previsto successivamente dalla citata deliberazione n. 324/2022;

-          la propria deliberazione 29 gennaio 2024 n. 157 “Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione”;

-          la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell’Ambiente 25 marzo 2022 n. 5615 “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”;

-          il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

-          la propria deliberazione n. 2077 del 27/11/2023 “Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”;

-          la determinazione 9 febbraio 2022 n. 2335 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13/10/2017 PG/2017/0660476 e del 21/12/2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Tutto ciò premesso, considerato, dato atto, ritenuto e valutato;

Su proposta congiunta della Vicepresidente - Assessore a Transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile e dell’Assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di prendere atto che il documento “Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell’ambito delle attività antropiche” di sottosuolo (ILG MiSE 2014) stabilisce, tra l’altro le condizioni per l’applicazione dei monitoraggi prevedendo che:

  • “se ne raccomanda l’applicazione sperimentale prioritariamente:
    • ·         alle attività antropiche, nuove e in corso, che prevedono la reiniezione in sotterraneo dei fluidi di strato separati dagli idrocarburi prodotti;
    • ·          allo stoccaggio di gas naturale in sotterraneo;”
  • -     non si debbano applicare, in via generale, nei casi di produzioni marginali di gas anidro e olio a profondità minori di 2 km, in quanto le attività svolte nell’ambito di tali specifiche condizioni non risultano sufficienti a determinare variazioni significative nei parametri monitorati. Per produzioni marginali si intendono quelle in giacimenti con riserve originarie inferiori a 300 milioni di m3 standard di gas o a 30 milioni di barili di olio. Per queste produzioni rimangono comunque opportuni i monitoraggi delle deformazioni del suolo;

2. di prendere atto che le “Linee Guida per l’utilizzazione della risorsa geotermica a media e alta entalpia” (LG MiSE 2016), che individuano metodologie consolidate per la prevenzione e la mitigazione dei potenziali effetti sull’ambiente e sulla salute pubblica connessi alle diverse fasi di ricerca e coltivazione rimandano agli ILG MiSE 2014 per i monitoraggi della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nelle concessioni per l’utilizzo della risorsa geotermica;

3. di stabilire che il monitoraggio della sismicità, e delle pressioni di poro, di cui agli ILG MiSE 2014, debba essere applicato nel caso di rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi, e di produzione di energia geotermica a media e alta entalpia e nel caso di rinnovo/proroga delle concessioni vigenti qualora ricorra almeno una delle seguenti casistiche:

·           produzioni di gas anidro e olio da giacimenti a profondità superiori a 2 km;

·           reiniezione di fluidi nel sottosuolo;

·           giacimenti con riserve, originarie in caso di nuova concessione e residue in caso di rinnovo/proroga della concessione, superiori a 300 milioni di m3 standard di gas o a 30 milioni di barili di olio;  

4. di stabilire che il monitoraggio della sismicità, e delle pressioni di poro, di cui agli ILG MiSE 2014, debba essere applicato nel caso di rilascio di nuove concessioni di stoccaggio di gas e biossido di carbonio nel sottosuolo della Regione e nel caso di rinnovo/proroga delle concessioni vigenti;

5. di stabilire che il monitoraggio delle deformazioni del suolo debba sempre essere applicato nel caso di rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi, di produzione di energia geotermica a media e alta entalpia e di stoccaggio di gas e biossido di carbonio nel sottosuolo della Regione e nel caso di rinnovo/proroga delle concessioni vigenti qualora le stesse insistano nelle porzioni del territorio regionale di pianura, mentre è in via generale escluso nelle porzioni regionali di collina e montagna, precisando che tale monitoraggio potrà comunque essere richiesto in caso di evidenze scientifiche che indichino la predisposizione dell’areale in questione alla subsidenza;

6. di stabilire che la presente deliberazione diventa efficace dalla pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

7. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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