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Modifiche ad alcune disposizioni contenute nella delibera n.1242 del 28/7/2008 relative alla gestione del programma 3.000 case per l'affitto e la prima casa di proprietà

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge regionale n. 24 dell’8 agosto 2001 avente ad oggetto “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo” e successive modificazioni ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 174 del 7 febbraio 2005 avente ad oggetto “Orientamenti propedeutici al Programma di edilizia agevolata alloggi per l’affitto e la prima casa di proprietà”;

- la propria deliberazione n. 159 del 13 febbraio 2006 avente ad oggetto: “Proposta all’Assemblea legislativa regionale: Programma di edilizia agevolata per la realizzazione di 3000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà” adottata dall’Assemblea legislativa con proprio atto n. 47 del 22 febbraio 2006;

- la propria deliberazione n. 946 del 3 luglio 2006 avente ad oggetto:”L.R. 24/01 - Approvazione bando per l’attuazione del programma relativo alla realizzazione di 3000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa 47/06”;

- la propria deliberazione n. 1619 del 21 novembre 2006 avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 946/06 - proroga termine presentazione domande e integrazioni”;

- la propria deliberazione n. 269 del 5 marzo 2007 avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 946/06 - proroga termine presentazione domande”;

- la propria deliberazione n. 868 dell’11 giugno 2007 avente ad oggetto “deliberazione della Giunta regionale 946/06 - proroga termine presentazione domande”;

- la propria deliberazione n. 130 del 4 febbraio 2008 avente ad oggetto “Programma di edilizia agevolata “3000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà” approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 47/06. Specificazioni sul nucleo di valutazione di cui alla delibera di G.R. 946/06 e sulla procedura di formulazione della graduatoria;

- la propria deliberazione n. 1027 del 7 luglio 2008 avente ad oggetto: “L.R. 24/01. Programma 3000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà. Approvazione graduatoria proposte di intervento, localizzazione interventi e determinazione contributi”;

- la propria deliberazione n. 1277 del 28 luglio 2008 avente ad oggetto. “Programma 3000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà. Completamento finanziario proposte di intervento parzialmente finanziate e attribuzione importo contributo a seguito dello scorrimento della graduatoria di cui alla tab. 8 all. f alla propria deliberazione 1027/08;

- la propria deliberazione n. 1242 del 28 luglio 2008 avente ad oggetto: “Approvazione procedure e definizione dei requisiti soggettivi da applicare per la gestione del programma 3000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà”;

- la propria deliberazione n. 1583 del 29 ottobre 2007 avente ad oggetto: “L.R. 24/01, art. 11 bis. Fondo di rotazione per la realizzazione di politiche per la casa. Approvazione dello schema di convenzione fra la regione Emilia-Romagna e gli istituti di credito”;

- la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 156 del 4 marzo 2008 avente ad oggetto: “Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”;

- la propria deliberazione n. 721 del 25 maggio 2009 avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni ad alcune disposizioni contenute nelle delibere n. 1242 del 28/7/2008 e n. 1583 del 29/10/2007 relative alla gestione del programma 3000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà”;

Dato atto che la procedura di erogazione del finanziamento agevolato, delineata dalla precitata deliberazione 1242/08, prevede che il soggetto beneficiario, previa verifica da parte dell’istituto di credito che concede il mutuo, può richiedere l’erogazione:

- di una anticipazione in preammortamento del finanziamento agevolato non superiore all’80% dell’importo complessivo, massimo in due rate, a fronte della presentazione di fideiussioni o polizze assicurative a garanzia delle somme da erogare;

- del saldo del finanziamento agevolato a fine lavori a seguito della presentazione di apposita documentazione, tra cui l’atto della stipula dell’erogazione a saldo del mutuo e gli attestati comunali relativi al possesso dei requisiti soggettivi di tutti i beneficiari finali degli alloggi in locazione o proprietà ammessi a finanziamento;

 Considerato che:

a) il perdurare della difficile situazione economica manifesta i suoi effetti negativi anche nel settore dell’edilizia residenziale sociale, con un contenimento della domanda di alloggi sociali e con il consegnate allungamento dei tempi di assegnazione di tutti gli alloggi finanziati;

b) nei casi in cui non è possibile procedere all’assegnazione di tutti gli alloggi finanziati la procedura finanziaria di cui alla citata deliberazione 1242/08 non permette agli operatori di richiedere l’erogazione del saldo del finanziamento agevolato e la stipula dell’atto di erogazione a saldo del mutuo;

c) nell’ipotesi di cui alla precedente lettera b), l’impossibilità di erogare il saldo del finanziamento agevolato costituisce un onere finanziario sia per i singoli beneficiari finali, che hanno già acquistato gli alloggi, sia per gli operatori economici titolari degli interventi, i quali per ottenere l’erogazione, da parte dell’Istituto di Credito, del saldo del capitale mutuato devono pagare gli interessi anche sull’ammontare di tale saldo costituito dal finanziamento agevolato;

Ritenuto opportuno modificare le disposizioni della deliberazione 1242/08 relative all’erogazione del saldo del finanziamento agevolato, al fine di rendere possibile tale erogazione anche nei casi in cui l’operatore non abbia ancora assegnato tutti gli alloggi finanziati;

 Ritenuto, pertanto, di riformulare il punto 6) del paragrafo 2.3.a. dell’Allegato A alla suddetta deliberazione della Giunta regionale 1242/08, stabilendo che gli operatori titolari degli interventi finanziati possono richiedere l’erogazione a saldo del finanziamento agevolato a seguito della presentazione delle attestazioni comunali della sussistenza dei requisiti soggettivi relative a tutti soggetti beneficiari finali degli interventi (su apposito modulo predisposto dalla Regione) oppure di fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore della Regione, dell’importo corrispondente al finanziamento agevolato relativo agli alloggi non assegnati, svincolabili alla presentazione delle suddette attestazioni per tutti gli alloggi finanziati;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alla Programmazione e Sviluppo Territoriale, Cooperazione col Sistema delle Autonomie, Organizzazione, Gian Carlo Muzzarelli

 a voti unanimi e palesi

delibera:

1. di riformulare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, il punto 6) del paragrafo 2.3.a. dell’Allegato A alla suddetta deliberazione della Giunta regionale 1242/08, stabilendo che gli operatori titolari degli interventi finanziati possono richiedere l’erogazione a saldo del finanziamento agevolato a seguito della presentazione delle attestazioni comunali della sussistenza dei requisiti soggettivi relative a tutti soggetti beneficiari finali degli interventi (su apposito modulo predisposto dalla Regione) oppure di fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore della Regione, dell’importo corrispondente al finanziamento agevolato relativo agli alloggi non assegnati, svincolabili alla presentazione delle suddette attestazioni per tutti gli alloggi;

2. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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