Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e la Magistratura del Tribunale di Sorveglianza di Bologna in merito alla procedura di collaborazione nell'esecuzione penale esterna nei confronti di tossicodipendenti ed alcoldipendenti
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamato il DPR 9 ottobre 1990, n. 309: “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, ed in particolare
- l’art. 90, che dettaglia le modalità di sospensione nell’esecuzione della pena nel soggetto tossico-alcoldipendente,
- l’art. 94, che disciplina l’affidamento in prova in casi particolari, fruibile da condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti che intendano intraprendere o proseguire uno specifico programma terapeutico individuale;
rilevato che in particolare l’art. 94 delinea le incombenze a carico delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate relativamente a certificazione di tossico-alcoldipendenza, esplicitazione delle procedure attraverso le quali si è giunti alla diagnosi, l’andamento del programma concordato e la sua idoneità al recupero del condannato;
rilevata la necessità, vista la complessità della materia e sulla base di una ricognizione effettuata presso i Sert delle AUSL, di uniformare a livello regionale le procedure di certificazione e di monitoraggio del programma terapeutico;
ritenuto opportuno a tale scopo giungere ad un accordo complessivo con la Magistratura del Tribunale di Sorveglianza di Bologna che ha espresso ampia disponibilità in tal senso, con le seguenti finalità:
- realizzare le più efficaci forme di collaborazione, fra gli appartenenti alle due strutture, nell’espletamento delle rispettive competenze;
- facilitare l’accertamento delle condizioni nei termini di legge e rendere più funzionale la possibilità di utilizzo delle alternative alla detenzione nella esecuzione penale esterna nei confronti delle persone tossico-alcoldipendenti che ne possono-intendono usufruire;
- implementare il lavoro di rete, anche a livello interistituzionale, quale elemento fondante dell’efficacia degli interventi sulle tossicodipendenze e della adeguatezza dei provvedimenti giudiziari adottati;
- consentire un valido confronto e dialogo fra magistratura e sanità sul lavoro reciprocamente svolto, con analisi delle criticità emerse, da attuarsi periodicamente e, comunque, almeno una volta l’anno, ricercando, inoltre, un linguaggio comune e una formazione reciproca per un intervento complessivo più efficace;
Considerato che il competente Servizio regionale Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e Salute nelle Carceri ha concordato e redatto i seguenti documenti, parti integranti del presente atto deliberativo:
a. con la Magistratura del Tribunale di Sorveglianza di Bologna un “Protocollo d’intesa” relativamente alle indicazioni in merito alle procedure di collaborazione nell’ esecuzione penale esterna e nell’applicazione delle misure di sicurezza nei confronti di tossico-alcoldipendenti con riferimenti normativi, di giurisprudenza e con indicazioni, per gli operatori del Servizio Sanitario Regionale, circa certificazioni, attestazioni ed adempimenti richiesti per l’ istruttoria e le relative procedure da seguire da parte dell’Ufficio/Tribunale di Sorveglianza;
b. con il Provveditorato regionale amministrazione penitenziaria uno schema di convenzione tra il Ministero della Giustizia/Ufficio Esecuzione Penale Esterna/Provveditorato Regionale Emilia-Romagna e le Aziende USL regionali per la presa in carico, cura e riabilitazione delle persone dipendenti da sostanze psicotrope e sottoposte a misure alternative limitative o privative della libertà individuale;
dato atto del parere allegato;
su proposta dell’Assessore alle Politiche per la salute;
a voti unanimi e palesi
delibera:
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “Protocollo d’intesa fra la Regione Emilia-Romagna e il Tribunale di Sorveglianza di Bologna in merito alla procedura di collaborazione nell’esecuzione penale esterna nei confronti di tossicodipendenti ed alcol dipendenti”, documento che, unitamente alle schede che riportano i riferimenti normativi e le procedure applicative da adottare,si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Convenzione fra il PRAP-UEPE territoriali e le Aziende USL della regione per la presa in carico delle persone alcol-tossicodipendenti soggette a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, schema che unitamente al relativo “Protocollo operativo”, parte integrante del presente atto, verrà trasmesso a tutte le Aziende USL del territorio per la sua sottoscrizione;
- di autorizzare il Presidente della Giunta regionale alla sottoscrizione del “Protocollo di intesa” di cui al punto 1;
- di attribuire ad una commissione paritetica, composta da funzionari dell’Amministrazione regionale e del Ministero della Giustizia il compito di monitorare l’applicazione del presenti accordi;
- di rimandare a un successivo atto del Direttore generale Sanità e Politiche sociali la nomina dei componenti della Commissione paritetica per il monitoraggio dell’accordo stesso;
- di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.