Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto relativo “all’impianto di trattamento e recupero di rifiuti urbani da raccolta differenziata e rifiuti speciali non pericolosi” nel comune di Ferrara (FE) ad opera della Ditta Akron SpA da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;

b. dovranno essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l’impatto acustico e l’emissione di polveri in atmosfera;

c. sia per la rete di scarico delle acque meteoriche di 1° pioggia che per quella di seconda pioggia, ai sensi dell’art. 101 comma 3 del DLgs 152/06 e s.m.i., ai fini del campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo, il progetto dovrà prevedere immediatamente a monte della immissione nel recapito finale, un pozzetto di ispezione e campionamento avente un unico ingresso e un’unica uscita che permetta il campionamento al salto;

d. per lo scarico delle acque di prima pioggia il Gestore dovrà essere eseguire un autocontrollo almeno annuale delle acque di scarico in cui si ricercheranno i parametri di cui alla tabella 3 del regolamento di fognatura dell’ente gestore;

e. per lo scarico di acque di seconda pioggia il Gestore dovrà eseguire almeno un autocontrollo annuale per i seguenti parametri BOD, COD, solidi sospesi e tenere a disposizione dell’Organo di Controllo i relativi rapporti di Prova, al fine di verificare il corretto funzionamento della vasca di trattamento;

f. i codici CER “20” denominati “Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonchè dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata” potranno essere ritirati solo a seguito di convenzione con il gestore del servizio di igiene urbana;

g. l’ingresso all’insediamento AKRON oggetto di screening dovrà essere dotato di rilevatore RAEE con il quale si effettuerà il controllo su tutti i camion in ingresso al sito;

h. inoltre nella documentazione redatta per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto si dovranno esplicitare i seguenti aspetti:

1. valutazione delle immissioni di polveri dalle linee di lavorazione presenti nel sito, con particolare riferimento alla linea di triturazione che risulta essere posta sotto una tettoia;

2. indicazione della provenienza dei rifiuti in ingresso e delle destinazioni finali del sovvallo ottenuto nell’impianto con l’individuazione delle discariche e della classificazione ai sensi del DM del 5/2/1998 come CDR;

3. indicazione del contratto con le discariche per il conferimento del sovvallo ai sensi del DM del 27/9/2010 entrato in vigore l’1/12/2010;

4. descrizioni dettagliate delle reti di smaltimento delle acque meteoriche e reflue industriali con l’individuazione di tutti i dispositivi di depurazione posti al loro servizio e dei relativi pozzetti di campionamento prima dello scarico nel corpo ricettore;

5. dovrà essere esplicitata la titolarità nonché le caratteristiche qualitative della fognatura in uso a servizio di Herambiente SpA conseguentemente all’insediamento della attività AKRON;

6. andranno presentate valutazioni di analisi merceologiche necessarie per il calcolo delle percentuali di recupero sia della frazione di rifiuti urbani sia assimilabili agli urbani;

7. per ognuno dei codici CER si dovrà specificare la quantità, la zona di deposito, l’operazione R che si intende effettuare anche facendo riferimento alla tipologia di cui al DM 5/2/1998 e successive modifiche e integrazioni;

8. ai fini della autorizzazione della attività di triturazione dei rifiuti ingombranti (CER 200307) si dovrà inviare relazione in cui si chiariscano i quantitativi in ingresso e lo scopo di tale attività di triturazione ovvero la destinazione finale e se tale attività avviene sui rifiuti ingombranti multimateriale o sui rifiuti ingombranti che sono preventivamente sottosposti a selezione;

9. si identifichino le aree adibite allo stoccaggio rifiuti ingombranti da sottoporre a cernita con ragno e quelle adibite allo stoccaggio del sovvallo monomateriale destinato alla triturazione ottenuto dalla cernita degli ingombranti multimateriale;

10. andrà fornita l’indicazione e la descrizione dettagliata del piano di dismissione dell’impianto sito in Via Trenti e l’indicazione del relativo cronoprogramma di attuazione con gli eventuali interventi previsti per la bonifica del sito;

11. andranno fornite valutazioni in merito alla possibilità di installare sull’edificio esistente e sulla tettoia di nuova costruzione pannelli fotovoltaici;

12. resta fermo che tutte le autorizzazioni e/o comunicazioni, necessarie per la realizzazione del progetto in oggetto della presente valutazione, dovranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni;

2) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Akron SpA, alla Provincia di Ferrara, al Comune di Ferrara, all’ARPA sezione provinciale di Ferrara, all’AUSL di Ferrara;

3) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

4) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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ultima modifica 2011-07-05T11:43:08+01:00

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