Procedura di verifica (screening) relativa al permesso di ricerca idrocarburi denominato "Grattasasso", attivata da Po Valley Operations Pty (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a) di giudicare ambientalmente compatibile il programma di ricerca idrocarburi denominato “Grattasasso”, limitatamente agli studi geologici ed al rilievo sismico 3D e subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni attinenti l’indagine sismica:
- con anticipo di almeno gg 30 rispetto alla data di inizio attività, dovrà essere prodotto alle Province, ai Comuni direttamente interessati, ed alle ARPA territorialmente competenti, e concordato con essi, il progetto esecutivo della campagna di prospezione sismica: tracciato, ubicazione punti di energizzazione, modalità operative, tempistica delle indagini e delle operazioni di ripristino, eventuali specifici interventi di mitigazione e/o compensazione delle componenti ambientali interessate; in particolare dovranno essere concordate con i Comuni/Province possibilità e garanzie di utilizzo delle infrastrutture stradali con ripristino dei luoghi;
- per consentire un’adeguata informazione della popolazione, dovranno essere comunicati ai Comuni interessati ed alle ARPA territorialmente competenti, obbligatoriamente e con congruo anticipo, i siti interessati “giorno per giorno” dalle operazioni (calendario dettagliato delle operazioni);
- il tracciato (stendimenti e punti di energizzazione) dovrà escludere, prevedendo altresì, per i punti di energizzazione, adeguate fasce di rispetto:
- le strutture urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane così come individuate dai piani territoriali delle Province e dei Comuni interessati, ed in generale i centri abitati e le zone produttive considerando per questi una fascia di rispetto di almeno m 200;
- gli edifici ed i manufatti sottoposti a tutela ai sensi del DLGS 22 gennaio 2004, n. 42;
- i terreni classificati dal vigente Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Novellara (RE), come: “Aree di rilevanza archeologica” (di cui all’art. 63 delle NTA del vigente PSC), ubicati tra i due insediamenti storici denominati “Casino di Sotto” e “Mulino di Sotto”;
- le aree ricadenti nelle “Zone di Tutela Naturalistica” di cui all’art. 44 del PTCP di Reggio Emilia;
- le aree ricadenti nei “calanchi” di cui all’art. 43 del PTCP di Reggio Emilia;
- con riferimento al territorio del Comune di Rio Saliceto, particolare riguardo dovrà essere adottato nella zona sottoposta a vincolo paesaggistico (ex Galasso) che si estende per ml 150 dall’argine del Cavo Naviglio oltre che alle aree identificate dal vigente strumento urbanistico come zona agricola di tutela dei dossi di pianura e di interesse storico paesaggistico;
- per assicurare la piena congruenza del progetto con le previsioni dei PTCP vigenti e/o adottati delle Province di Modena e Reggio Emilia, dovranno essere rispettate, per quanto di interesse, le indicazioni delle NTA delle singole zone interferite, con particolare riguardo alle disposizioni inerenti scavi, perforazioni e passaggio di mezzi motorizzati;
- nelle zone boscate, in particolare in quelle appartenenti al “Sistema forestale e boschivo” del PTCP della Provincia di Reggio Emilia, è esclusa la possibilità di accedere con mezzi motorizzati; qualora fosse necessario realizzare il rilievo sismico in dette zone dovrà essere valutato e concordato con le amministrazioni territoriali competenti, l’impiego dell’elicottero come mezzo di trasporto della strumentazione;
- la realizzazione dell’indagine sismica è subordinata al parere della Soprintendenza Archeologica territorialmente competente;
- in riferimento al rumore dovrà essere richiesta, se necessaria, autorizzazione in deroga ai sensi della LR 9 maggio 2001, n. 15 sulla base dei criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n. 45 del 21 gennaio 2002, fermo restando che i punti di energizzazione dovranno essere ubicati a distanza tale dagli edifici presenti da ridurre al minimo gli eventuali disturbi ed il rumore solido;
- i punti di energizzazione dovranno rispettare una distanza di almeno m 100 dalle unghie esterne delle arginature esistenti;
- i punti di energizzazione non potranno essere collocati nelle zone di tutela assoluta e di rispetto di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
- da parte degli operatori dovrà essere posta particolare cura nell’individuazione di tutte le condotte sotterranee (acqua, gas, ecc.) che potrebbero risultare danneggiate a seguito delle vibrazioni indotte nel terreno, con conseguenti problematiche di impatto ambientale dovute a rotture, sversamenti nel suolo ed in atmosfera, concordando preventivamente e formalmente con gli enti gestori le cautele da adottare e le garanzie a copertura di eventuali danni che comunque si verificassero;
- qualora le attività di prospezione provocassero danneggiamenti alle infrastrutture pubbliche, dovrà esserne data opportuna e tempestiva comunicazione ai competenti Uffici dei Comuni e/o delle Province interessati: le infrastrutture dovranno essere ripristinate a cura e spese della Società proponente, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dai suddetti Uffici;
b) di ritenere necessario assoggettare ad ulteriore specifica procedura di VIA, una volta precisamente localizzati i siti di interesse, i pozzi esplorativi in previsione;
c) di trasmettere la presente delibera alla Società proponente Po Valley Operations Pty; al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche – UNMIG ex Ufficio XVIII; al Servizio Politiche Energetiche della Regione Emilia-Romagna; alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna; alla Provincia di Reggio Emilia; alla Provincia di Modena; ai Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Novellara, Rio Saliceto e Carpi; ad ARPA Sez. Prov.le di Reggio Emilia; ad ARPA Sez. Prov.le di Modena; ad ARPA Direzione Tecnica;
d) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della LR 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;
e) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.