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Accreditamento istituzionale Poliambulatorio privato Losam di Carpi (MO)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) la struttura denominata  Poliambulatorio privato Losam, Via delle Mondine 6, Carpi (MO), per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, a seguito delle visite di verifica dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, effettuate ai sensi dell’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, è accreditata quale Poliambulatorio per le seguenti attività:

a) Ambulatorio per le visite di:

- Angiologia con prestazione terapeutica;

- Cardiologia con prestazione terapeutica;

- Chirurgia generale con prestazioni terapeutiche;

- Dermatologia con prestazioni terapeutiche;

- Endocrinologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);

- Gastroenterologia - Endoscopia digestiva (Gastroenterologia) con prestazioni terapeutiche;

- Neurologia;

- Oculistica con prestazioni terapeutiche;

- Ortopedia (Ortopedia e traumatologia), con prestazioni terapeutiche;

- Otorinolaringoiatria con prestazione terapeutica;

- Urologia con prestazioni terapeutiche;

e per altre attività di Angiologia, Cardiologia, Chirurgia generale, Dermatologia, Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione, Gastroenterologia, Neurologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria;

b) Attività di diagnostica per immagini,>limitatamente a ecografia<b>;<b>

c) Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione.

Relativamente alle attività di cui sopra, l’accreditamento è riferito alle sole prestazioni indicate nella domanda, ove incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

2) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

4) l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

5) di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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