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LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Potenziamento depuratore capoluogo San Pietro in Casale", localizzato in San Pietro in Casale (BO), proposto da Hera S.p.A.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO 

(omissis)

determina 

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “potenziamento depuratore capoluogo San Pietro in Casale”, localizzato in San Pietro in Casale (BO) proposto da Hera S.p.A., per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1. presentare, nell’ambito del procedimento in capo al SUAP dell’Unione Reno Galliera, una proposta integrativa, lungo la nuova recinzione dell’ampliamento, che preveda anche di realizzare una fascia arboreo-arbustiva di spessore almeno pari a 2 metri e/o di completare la mitigazione arborea presente su parte del perimetro (lati ovest/nord e est del depuratore), per l’inserimento paesaggistico dell’impianto e per una completa schermatura nei confronti del contesto locale agricolo;

2. in merito al verde di nuova piantumazione, presentare, nell’ambito del procedimento in capo al SUAP dell’Unione Reno Galliera, una proposta di manutenzione, della durata di almeno tre anni, che assicuri l’attecchimento ed il mantenimento del verde, prevedendo irrigazioni di soccorso, sfalci e pulizia delle erbe infestanti e recupero delle fallanze ed ogni altro intervento colturale che risulti necessario per la buona riuscita della sistemazione stessa;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punti 1 e 2, dovrà essere effettuata dal Comune di San Pietro in Casale;

c)  di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE AACM e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione/verifica-di-ottemperanza. L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito ad ARPAE AACM e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Hera S.p.A., al Comune di San Pietro in Casale, alla Città Metropolitana di Bologna – Servizio Pianificazione del territorio – Servizio progettazioni, costruzioni e manutenzioni strade, all'AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica – Pianura Est, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, all'ARPAE di Bologna, al Consorzio della Bonifica Renana;

h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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