Proroga dei termini di adempimento delle disposizioni previste dalla deliberazione di Giunta regionale 978/10 "Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la Legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”;
- la propria deliberazione n. 197 del 20 maggio 2001 “Direttiva per l’applicazione della Legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30, recante ‘Norme per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico’”;
- la propria deliberazione n. 335 del 13 marzo 2006 “Disposizioni per l’installazione di apparati del sistema DVB-H di cui alla L.R. 30/00”; la Legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”;
- la propria deliberazione n. 1138 del 21 luglio 2008 “Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 ‘Direttiva per l’applicazione della Legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30, recante ‘Norme per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico””;
- la propria deliberazione n. 978 del 12 luglio 2010 “Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”;
Premesso che l’interesse crescente verso l’inquinamento elettromagnetico, connesso principalmente al rapido sviluppo delle tecnologie e dei sistemi di comunicazione, ha visto la Regione Emilia-Romagna impegnata in prima fila a perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell’ambiente, coordinandole con le scelte della pianificazione urbanistica, pur nella garanzia della continuità dei servizi;
Dato atto che:
- la Commissione Europea, con Comunicazione del 24/5/2005 al Consiglio dei Ministri, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni, ha invitato ad attuare la transizione del segnale televisivo dalla trasmissione analogica a quella digitale su tutto il territorio dell’Unione Europea entro il 2012;
- a livello comunitario la promozione della tecnica digitale è considerata azione strategica ai fini dell’accesso generalizzato dei cittadini ai servizi e alle applicazioni della società dell’informazione;
- con provvedimenti di legge e interventi del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom), l’Italia ha recepito gli inviti della Commissione Europea e ha pianificato la completa digitalizzazione del segnale televisivo nazionale entro dicembre del 2012, processo comunemente definito come “passaggio al digitale terrestre”;
- con propria deliberazione n. 978 del 12 luglio 2010, “Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”, la Regione Emilia-Romagna ha inteso disciplinare la transizione dall’analogico al digitale delle trasmissioni televisive terrestri perseguendo in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell’ambiente, coordinandole con le scelte della pianificazione urbanistica, pur nella garanzia della continuità dell’informazione, della semplificazione procedurale e del rispetto dei tempi previsti dalla pianificazione nazionale;
Considerato che:
- i titolari degli impianti devono provvedere agli adempimenti previsti dalla suddetta DGR 978/10 entro 6 mesi dalla data dello switch off (data di avvio delle trasmissioni in digitale);
- la Legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 8, ha disposto l’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l’utilizzo della banda 790-862 MHz, occupata attualmente dalle emittenti radiotelevisive in ambito locale, e di altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche, di cui al DLgs 259/03, entro il 31 dicembre 2012;
- successivamente, il decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, art. 4, comma 1, ha disposto che il Ministero dello Sviluppo Economico provvede, all’assegnazione dei diritti d’uso relativi alle frequenze radiotelevisive entro il 30 giugno 2012, predisponendo, per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, per ciascuna Area Tecnica o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne facciano richiesta;
Tenuto conto che:
- la banda 790-862 MHz da affrancare e da destinare ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda è attualmente occupata dalle emittenti locali;
- in prospettiva dell’affrancamento delle suddette frequenze e della successiva loro riassegnazione, che vanificherebbe gli impegni e la documentazione prodotta dagli operatori, le emittenti locali hanno richiesto alla Regione Emilia-Romagna, documenti agli atti del Servizio Risanamento Atmosferico Acustico Elettromagnetico, una proroga dei termini di applicazione della DGR 978/10;
Ritenute valide le motivazioni, in base a quanto suesposto, per poter dare seguito alla richiesta di proroga alle emittenti radiotelevisive in ambito locale dei termini di adempimento alle disposizioni previste dalla propria deliberazione n. 978 del 12 luglio 2010, al 31 dicembre 2011, al fine di dare corso compiuto al passaggio dal sistema terrestre analogico a quello digitale, nel rispetto della normativa regionale vigente e dei valori limiti di campo elettromagnetico previsti dalla normativa vigente;
Valutata comunque la necessità, al fine di garantire un adeguato livello di monitoraggio delle sorgenti emissive di campo elettromagnetico nel periodo di proroga, di richiedere agli operatori di rete le informazioni indispensabili alla corretta individuazione degli impianti di trasmissione attivi;
Visto il nullaosta del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna, prot. n. 7367/IV/22-1778/GT – Uscita del 17/05/2011, agli atti del Servizio Risanamento Atmosferico Acustico Elettromagnetico con PG.2011.123926 del 18/5/2011;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale, esecutive ai sensi di legge:
- n. 1173 del 27 luglio 2009, concernente “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2009)”;
- n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali”;
- n. 1663 del 27 novembre 2006, concernente “Modifiche all’assetto della Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”;
- n. 2060 del 20 dicembre 2010, concernente “Rinnovo incarichi a Direttori generali della Giunta in scadenza al 31/12/2010”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore Ambiente, Riqualificazione Urbana;
A voti unanimi e palesi,
delibera:
1. di prorogare i termini di adempimento delle disposizioni previste dalla DGR n. 978 del 12 luglio 2010, per le emittenti radiotelevisive in ambito locale, al 31 dicembre 2011, consentendo le trasmissioni nel rispetto dei valori di riferimento di campo elettromagnetico previsti dalla normativa vigente;
2. di disporre che gli operatori di rete oggetto della proroga devono inviare all’Arpa sezione di Piacenza, in quanto Centro tematico regionale radiazioni non ionizzanti (Via XXI Aprile 48, 29121-Piacenza), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, l’elenco degli impianti riattivati in modalità digitale comprensivo delle seguenti informazioni:
- provincia, comune, sito (specificando se si tratta di sito PLERT), località e indirizzo;
- indicazioni utili all’individuazione del traliccio (foto del traliccio o della struttura porta-antenne con l’indicazione del sistema radiante utilizzato per la diffusione del segnale digitale o altro);
- frequenza della portante video del canale spento e frequenza di centro banda del canale digitale riacceso;
- potenza autorizzata del canale analogico spento e del canale digitale riacceso.
Nel caso in cui al canale analogico spento siano da associarsi più Mux digitali riaccesi, le informazioni di cui sopra andranno specificate per ciascun Mux, mettendo in evidenza che questi ultimi sono da ricollegarsi al canale analogico spento.
In caso di spostamento di impianti (analogico o digitale) in sito diverso rispetto al precedente le informazioni sopraelencate dovranno essere specificate in riferimento al nuovo sito e con l’indicazione del sito di provenienza.
3. di annullare il modello “Scheda D1: Comunicazione Impianti Televisivi Digitali – Stesso Sito” dell’ “Allegato parte integrante -1” della DGR 978/10 e di sostituirlo con l’allegato “Allegato parte integrante – 1”, approvato con il presente atto e facente parte integrante e sostanziale dello stesso;
4. di dare atto inoltre che qualora, per cause non imputabili alle emittenti radiotelevisive e debitamente riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna, si dovessero verificare ritardi nei termini di adempimento di cui al punto 1. tali ritardi, ove giustificati, daranno luogo ad una proroga dei termini concessa mediante atto formale del Dirigente competente per materia;
5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.