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Contratti di programma per la realizzazione degli interventi di potenziamento e ammodernamento delle linee ferroviarie. Modifiche ai contratti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) 

delibera:

1. di approvare l’Allegato A alla presente deliberazione, parte integrante della stessa, che costituisce un Atto Integrativo ai “Contratti di Programma” stipulati con le aziende ferroviarie regionali: FER Srl, Consorzio ACT, ATCM SpA e ATC SpA, “per la realizzazione degli interventi di potenziamento e ammodernamento delle linee ferroviarie e del materiale rotabile”, gestiti ora da FER Srl a fronte di quanto specificato nelle premesse, riguardo un adeguamento di alcune modalità di liquidazione delle risorse per l’attuazione degli stessi interventi, che comporta modifiche ed integrazioni ai commi 2. e 3. dell’art. 9 di tali Contratti di Programma; 

2. di pubblicare, la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO A

Atto integrativo ai Contratti di Programma per la realizzazione degli interventi di potenziamento ed ammodernamento delle linee ferroviarie e del materiale rotabile di modifica di alcune modalità di liquidazione delle risorse per l’attuazione degli interventi

tra Regione Emilia-Romagna e Società Ferrovie Emilia-Romagna Srl

L’anno duemilaundici il giorno …………del mese di ……… in ………, tra

la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52 codice fiscale n. 8006590379, nella persona del _______, nato a _______ il _______ nella sua qualità di _______, in forza di delibera della Giunta regionale n. ______ del ________

e

Società Ferrovie Emilia-Romagna Srl, con sede in _______, Via ____________ n. _____ codice fiscale n. __________, rappresentata dal ________, nato _________il __________ nella sua qualità di __________

Premesso:

- che il DLgs 422/97, e sue successive modifiche e integrazioni, ha delineato il contesto normativo di riferimento dettando i principi, i tempi ed i modi del conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;

- che in data 18 dicembre 2002 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma - tra l’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), e la Regione Emilia-Romagna in attuazione dell’art. 15 del DLgs 422/97 – in materia di investimenti nel settore dei trasporti diretti al risanamento tecnico ed economico delle infrastrutture ferroviarie;

- che l’Accordo sopracitato riepiloga gli interventi e le risorse di cui sopra ed in particolare:

  • individua segnatamente, all’allegato 3, gli interventi attivabili - tra cui anche il materiale rotabile da acquisire - indicando i tempi di realizzazione, i soggetti coinvolti e i loro compiti, le risorse necessarie, le fonti di finanziamento certe, i tempi di erogazione e il suo periodo di validità;
  • stabilisce i criteri ed i meccanismi per il trasferimento dei fondi alla Regione;
  • impegna la Regione a trasferire al soggetto attuatore, le risorse ricevute; 

Richiamato specificamente l’art. 7, comma 6 di tale Accordo di Programma recante: 

“Erogazione e trasferimento delle risorse”, per il quale “La Regione si impegna a trasferire le risorse ricevute al soggetto attuatore nei limiti espressamente necessari ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali connessi all’esecuzione dei lavori, ivi compresi, nei limiti dei risparmi di spesa dell’intero Accordo, gli oneri eventualmente conseguenti a contenziosi relativi agli interventi oggetto dello stesso”;

Visti i seguenti Contratti di programma, stipulati con le Aziende ferroviarie concessionarie regionali, per la realizzazione degli interventi di potenziamento e ammodernamento delle linee ferroviarie e del materiale rotabile: 

  • Contratto di programma stipulato con FER Srl, sottoscritto in data 31 marzo 2005 con repertorio n. 3262, il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 16 febbraio 2005; 
  • Contratto di programma stipulato con il Consorzio ACT, sottoscritto in data 16 marzo 2005 con repertorio n. 3258, il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 414 del 16 febbraio 2005; 
  • Contratto di programma stipulato con ATCM Spa, sottoscritto in data 31 marzo 2005 con repertorio n.3263, il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 413 del 16 febbraio 2005; 
  • Contratto di programma stipulato con ATC Spa, sottoscritto in data 9 maggio 2008 con repertorio n.3762, il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 525 del 14 aprile 2008; 

richiamato in particolare l’art. 9“Concessione, impegno e liquidazione delle risorse”, sostanzialmente uguale per tutti i sopra citati Contratti di Programma, in ordine ai seguenti commi 2. e 3. che si richiamano integralmente: 

2. Successivamente alla concessione ed impegno dei contributi la Regione provvede alla loro liquidazione secondo le seguenti modalità:

a) liquidazione, contestualmente all’impegno, di un’anticipazione pari al 10 % di ciascun importo progettuale riportato nelle schede di cui all’Allegato 1 del presente Contratto;

b) liquidazione di ulteriori finanziamenti, successivi all’anticipazione di cui alla precedente lettera a), fino al 90% dell’ammontare di ciascun intervento, a fronte di stati d’avanzamento (corredati della documentazione di cui al successivo punto 3) e/o delle fatture comprovanti le spese per le forniture;

c) in occasione delle liquidazioni di cui alla precedente lettera b) verranno erogate risorse pari all’ammontare degli stati d’avanzamento e/o delle fatture comprovanti la spesa sostenuta, mantenendo a favore del Gestore l’anticipazione di cui alla lettera a) sino alla copertura – anticipazione compresa - del 90 % dell’ammontare di ciascun intervento;

d) liquidazione della somma restante dei costi effettivi di realizzazione, all’approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (a seconda dell’ammontare dell’intervento o della fornitura); 

3. Il gestore è tenuto ad inviare tempestivamente alla Regione: 

a) per le liquidazioni ed erogazioni del “secondo” acconto, delle somme a base d’appalto:

  • il primo stato d’avanzamento lavori (accompagnato dal relativo certificato di pagamento) e/o gli atti giustificativi equipollenti per documentare le spese sostenute, per le voci di spesa ammesse a contributo
  • il contratto di appalto o di fornitura (nel quale, per il materiale rotabile, deve essere espressamente previsto il vincolo dell’ottenimento dell’attestato di “circolabilità” per la rete sulla quale è destinato all’espletamento del servizio),
  • il verbale di consegna dei lavori;

b) per la liquidazione ed erogazione dei successivi acconti delle somme a base d’appalto:

  • gli stati d’avanzamento (accompagnati dai relativi certificati di pagamento) e/o gli atti giustificativi equipollenti per documentare le spese sostenute;

c) per la liquidazione del saldo delle somme a base d’appalto:

  • il collaudo finale (o il certificato di regolare esecuzione) lo stato finale e il relativo certificato di pagamento; per il materiale rotabile: anche l’attestato di “circolabilità” sulle linee ove il medesimo è destinato ad operare. 

Dato atto che fra il 1 gennaio 2008 e il 1 febbraio 2009 la FER Srl è subentrata alle altre aziende ferroviarie concessionarie regionali: Consorzio ACT, ATCM Spa, ATC SpA, in seguito a conferimento o a cessione di ramo d’azienda (rete), nella concessione, in tutti i rapporti contrattuali e a quant’altro attiene ai procedimenti, in itinere, che fanno capo a detti Atti e ai fondi di competenza regionale assegnati alle stesse; 

considerato: 

- che i subentri in parola sono intervenuti anche in coerenza con le previsioni di cui all’art. 44 della L.R. 2 ottobre 1998, n.30 e s.m.e i, in merito alla costituzione di una unica società cui affidare la gestione dell’intera rete ferroviaria regionale; 

- che la Società FER Srl subentra quindi in tutti i menzionati atti contrattuali di ATCM SpA, ATC SpA e del Consorzio ACT, oltreché in tutti gli obblighi, diritti ed impegni che i menzionati atti comportano, ed in particolare tra questi, anche nella gestione dei sopra richiamati Contratti di Programma; 

considerato inoltre: 

- che in data 15 marzo 2001, con atto n. 2098, è stato emanato l’Atto di concessione della Regione a FER Srl, di durata novennale, per la gestione dell’infrastruttura e del servizio di trasporto locale ferroviario; 

- che analoghe concessioni sono state rilasciate:

  • al Consorzio A.C.T di RE: atto n. 594 del 30 gennaio 2002,
  • all’A.T.C.M. SpA di MO: atto n. 593 del 30 gennaio 2002,
  • all’A.T.C. SpA di BO: atto n. 595 del 30 gennaio 2002; 

Evidenziato inoltre, riguardo alle menzionate concessioni che con le proprie deliberazioni 98/10, 586/10 e 1959/10 si è provveduto a prorogare, sino al 31 dicembre 2011, le concessioni alle aziende ferroviarie, per la gestione delle infrastrutture ferroviarie, in capo a FER Srl, a seguito del subentro della stessa nei rami ferroviari delle aziende concessionarie come sopra specificato, e contestualmente i Contratti di Programma per la gestione degli investimenti fino alla medesima scadenza; 

Considerato: 

- che la Società FER Srl, ha evidenziato che il meccanismo previsto dall’art. 9 “Concessione, impegno e liquidazione delle risorse”, di tutti i menzionati Contratti - che prevede segnatamente di subordinare la liquidazione dell’ultimo 10% alla presentazione degli atti di collaudo e, nel caso del materiale rotabile, all’acquisita circolabilità dei mezzi - comporta per la medesima una eccessiva esposizione finanziaria; richiede pertanto di apportare alcune modifiche a tali modalità di liquidazione;

- che quanto sopra è particolarmente sentito, in questo momento, in relazione alla intervenuta ultimazione di molti lavori e forniture di rilevante ammontare economico che inducono la stessa FER, in relazione a quanto previsto dal vigente quadro normativo, di anticipare alle imprese realizzatrici/fornitrici, il saldo finale, in attesa del completamento delle operazioni di collaudo, a fronte di una fideiussione di garanzia acceso dalle stesse imprese; 

Ritenute giustificate le richieste della FER, e quindi di poterle accogliere, adottando un meccanismo analogo a quello richiamato, anche nei rapporti tra di essa e la Regione, apportando una parziale modifica, in tal senso, ai commi 2. e 3. dell’art. 9 dei Contratti di Programma, come di seguito specificato: 

Ritenuto che occorra pertanto recepire quanto sopra attraverso uno specifico Atto Integrativo ai “Contratti di Programma per la realizzazione degli interventi di potenziamento e ammodernamento delle linee ferroviarie e del materiale rotabile”, allegato A, parte integrante al presente atto, che riporti le modifiche ed integrazioni dei commi 2. e 3., dell’articolo 9 dei Contratti di Programma richiamati, come sopra specificato; 

Vista segnatamente la deliberazione n. ____ del ____ con la quale la Giunta regionale ha approvato le seguenti integrazioni/modifiche ai Contratti di Programma, richiamati in premessa; 

tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

I commi 2 e 3 dell’art. 9 dei “Contratti di Programma per la realizzazione degli interventi di potenziamento e ammodernamento delle linee ferroviarie e del materiale rotabile” risultano così modificati, integrati o abrogati: 

  • comma 2. lett.b):
  1. il numero «90%» viene sostituito dal numero «100%»;
  2. dopo le parole «stati di avanzamento» si inseriscono le seguenti parole: «e dei relativi certificati di pagamento»;
  • comma 2. lett.c), alla fine del capoverso viene inserita la seguente frase: «al raggiungimento di tale soglia del 90%, l’anticipazione iniziale dovrà risultare totalmente riassorbita;»;
  • comma 2. lett.d), viene abrogato;
  • comma 3. lett.c), viene così sostituito: 

«c) Per la liquidazione degli stati d’avanzamento eccedenti il 90% dell’ammontare di ciascun intervento:

  • idoneo documento compro­vante la presentazione di una garanzia, costituita con le modalità e alle condizioni di cui al­l’art.11 - qualora non precedentemente accesa - per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare di ciascun intervento;
  • si potrà dare corso allo svincolo della garanzia quando verranno approvati/recepiti dalla Regione: il collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione; per il materiale rotabile anche l’attestato di “circolabilità” sulle linee ove il medesimo è destinato ad operare; lo svincolo potrà riguardare l’ammontare totale della garanzia o una cifra minore qualora le risultanze finali attestino una minore spesa, rispetto alle somme già liquidate»;

Bologna, lì................

per la Regione Emilia-Romagna......................

per la Società FER Srl.............................

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